Circolare numero 119 del 08-06-2015
Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di E.N.Bi. tramite il mod. F24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 14 aprile 2014 tra INPS ed E.N.Bi. per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale. Vengono precisati i soggetti e i CCNL interessati, le modalità di compilazione dell’F24 e del flusso UniEmens, nonché la destinazione delle somme e il regime di responsabilità. Sono inoltre indicati i costi del servizio, le modalità di rimborso, la durata triennale della convenzione e le regole per l’eventuale rinnovo.
Convenzione INPS-E.N.Bi. per la riscossione dei contributi tramite F24
Convenzione INPS-E.N.Bi. per la riscossione dei contributi
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 14 aprile 2014 tra INPS ed E.N.Bi. per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale. Il testo disciplina l’ambito soggettivo della riscossione, le modalità operative di versamento e di esposizione nei flussi contributivi, i rapporti economici tra le parti, nonché la durata della convenzione e i profili di responsabilità.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
E.N.Bi. affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi previsti per il finanziamento dell’Ente Bilaterale con riferimento ai datori di lavoro che applicano i seguenti CCNL:
- CCNL per i dipendenti operanti nel Settore Pubblici Servizi, Operatori Turistici, Strutture Ricettive, Operatori Artistici, Assistenti alla Cura della Persona/Casa e Operatori in ambito Sicurezza;
- CCNL per i dipendenti di Aziende Artigiane, Settore Industria e Cooperative;
- CCNL per i dipendenti operanti nel Settore Commerciale e dei Servizi, del Terziario e Settore Turismo.
Modalità di versamento tramite F24
Il versamento dei contributi avviene mediante modello F24 utilizzando il codice causale "EBL1", attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta presentata dall’INPS per conto di E.N.Bi. I datori di lavoro, nella compilazione del modello, devono indicare la causale nella sezione INPS, nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza della voce "importi a debito versati".
Nella medesima sezione devono essere riportati:
- il codice della sede INPS competente nel campo "codice sede";
- la matricola INPS dell’azienda nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda";
- il periodo di riferimento, con mese e anno di competenza nel formato MM/AAAA nella colonna "da mm/aaaa";
- la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
Le somme indicate nel modello F24 sono destinate direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di E.N.Bi.
Comunicazioni ai datori di lavoro e trattamento dei dati
E.N.Bi. provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per l’attuazione concreta delle procedure di versamento. Inoltre, informa gli stessi che, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione.
Rapporti tra E.N.Bi., INPS e datori di lavoro
La convenzione precisa che l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi né svolge interventi diretti o di controllo nei confronti delle aziende per i versamenti in questione. È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Istituto per l’applicazione della convenzione nei confronti dei datori di lavoro, dei soggetti richiamati nell’articolo 1 dell’atto convenzionale, di terzi e di chiunque altro.
I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono instaurarsi direttamente tra E.N.Bi. e i datori di lavoro interessati.
Costi del servizio e rimborsi
E.N.Bi. deve corrispondere le spese sostenute per l’espletamento del servizio di riscossione. Il costo del servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dei dati elementari è fissato per l’anno 2015 in euro 0,15, di cui:
- euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI;
- euro 0,10 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/72 per l’attività svolta dall’Istituto.
È inoltre dovuto all’Istituto il rimborso del costo, IVA esente ai sensi del medesimo riferimento normativo, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi.
Pagamento, fatturazione e contabilizzazione
Il pagamento delle somme dovute da E.N.Bi. avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. I costi da rimborsare sono fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta a IVA.
La fatturazione e la contabilizzazione dei pagamenti sono effettuate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali; pertanto, non sono previsti adempimenti a carico delle sedi.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. L’eventuale richiesta di rinnovo da parte di E.N.Bi. deve pervenire all’INPS mediante lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Indicazioni anagrafiche
La sede legale di E.N.Bi. è indicata in via San Nicola da Tolentino n. 22/b, 00187 Roma.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens inserendo il codice "EBL1" nell’elemento previsto e indicando l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il modello F24 recante il medesimo codice. L’elemento relativo al periodo di competenza deve riportare il mese di competenza del versamento in formato "AAAA-MM".
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
E.N.Bi. affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale. La convenzione riguarda i datori di lavoro rientranti nei CCNL per dipendenti operanti nel Settore Pubblici Servizi, Operatori Turistici, Strutture Ricettive, Operatori Artistici, Assistenti alla Cura della Persona/Casa e Operatori in ambito Sicurezza; per i dipendenti di Aziende Artigiane, Settore Industria e Cooperative; e per i dipendenti operanti nel Settore Commerciale e dei Servizi, del Terziario e Settore Turismo.
Versamento dei contributi con modello F24
Il contributo deve essere versato tramite modello F24 utilizzando il codice causale "EBL1", attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS per conto di E.N.Bi. In sede di compilazione, il codice va indicato nella sezione INPS, nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza degli "importi a debito versati". Nella stessa sezione devono essere riportati il codice sede INPS competente, la matricola INPS dell’azienda e, nel periodo di riferimento, il mese e l’anno di competenza nel formato MM/AAAA nella colonna "da mm/aaaa", lasciando vuota la colonna "a mm/aaaa".
Flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens valorizzando l’elemento previsto con il codice "EBL1" e indicando l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato con F24 con il medesimo codice. L’elemento dedicato al periodo di competenza deve riportare il mese di competenza del versamento in formato "AAAA-MM".
Gestione dei dati e rapporti con i datori di lavoro
E.NBi. comunicherà ai datori di lavoro aderenti le modalità operative per la concreta attuazione dei versamenti e informerà gli stessi che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione. Le somme indicate nel modello F24 saranno direttamente destinate dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di E.NBi. I rapporti derivanti dall’attuazione della convenzione, inclusa l’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, dovranno essere gestiti direttamente tra E.NBi. e i datori di lavoro interessati.
Esclusioni di responsabilità per l’INPS
Per l’INPS è escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi, così come qualsiasi intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti. È altresì esclusa ogni responsabilità dell’Istituto nell’applicazione della convenzione nei confronti dei datori di lavoro, dei soggetti indicati nell’articolo 1 dell’atto convenzionale, di terzi o di chiunque altro.
Costi del servizio e rimborso
E.N.Bi. deve corrispondere le spese sostenute per l’espletamento del servizio. Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione e di fornitura dei dati elementari è fissato in euro 0,15 per ciascuna operazione, di cui euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,10 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/72 per l’attività dell’Istituto. È inoltre dovuto il rimborso del costo, IVA esente, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione. I pagamenti di E.NBi. avvengono mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.
Fatturazione, contabilizzazione e durata
I costi da rimborsare sono fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta a IVA. Fatturazione e contabilizzazione dei pagamenti sono svolte dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza adempimenti a carico delle sedi. La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto da E.NBi. con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza. La sede legale di E.NBi. è indicata in via San Nicola da Tolentino n. 22/b, 00187 Roma.
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