Cassazione Civile, Ordinanza n. 31686/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società di fatto e dei soci, per maggiori imposte relative all'anno 2008, in relazione a redditi ritenuti conseguiti nell'attività di commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici. Una socia proponeva ricorso deducendo carenza di motivazione dell'atto, omesso contraddittorio endoprocedimentale e difetto di prova circa i presupposti della pretesa fiscale, poi respinto in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: violazione dell'art. 52, comma 6, d.P.R. 633/1972 e della circolare della Guardia di Finanza; omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell'art. 2247 c.c. sul presupposto della società di fatto; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo preliminare del litisconsorzio necessario: ha rilevato d'ufficio che la controversia, avente ad oggetto un accertamento tributario relativo a redditi imputati ai soci di una società di fatto ai fini Irpef, Irap e Iva, doveva essere trattata con la partecipazione di tutti i soci, quali litisconsorti necessari. Poiché il giudizio si era svolto senza integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati e senza riunione dei ricorsi separatamente proposti, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero rapporto processuale, ha cassato sia la sentenza di appello sia quella di primo grado e ha rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché celebri il giudizio di primo grado con rituale integrazione del contraddittorio, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 52, comma 6, d.P.R. 633/1972
richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo ai fini della decisione, che si è fondata invece sul vizio di litisconsorzio necessario
art. 2247 c.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della società di fatto, ma non esaminato nel merito per la pronuncia preliminare di nullità processuale
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente, ma assorbito dalla declaratoria di nullità per difetto di contraddittorio
art. 14 d.lgs. 546/1992
norma ritenuta violata perché il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indica i parametri di ricorso per cassazione richiamati nei motivi formulati dalla parte ricorrente
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto un accertamento relativo a redditi imputati a una società di fatto e ai suoi soci sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soci, con conseguente necessità della loro partecipazione al giudizio.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario emerge in sede di legittimità, la Corte deve cassare sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e rinviare al giudice competente per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.
- Le censure inerenti al merito dell'accertamento o alla motivazione restano assorbite quando il processo sia affetto da nullità originaria per omessa partecipazione di tutti i soggetti necessari.
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