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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 127 del 27/02/2025

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Garante Privacy127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di due interessate contro Rai per la diffusione, in un programma televisivo di approfondimento giornalistico, di immagini di atti processuali contenenti i loro nomi e cognomi nell’ambito di una vicenda di cronaca giudiziaria. Pur riconoscendo l’interesse pubblico del servizio, l’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione non rispettasse il principio di essenzialità dell’informazione e le cautele previste per il giornalismo, con possibile esposizione di dati attinenti alla sfera filosofica e sessuale. Il Garante ha quindi dichiarato il reclamo fondato e ha disposto il divieto di ulteriore trattamento, anche online e nell’archivio storico, dei dati identificativi delle interessate, fatta salva la conservazione per eventuale uso giudiziario.

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.: divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi di due interessate diffusi in un programma televisivo su vicenda di cronaca giudiziaria

Rai – divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi in un servizio giornalistico su vicenda di cronaca giudiziaria

Il provvedimento riguarda Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e un reclamo presentato da due interessate in relazione alla diffusione, all’interno di un programma televisivo di approfondimento giornalistico, di immagini di documenti processuali recanti i loro nomi e cognomi. Il Garante ha ritenuto fondato il reclamo e ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi delle interessate, anche online e nell’archivio storico, fatta salva la conservazione per finalità di eventuale uso in giudizio.

Origine del reclamo e contenuto della contestazione

Le interessate lamentavano che, nel corso di più puntate del programma, fossero state diffuse immagini di atti e documenti nei quali erano chiaramente visibili le loro generalità. Secondo le reclamanti, la diffusione era avvenuta senza consenso e senza gli oscuramenti necessari, con una percezione diretta e reiterata del loro coinvolgimento in una vicenda di cronaca giudiziaria relativa a presunti abusi sessuali e ad altre condotte illecite emerse in un procedimento penale ancora pendente.

Le reclamanti avevano inoltre rappresentato di aver diffidato Rai a rimuovere in modo permanente le puntate da ogni piattaforma e di aver poi avviato una procedura di mediazione, alla quale la Società non aveva aderito. In un successivo scambio di comunicazioni ex artt. 15-22 GDPR, Rai aveva dichiarato di aver rimosso le puntate contestate, sostenendo però di averlo fatto senza riconoscere alcuna responsabilità.

Difese di Rai

Rai ha sostenuto che il servizio costituiva un legittimo approfondimento giornalistico su una vicenda di interesse pubblico, da trattare nel rispetto dei principi di pertinenza, continenza ed essenzialità della notizia. Ha inoltre affermato che le immagini prodotte dalle reclamanti in sede procedimentale non restituivano fedelmente la percezione complessiva del servizio televisivo, nel quale i frammenti di documenti sarebbero stati visibili solo per pochi secondi all’interno di un montaggio rapido e non sarebbero stati trattati dati particolari quali le abitudini sessuali delle interessate.

La Società ha inoltre evidenziato di avere rimosso le puntate segnalate già a seguito delle prime contestazioni e, in ogni caso, di aver eliminato anche quelle ulteriori richiamate dalle reclamanti, pur non ravvisando criticità nel trattamento. Ha infine sostenuto che il reclamo fosse tardivo e riferito a una vicenda risalente, ormai priva di attualità.

Accertamenti e valutazione del Garante

Il Garante ha riconosciuto che la trasmissione riguardava un caso di evidente interesse pubblico, poiché descriveva la morte di una giovane donna e le ipotizzate responsabilità di soggetti operanti in una comunità, nonché altre possibili condotte di pressione psicologica o di abuso, anche sessuale. Tuttavia, l’Autorità ha rilevato che nel corso di alcune puntate erano state diffuse, in associazione ai resoconti giornalistici, immagini di parti delle carte processuali nelle quali risultavano visibili il nome e cognome delle reclamanti.

Il Garante ha richiamato il quadro normativo applicabile al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, osservando che la libertà di informazione non esonera dal rispetto delle garanzie poste a tutela della riservatezza, della dignità e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte. In particolare, la diffusione di dati personali deve rispettare il principio di essenzialità dell’informazione in relazione a fatti di interesse pubblico.

Violazioni riscontrate

Secondo l’Autorità, la pubblicazione dei dati identificativi delle interessate non ha rispettato le cautele richieste dal contesto, anche perché era idonea a far emergere la loro partecipazione alle attività della comunità e a fatti denunciati all’interno della stessa, con possibile rivelazione di dati inerenti alla sfera filosofica e alla sfera sessuale.

Le violazioni ravvisate riguardano:

  • l’art. 137 del Codice privacy;
  • gli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica;
  • i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR.

Misura adottata

Ritenuto illecito il trattamento nelle modalità descritte, il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi delle interessate in relazione alla vicenda di cronaca, includendo espressamente il trattamento online e l’archivio storico.

È stata tuttavia fatta salva la mera conservazione dei dati ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Ulteriori effetti del provvedimento

L’Autorità ha preso atto delle rimozioni già eseguite da Rai a seguito delle contestazioni delle interessate e ha ricordato che, in caso di inosservanza del divieto disposto, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Il Garante ha inoltre disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Impugnazione

Il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze

Il procedimento origina da un reclamo del 4 giugno 2024 presentato nell’interesse di due assistite, che lamentavano la diffusione nel programma televisivo Rai di numerose immagini di documenti processuali contenenti nome e cognome delle reclamanti. Le immagini sarebbero state trasmesse senza consenso e senza adeguati oscuramenti, in un contesto narrativo relativo a una vicenda giudiziaria su presunte violenze sessuali e altre condotte illecite all’interno di una comunità.

Difese di Rai e rimozione dei contenuti

Rai ha sostenuto di avere agito nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e dei principi di pertinenza, continenza ed essenzialità della notizia. Ha inoltre riferito di aver rimosso i contenuti contestati a seguito delle prime segnalazioni, precisando che alcune puntate erano già state eliminate nel 2022 e nel 2023 e che altre sono state rimosse in via conciliativa, pur negando ogni responsabilità.

Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento giornalistico

L’Autorità ha riconosciuto che la trasmissione verteva su un fatto di interesse pubblico, ma ha ritenuto che la diffusione dei dati identificativi delle interessate non fosse conforme alle cautele imposte dalla disciplina sul giornalismo. In particolare, la pubblicazione di nome e cognome in un contesto così delicato era idonea a rivelare elementi attinenti alle opinioni filosofiche e alla sfera sessuale delle interessate, in violazione degli artt. 137 del Codice e 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche, nonché dei principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR.

Misura adottata e limiti al trattamento

Il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi delle interessate in relazione alla vicenda di cronaca, anche online e nell’archivio storico, con la sola eccezione della mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate.

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