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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 120 del 27/02/2025

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Garante Privacy120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo proposto nell’interesse della presunta vittima di una violenza sessuale contro un articolo pubblicato da Dillinger S.r.l. su "Dillinger News". La reclamante lamentava la diffusione di informazioni idonee a identificarla e di dati altamente sensibili relativi alla sua sfera sessuale. L’Autorità ritiene che, nel testo contestato, non siano ravvisabili descrizioni particolareggiate dei video o informazioni di dettaglio tali da integrare una violazione della disciplina sul trattamento per finalità giornalistiche. Dichiara quindi il reclamo infondato, ma rivolge alla società un avvertimento, richiamando il rigoroso rispetto del principio di essenzialità dell’informazione quando si trattano vicende di presunte violenze sessuali e dati capaci di rendere identificabile la vittima.

Dillinger S.r.l.: reclamo su articolo giornalistico relativo a presunte violenze sessuali e tutela della riservatezza della vittima

Dillinger S.r.l. - reclamo su articolo giornalistico relativo a presunte violenze sessuali

Il Garante per la protezione dei dati personali esamina un reclamo presentato nell’interesse della persona che si assume vittima di violenza sessuale, in relazione a un articolo pubblicato da Dillinger S.r.l. su "Dillinger News". Il reclamo lamenta la diffusione di informazioni idonee a identificare la reclamante e di dati altamente sensibili relativi alla sua sfera sessuale, connessi alla vicenda giudiziaria e a contenuti audiovisivi citati nell’articolo.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il procedimento prende avvio dal reclamo del 29 febbraio 2024. L’Autorità chiede alla società le proprie osservazioni con nota del 19 marzo 2024, senza ottenere riscontro. Successivamente, con nota del 3 maggio 2024, comunica l’avvio del procedimento per la presunta violazione dell’art. 157 del Codice e rinnova la richiesta di osservazioni, anche in questo caso senza ricevere risposta.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama la disciplina applicabile ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, in particolare:

  • art. 85 GDPR;
  • artt. 136 e ss. del Codice;
  • art. 137 del Codice;
  • artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche.

L’Autorità ribadisce che la pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico è lecita anche senza consenso, purché siano rispettati i diritti e la dignità delle persone coinvolte e sia osservato il principio di essenzialità dell’informazione. Per i casi che riguardano persone che denunciano condotte lesive della propria sfera sessuale, tale principio va interpretato con particolare rigore.

Valutazione del contenuto dell'articolo

Il Garante osserva che l’articolo commenta tre video, che la società afferma di aver visionato tramite una propria fonte e che sarebbero confluiti negli atti processuali. La redazione vi offre una propria interpretazione di quanto osservabile dalle immagini.

Pur tenendo conto della delicatezza della vicenda e dell’attenzione mediatica, l’Autorità ritiene che il testo contestato, nel complesso, non evidenzi una specifica violazione della disciplina privacy. In particolare, non vengono rinvenute descrizioni particolareggiate dei contenuti dei video né informazioni di dettaglio sulla reclamante tali da eccedere il limite dell’essenzialità dell’informazione. Viene infatti riportata solo l’età e l’origine della persona interessata, senza ulteriori dettagli che il provvedimento qualifica come presenti invece in altre pubblicazioni.

Avvertimento alla società

Pur dichiarando il reclamo infondato, il Garante ritiene opportuno rivolgere a Dillinger S.r.l. un avvertimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR. L’Autorità segnala che, in relazione all’informazione sugli sviluppi processuali del caso, la pubblicazione di dati idonei a consentire l’identificazione della presunta vittima e di informazioni dettagliate sulle presunte violenze e su aspetti particolarmente intimi della persona può verosimilmente integrare una violazione delle norme applicabili ai trattamenti per finalità giornalistiche.

Esito del procedimento e rimedi

Il Garante dichiara il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. Il provvedimento indica, infine, che contro di esso è proponibile opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nei termini di legge previsti dall’art. 78 GDPR, dall’art. 152 del Codice e dall’art. 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento trae origine da un reclamo del 29 febbraio 2024 presentato dall’avvocato della persona interessata. Si contestava la pubblicazione, su un articolo di "Dillinger News" firmato dalla redazione di Dillinger e pubblicato da Dillinger S.r.l., di informazioni relative al procedimento penale connesso a una denuncia di violenza sessuale, ritenute idonee a identificare la vittima e a diffondere dati estremamente delicati sulla sua sfera sessuale.

Attività istruttoria e mancato riscontro della società

Il Garante ha chiesto osservazioni alla società con nota del 19 marzo 2024 e, successivamente, ha avviato il procedimento per la presunta violazione dell’art. 157 del Codice con nota del 3 maggio 2024, rinnovando la richiesta di riscontro. La società non ha risposto a nessuna delle due richieste.

Valutazione del trattamento per finalità giornalistiche

L’Autorità richiama la disciplina dei trattamenti per finalità giornalistiche di cui agli artt. 136 e seguenti del Codice, all’art. 85 del GDPR e alle Regole deontologiche, sottolineando che la liceità del trattamento resta subordinata al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del principio di essenzialità dell’informazione ex art. 137 del Codice e artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche.

Esito sul contenuto dell'articolo

Il Garante rileva che l’articolo commenta il contenuto di tre video che la società dichiara di aver visionato tramite una propria fonte, ma osserva che nel testo non vi sono descrizioni particolareggiate dei video né informazioni di dettaglio sulla reclamante, se non il riferimento alla sua età e alla sua origine. Per questo motivo non ritiene integrata una specifica violazione della disciplina richiamata.

Avvertimento e richiamo alla cautela

Pur dichiarando il reclamo infondato, il Garante avverte Dillinger S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR, che nella trattazione giornalistica degli sviluppi processuali del caso la pubblicazione di dati idonei a rendere identificabile la presunta vittima e di informazioni dettagliate sulle presunte violenze e su aspetti particolarmente intimi può verosimilmente violare la normativa applicabile.

Rimedi esperibili

Il provvedimento indica la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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