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Provvedimento

Deliberazione n. 106 del 27/02/2025

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Garante Privacy106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto di impedire la diffusione del materiale e di conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori per dodici mesi con cautele idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Con il provvedimento del 27 febbraio 2025 l’Autorità ratifica tali determinazioni d’urgenza.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 27 febbraio 2025, due misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, in relazione al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e divulgato senza consenso.

Origine del procedimento e presupposti normativi

L'Autorità richiama l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La stessa disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d'urgenza, le determinazioni nn. 42 e 43 del 18 febbraio 2025. Tali provvedimenti hanno disposto:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l'obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali informazioni all'Autorità.

Ratifica del Garante

Le determinazioni urgenti sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme il 18 febbraio 2025. Dopo aver esaminato la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 42/2025 e 43/2025 adottati d'urgenza. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure urgenti di blocco della diffusione e conservazione probatoria del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento sulle piattaforme Instagram e Telegram. La norma richiamata attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Provvedimenti urgenti adottati il 18 febbraio 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 42 e 43 del 18 febbraio 2025. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Le medesime determinazioni hanno prescritto alle società destinatarie di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 27 febbraio 2025, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 42/2025 e 43/2025 adottati il 18 febbraio 2025 nei confronti delle società interessate.

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