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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 122 del 27/02/2025

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Garante Privacy122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato nell’interesse di una vittima di violenza sessuale contro La7 S.p.A. per la diffusione, in una puntata di "Non è l’Arena" e nella relativa piattaforma online, di elementi idonei a identificarla indirettamente e di dettagli relativi alla sua sfera sessuale e al suo stato di salute. Pur nel contesto di un fatto di rilevante interesse pubblico, l’Autorità ha ritenuto superato il limite dell’essenzialità dell’informazione e violati i principi di liceità e minimizzazione. È stato disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati contestati, è stato rivolto un avvertimento per eventuali future attività informative analoghe e, in sede sanzionatoria, è stata irrogata una sanzione di 100.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

La7 S.p.A. sanzionata per la puntata di "Non è l'Arena" che ha reso identificabile la vittima di violenza sessuale diffondendo dati non essenziali su sfera sessuale e salute

La7 S.p.A. – diffusione di dati identificativi e sensibili in un servizio giornalistico su presunta violenza sessuale

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto a seguito di un reclamo presentato nell’interesse di una persona offesa in un procedimento per violenza sessuale, in relazione alla puntata della trasmissione "Non è l’Arena" andata in onda su La7 e resa disponibile anche online. L’Autorità ha ritenuto che, pur trattandosi di vicenda di rilevante interesse pubblico, la diffusione di specifici elementi narrativi e contestuali avesse superato i limiti della disciplina in materia di trattamento dei dati per finalità giornalistiche.

Origine del reclamo e posizioni delle parti

Il reclamante ha contestato la pubblicazione di dati e dettagli idonei a rendere identificabile la vittima, tra cui riferimenti alle sue generalità, a iniziali, a persone a lei vicine e alla sua immagine. Ha inoltre lamentato la divulgazione di informazioni riguardanti la sfera sessuale e la salute psico-fisica, ritenute non essenziali e lesive della dignità della persona offesa.

La7 S.p.A. ha replicato sostenendo che:

  • nel servizio non erano state diffuse generalità, cognome, luogo di nascita o iniziali delle persone offese;
  • erano stati usati nomi di fantasia;
  • i riferimenti a scuola, contesto sociale e persone vicine non erano idonei a identificare l’interessata;
  • la puntata era stata rimossa integralmente dopo la ricezione del reclamo;
  • la società aveva inoltre rafforzato i controlli interni, aggiornato la privacy policy e adottato una circolare interna sul rispetto della normativa privacy.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità ha ricordato che i trattamenti per finalità giornalistiche sono leciti anche senza consenso, purché rispettino i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati e il principio di essenzialità dell’informazione. Nel provvedimento sono richiamati, in particolare:

  • l’art. 85 GDPR;
  • gli artt. 136 e ss. del Codice privacy;
  • l’art. 137 del Codice;
  • gli artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche.

Sono stati inoltre richiamati l’art. 4, punto 1, GDPR sul concetto di dato personale, i criteri di identificabilità diretta e indiretta, e la giurisprudenza europea sull’identificabilità anche tramite informazioni aggiuntive disponibili da fonti diverse dal titolare.

Valutazione sulla identificabilità della reclamante

Il Garante ha ritenuto che i dati diffusi fossero idonei a rendere identificabile la reclamante non solo per chi fosse già a conoscenza del caso, ma anche per persone appartenenti ai medesimi contesti relazionali e scolastici. In particolare, ha valorizzato:

  • l’uso di un nominativo di fantasia che poteva apparire come traduzione del nome reale;
  • il richiamo all’origine della persona;
  • l’indicazione della città e della scuola frequentata;
  • la diffusione delle iniziali di un’amica coinvolta nei fatti;
  • la circolazione di ulteriori informazioni in rete e sui media, che rendevano agevole l’accesso a dati aggiuntivi.

L’Autorità ha quindi concluso che il trattamento rendeva la persona indirettamente identificabile, con conseguente esposizione di informazioni personali e delicate destinate a rimanere riservate.

Valutazione sulla natura dei dati diffusi e sul superamento dell’essenzialità

Il provvedimento sottolinea che la puntata riportava non solo elementi identificativi, ma anche dettagli particolarmente invasivi relativi:

  • alle violenze denunciate dalla reclamante;
  • alla sua sfera sessuale, intima e relazionale;
  • al suo stato di salute psico-fisico, con richiamo a presunti disturbi del comportamento alimentare.

Il Garante ha ritenuto che tali informazioni, pur nell’ambito di un fatto di cronaca amplificato dal coinvolgimento di un soggetto noto e dal clamore mediatico, non fossero essenziali ai fini della notizia e travalicassero il limite imposto dalla disciplina giornalistica.

Violazioni accertate

L’Autorità ha dichiarato che il trattamento risultava illecito per violazione di:

  • art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, sotto il profilo di liceità e minimizzazione;
  • art. 9 GDPR, per la diffusione di dati particolari;
  • art. 137, commi 1 e 3, del Codice;
  • artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche.

Ha altresì stigmatizzato, in termini generali, la tendenza di parte dei media a spingersi oltre il diritto-dovere di cronaca, con un accanimento informativo su dettagli non essenziali e lesivi della dignità della persona interessata.

Misure correttive e provvedimenti limitativi

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto il divieto di ulteriore trattamento, anche online e nell’archivio storico, dei dati idonei a consentire l’identificabilità, anche indiretta, dell’interessata associati a dettagli relativi alla sfera sessuale e allo stato di salute, fatta salva la conservazione anche per eventuali usi in sede giudiziaria.

È stato inoltre rivolto un avvertimento ex art. 58, par. 2, lett. a), chiarendo che eventuali attività informative future sugli sviluppi processuali del caso, se svolte con modalità analoghe, potrebbero violare la normativa richiamata.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Il Garante ha avviato l’ordinanza ingiunzione per la sanzione amministrativa pecuniaria, rilevando che la violazione dell’art. 5 GDPR è sanzionata ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. a), e che la violazione delle Regole deontologiche rileva anche ai sensi del Codice privacy.

Nella quantificazione della sanzione sono state considerate, come aggravanti:

  • la gravità della violazione, per la natura particolarmente delicata dei dati trattati;
  • il livello di danno subito dall’interessata;
  • la presenza di precedenti violazioni in materia di attività giornalistica;
  • la diffusione di informazioni sulla sfera sessuale e sullo stato di salute.

Come attenuanti sono state considerate:

  • le finalità di informazione e cronaca tutelate dall’art. 85 GDPR e dagli artt. 136 e ss. del Codice;
  • la collaborazione prestata nel procedimento.

Alla luce dei criteri di cui all’art. 83, par. 1 e 2, GDPR, la sanzione è stata fissata in euro 100.000,00.

Sanzioni accessorie, adempimenti e rimedi

È stata disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante, in ragione dell’invasività del trattamento, della particolare intimità dei dati coinvolti e del settore di attività del titolare, per sua natura orientato alla diffusione di informazioni.

Il provvedimento dà atto della possibilità di definizione agevolata della controversia con pagamento della metà della sanzione entro trenta giorni, e indica che, in caso di mancato pagamento, la somma dovrà essere versata entro 30 giorni dalla notificazione, con eventuali atti esecutivi ai sensi della legge n. 689/1981. È infine richiamata la facoltà di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze del reclamante

Il procedimento origina da un reclamo del 29 febbraio 2024 presentato nell’interesse di una donna che lamentava la pubblicazione, nel corso della puntata televisiva "Non è l’Arena" andata in onda su La7 e resa disponibile anche online, di dati personali relativi alla sua vicenda di presunta vittima di violenza sessuale. In particolare, erano contestate la diffusione di generalità, iniziali, riferimenti a persone vicine e l’uso della sua immagine fotografica, con conseguente lesione della riservatezza e della tutela rafforzata riconosciuta alle vittime di reati sessuali.

Difese della società e contesto mediatico

La7 S.p.A. ha sostenuto che nel servizio non fossero state pubblicate generalità, iniziali o immagini delle persone offese e che fossero stati usati nomi di fantasia. Ha inoltre evidenziato l’ampia eco mediatica del caso, la presenza di riferimenti generici ma utili alla completezza della notizia e la rimozione integrale della puntata dopo la ricezione del reclamo. In un secondo momento ha riferito anche di avere rafforzato controlli interni, policy e circolari aziendali in materia privacy.

Valutazione del Garante su identificabilità e essenzialità dell'informazione

Il Garante ha ritenuto che, anche usando nomi di fantasia, la puntata contenesse elementi complessivamente idonei a rendere identificabile la reclamante, sia indirettamente sia per chi fosse inserito nei medesimi contesti socio-relazionali. Sono stati valorizzati il riferimento all’origine della persona, alla scuola frequentata, alle iniziali di un’amica coinvolta nel fatto di cronaca e il più ampio panorama informativo disponibile in rete, che rendeva ragionevolmente accessibili ulteriori informazioni. L’Autorità ha concluso che l’interesse pubblico alla vicenda non giustificava la diffusione di dettagli non essenziali sulla sfera privata, sessuale e sanitaria della reclamante, con superamento del principio di essenzialità dell’informazione.

Violazioni accertate e misure adottate

È stata dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 9 del GDPR, dell’art. 137 del Codice e degli artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica. Il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), il divieto di ulteriore trattamento dei dati idonei a identificare l’interessata associati a dettagli sulla sfera sessuale e sullo stato di salute, salvo la conservazione anche per eventuali usi in sede giudiziaria. È stato inoltre rivolto un avvertimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), per eventuali trattamenti analoghi futuri.

Sanzione amministrativa e pubblicazione

In sede sanzionatoria, il Garante ha ritenuto applicabile l’art. 83, par. 5, lett. a), del GDPR per la violazione dell’art. 5, nonché la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle Regole deontologiche. Considerati gravità della violazione, natura dei dati, danno arrecato, precedenti e, in senso attenuante, le finalità informative e la collaborazione prestata, è stata irrogata a La7 S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante come sanzione accessoria.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprdiritti dell'interessatodati sanitarirapporto tra cronaca e riservatezzapubblica amministrazione

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