Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 117 del 08-06-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la FE.S.I.C.A. (Federazione Sindacati Industria Commercio e Artigianato), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con FE.S.I.C.A. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017 con rinnovo da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono riepilogati i soggetti che possono delegare la riscossione, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca della delega, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti. È inoltre indicato il codice INPS assegnato alla convenzione.

Convenzione FE.S.I.C.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione FE.S.I.C.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione stipulata con FE.S.I.C.A. per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinati i soggetti legittimati, le modalità di rilascio e decorrenza della delega, la revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e le relative istruzioni contabili. La convenzione ha durata limitata e prevede specifiche cautele a tutela dell’INPS.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 6 febbraio 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 individua i pensionati che possono aderire al servizio. Possono rilasciare la delega:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione obbligatoria, gestito dall’INPS;
  • per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma di riferimento si applica alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

L’articolo 4 distingue tra delega presentata con la domanda di pensione e delega presentata da un soggetto già pensionato.

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati devono essere inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche utilizzate per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede quanto prima alla lavorazione della richiesta.

Se perviene una nuova delega su una prestazione già assistita da delega ad altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le percentuali previste sono:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte eccedente tale soglia e non oltre il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’organizzazione sindacale e a tutte le vicende ad esso collegate.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sulla effettiva e valida sottoscrizione della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. Inoltre, in caso di contenzioso giudiziario connesso ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari tali da rendere opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta altresì salva la facoltà di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS AA.

Ai fini della contabilizzazione delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto di FE.S.I.C.A. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25480, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27480, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come già precisato nella circolare.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

La convenzione con FE.S.I.C.A. è stata sottoscritta il 6 febbraio 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Essa disciplina la riscossione dei contributi sindacali su pensioni degli iscritti ed ha validità fino al 31 dicembre 2017. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Rientrano inoltre, per rinvio normativo, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata secondo il testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione telematica

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata non ancora estratta alla data di ricezione; per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche INPS e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà di sospensione/recesso

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o delle strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è AA. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali per FE.S.I.C.A. sono istituiti i conti GPA25480, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27480, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.