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Circolare

Circolare numero 118 del 08-06-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con il Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, con validità fino al 31 dicembre 2017 e richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza ed effetti della revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute.

Convenzione INPS-SINAP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-SINAP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta con il Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Sono disciplinati i presupposti soggettivi, la forma della delega, la decorrenza, la revoca, l’aliquota del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 12 marzo 2015, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta della quota associativa sulla pensione. In base all’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e al richiamo contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, rientrano tra i soggetti legittimati:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata si riferisce soltanto a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve inviare anche la delega in formato digitale, conservando sempre l’originale firmato.

Decorrenza degli effetti della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. Se invece è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, gli effetti decorrono dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa, e l’Istituto provvede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile. Se su una prestazione è già attiva una delega verso altra organizzazione, la nuova delega ha efficacia solo se preceduta dalla revoca di quella precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e con gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono articolate per scaglioni:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte eccedente il precedente limite e non eccedente il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, costi e ripartizione degli adempimenti

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari, mentre i relativi adempimenti sono svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
  • revoca delega telematizzata: euro 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): euro 1,48;
  • gestione delega: euro 0,04.

Esclusione di responsabilità e poteri dell’Istituto

La convenzione non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramenti presso terzi promossi dai creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data della stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione sindacale si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se l’associazione perde i requisiti di legge per stipulare la convenzione o se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo contrattuale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS "AC". Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25479, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27479, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con il SINAP sono definiti direttamente dalla Direzione generale; i conti sono richiamati anche nell’allegato n. 2.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione con il SINAP, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 12 marzo 2015, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La disciplina si applica anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma richiamata riguarda pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto elabora la domanda nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente tale limite e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Costi del servizio e rapporti finanziari

I rapporti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gli adempimenti sono svolti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione euro 0,04; nuova delega su pensione esistente euro 0,74; revoca delega telematizzata euro 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) euro 1,48; gestione delega euro 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà di sospensione/recesso

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari. Può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato è AC. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25479 per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27479 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale; i conti sono riportati anche nell’allegato n. 2.

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