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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31686/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società di fatto e dei soci, per maggiori imposte relative all'anno 2008, in relazione a redditi ritenuti conseguiti nell'attività di commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici. Una socia proponeva ricorso deducendo carenza di motivazione dell'atto, omesso contraddittorio endoprocedimentale e difetto di prova circa i presupposti della pretesa fiscale, poi respinto in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: violazione dell'art. 52, comma 6, d.P.R. 633/1972 e della circolare della Guardia di Finanza; omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell'art. 2247 c.c. sul presupposto della società di fatto; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo preliminare del litisconsorzio necessario: ha rilevato d'ufficio che la controversia, avente ad oggetto un accertamento tributario relativo a redditi imputati ai soci di una società di fatto ai fini Irpef, Irap e Iva, doveva essere trattata con la partecipazione di tutti i soci, quali litisconsorti necessari. Poiché il giudizio si era svolto senza integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati e senza riunione dei ricorsi separatamente proposti, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero rapporto processuale, ha cassato sia la sentenza di appello sia quella di primo grado e ha rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché celebri il giudizio di primo grado con rituale integrazione del contraddittorio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 6, d.P.R. 633/1972

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo ai fini della decisione, che si è fondata invece sul vizio di litisconsorzio necessario

  • art. 2247 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della società di fatto, ma non esaminato nel merito per la pronuncia preliminare di nullità processuale

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente, ma assorbito dalla declaratoria di nullità per difetto di contraddittorio

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    norma ritenuta violata perché il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    indica i parametri di ricorso per cassazione richiamati nei motivi formulati dalla parte ricorrente

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto un accertamento relativo a redditi imputati a una società di fatto e ai suoi soci sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soci, con conseguente necessità della loro partecipazione al giudizio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando il vizio di litisconsorzio necessario emerge in sede di legittimità, la Corte deve cassare sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e rinviare al giudice competente per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.
  • Le censure inerenti al merito dell'accertamento o alla motivazione restano assorbite quando il processo sia affetto da nullità originaria per omessa partecipazione di tutti i soggetti necessari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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