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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 123 del 27/02/2025

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Garante Privacy123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da Panorama S.r.l. nella pubblicazione di un servizio giornalistico relativo a una vicenda di presunta violenza sessuale. L'articolo conteneva elementi idonei a identificare la reclamante e numerosi dettagli sulla sua sfera sessuale, sullo stato di salute e sulla vita privata, eccedendo il principio di essenzialità dell'informazione. Disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi associati a tali dettagli, con avvertimento per trattamenti analoghi, e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 11.000 euro, oltre alla pubblicazione dell'ordinanza sul sito del Garante.

Panorama S.r.l.: trattamento illecito di dati personali in un articolo su una vicenda di presunta violenza sessuale, con dati identificativi e sensibili dell'interessata

Panorama S.r.l. – pubblicazione di dati identificativi e sensibili in un servizio giornalistico su presunta violenza sessuale

Il provvedimento riguarda il trattamento di dati personali effettuato da Panorama S.r.l. nell'ambito di un articolo dedicato a una vicenda di presunta violenza sessuale. Il Garante è intervenuto a seguito di reclamo presentato nell'interesse della persona offesa, contestando la diffusione di dati identificativi e di numerosi dettagli attinenti alla sfera sessuale, allo stato di salute e alla vita privata dell'interessata.

Origine del reclamo e contenuto delle contestazioni

Il reclamo segnalava la pubblicazione, sul settimanale "Panorama", di informazioni idonee a individuare la reclamante, tra cui:

  • generalità o elementi anagrafici ricavabili dagli atti riprodotti;
  • iniziali della persona offesa e di soggetti a lei vicini;
  • immagini della reclamante;
  • frammenti di videoregistrazioni e contenuti estratti da atti del procedimento penale.

La reclamante lamentava inoltre la diffusione di una narrazione minuziosa e travisata dei fatti, comprensiva di dati sensibili e altamente delicati, tali da ledere la riservatezza e la dignità della vittima di violenza sessuale.

Difese della società editrice

Panorama S.r.l. ha sostenuto che la vicenda fosse già oggetto di ampio dibattito mediatico e che l'articolo rispondesse a un evidente interesse pubblico. La società ha affermato di aver adottato cautele redazionali, tra cui l'uso di iniziali e l'offuscamento del volto nelle immagini, e di aver selezionato soltanto le informazioni ritenute essenziali per consentire al lettore di comprendere le opposte versioni dei fatti.

La società ha inoltre rappresentato che l'articolo fosse stato rimosso dall'archivio e deindicizzato prima dell'avvio del procedimento, e di avere sensibilizzato internamente la redazione sul rispetto della disciplina privacy applicabile all'attività giornalistica.

Valutazioni del Garante sull'identificabilità dell'interessata

L'Autorità ha ritenuto che i dati pubblicati fossero idonei a consentire l'identificazione della reclamante. In particolare, nel servizio erano presenti immagini di atti giudiziari con nome, cognome, data e luogo di nascita, oltre a ulteriori dati di contesto, come iniziali, origine/nazionalità, riferimenti a persone vicine e altre informazioni accessorie.

Il Garante ha ribadito che l'uso delle sole iniziali non è sufficiente a garantire l'anonimato quando si accompagna ad altri elementi di contesto. Analogamente, ha osservato che la sola offuscatura del volto non impedisce l'identificazione se rimangono visibili corporatura, abbigliamento, taglio dei capelli e altri tratti o riferimenti contestuali.

Diffusione di dettagli eccedenti sulla sfera privata e sessuale

Il provvedimento dedica particolare rilievo alla diffusione di molteplici dettagli non essenziali, tra cui:

  • descrizioni delle violenze denunciate e dei contenuti di video acquisiti agli atti;
  • brani di messaggistica privata e dichiarazioni di terzi relativi alla vita sessuale e relazionale;
  • informazioni sullo stato psicologico e fisico della reclamante;
  • dati sanitari tratti da schede cliniche, esiti di colloqui psicologici ed estratti di referti;
  • immagini di lividi e ulteriori elementi medici;
  • riferimenti a fotografie e momenti di vita quotidiana estratti dal cellulare.

Secondo il Garante, tali informazioni travalicavano il principio di essenzialità dell'informazione e non potevano essere giustificate dall'esigenza di offrire al lettore elementi investigativi o percorsi di giudizio sulla fondatezza delle accuse. Questa valutazione, ha osservato l'Autorità, spetta alla sede processuale e non può essere sostituita da un "tribunale mediatico".

Quadro normativo applicato

Il Garante ha richiamato la disciplina speciale per il giornalismo, in particolare:

  • art. 85 GDPR;
  • artt. 136 e seguenti del Codice privacy;
  • art. 137 del Codice privacy;
  • artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche.

Ha inoltre richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 9 GDPR, ritenendo che la diffusione dei dati abbia violato i principi di liceità e minimizzazione, con particolare riguardo ai dati relativi alla vita sessuale e allo stato di salute.

L'Autorità ha ricordato che il principio di essenzialità dell'informazione va interpretato con particolare rigore nei casi che coinvolgono persone che denunciano condotte lesive della propria sfera sessuale.

Illiceità del trattamento e misure correttive

Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento posto in essere da Panorama S.r.l. e ha disposto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento, anche online e nell'archivio storico, dei dati idonei a consentire l'identificabilità, anche indiretta, dell'interessata quando associati a dettagli sulla sfera sessuale e sullo stato di salute.

Resta consentita la conservazione dei dati solo ai fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria. Inoltre, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR, è stato rivolto un avvertimento alla società: trattamenti analoghi, in relazione a futuri sviluppi della vicenda, potrebbero verosimilmente violare la disciplina richiamata.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Il provvedimento contiene ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 83 GDPR. Il Garante ha ritenuto applicabile l'art. 83, par. 5, lett. a), GDPR e ha determinato la sanzione in euro 11.000,00.

Nella quantificazione sono stati considerati, tra gli elementi aggravanti:

  • la gravità della violazione, in ragione della particolare natura dei dati e del contesto di violenza sessuale;
  • l'ampiezza dei dettagli diffusi sulla sfera intima, sanitaria e sessuale;
  • il danno subito dalla persona offesa, anche in relazione all'eco mediatica;
  • il carattere negligente della condotta;
  • precedenti violazioni in materia giornalistica.

Tra gli elementi attenuanti il Garante ha considerato:

  • le finalità di informazione perseguite;
  • l'adozione di misure per limitare l'accessibilità del contenuto;
  • la collaborazione resa nel procedimento.

Sanzioni accessorie e impugnazione

Il Garante ha disposto anche:

  • l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità;
  • la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante, quale sanzione accessoria.

È stata infine richiamata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 78 GDPR e delle norme interne richiamate nel provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo presentato nell'interesse di una persona offesa da una denuncia di violenza sessuale, che contestava la pubblicazione su "Panorama" di generalità, iniziali, immagini, frammenti di video e verbali, nonché dettagli minuziosi sulla vicenda e sulla sua sfera sessuale e personale.

Difese di Panorama S.r.l.

La società ha sostenuto che l'articolo fosse inserito in un contesto di forte interesse pubblico e che il testo e le immagini fossero stati filtrati per rispettare l'essenzialità dell'informazione. Ha inoltre affermato di aver usato solo iniziali, reso irriconoscibili i volti e rimosso l'articolo dall'archivio, eliminandone anche l'indicizzazione.

Valutazioni del Garante sull'identificabilità

L'Autorità ha rilevato che nel servizio comparivano immagini di atti giudiziari con nome, cognome, data e luogo di nascita della reclamante, oltre ad altre informazioni di contesto. Ha ritenuto insufficiente l'uso delle sole iniziali e non idonea all'anonimato la sola offuscatura del volto, perché rimanevano visibili caratteristiche fisiche e elementi accessori utili all'identificazione.

Eccesso di dettagli e violazione dell'essenzialità dell'informazione

Il Garante ha ritenuto che il servizio diffondesse molteplici dettagli non essenziali relativi alla sfera sessuale, alla salute psico-fisica, ai rapporti personali e alla vita quotidiana della reclamante. Tali contenuti sono stati giudicati eccedenti rispetto all'interesse pubblico della notizia e non giustificabili come elementi necessari al dibattito giornalistico.

Norme violate e qualificazione dell'illecito

È stata dichiarata la violazione dei principi di liceità e minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, nonché del principio di essenzialità dell'informazione previsto dagli artt. 137, commi 1 e 3, del Codice e dagli artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche per l'attività giornalistica. Il Garante ha richiamato anche l'art. 9 GDPR per la diffusione di dati particolari.

Misure adottate: divieto e avvertimento

Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, è stato disposto il divieto di ulteriore trattamento, anche online e nell'archivio storico, dei dati idonei a identificare l'interessata se associati a dettagli sulla sfera sessuale e sullo stato di salute, fatta salva la conservazione per eventuali usi in sede giudiziaria. È stato inoltre rivolto un avvertimento ex art. 58, par. 2, lett. a), GDPR per trattamenti analoghi futuri.

Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 11.000 euro, ritenendo applicabile l'art. 83, par. 5, lett. a), GDPR per la violazione dell'art. 5 e delle Regole deontologiche. Nel quantificarla ha considerato la gravità della violazione, la natura dei dati, il danno all'interessata, la negligenza, precedenti violazioni in materia giornalistica, nonché le attenuanti legate alle finalità informative, alla parziale rimozione del contenuto e alla collaborazione della società.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprdiritti dell'interessatodati sanitarirapporti con il giornalismominimizzazione dei dati

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