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Provvedimento

Provvedimenti n. 119 del 27/02/2025

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Garante Privacy119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una persona offesa in un procedimento per violenza sessuale contro una testata online, contestando la pubblicazione di molteplici articoli contenenti elementi idonei a identificarla, nonché dettagli molto sensibili sulla sua sfera sessuale e sul suo stato di salute. L’Autorità ha ritenuto che, pur nel contesto del diritto di cronaca, i contenuti diffusi eccedessero il principio di essenzialità dell’informazione e violassero i principi di liceità e minimizzazione. Ha quindi vietato ulteriori trattamenti dei dati idonei a identificare l’interessata associati ai dettagli più sensibili, ha avvertito la società sui trattamenti analoghi futuri e ha irrogato una sanzione pecuniaria di 4.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante come sanzione accessoria.

Dagospia S.p.A.: trattamento illecito di dati di una vittima di violenza sessuale in articoli giornalistici online e sanzione amministrativa di 4.000 euro

Dagospia S.p.A. - trattamento illecito di dati di una vittima di violenza sessuale in articoli giornalistici online

Il Garante ha esaminato il reclamo proposto nell’interesse di una persona offesa in un procedimento per violenza sessuale contro Dagospia S.p.A., per la pubblicazione online di numerosi articoli relativi alla vicenda giudiziaria. L’Autorità ha ritenuto che i contenuti diffusi consentissero l’identificazione, anche indiretta, dell’interessata e divulgassero informazioni eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione, con particolare riferimento alla sfera sessuale e allo stato di salute.

Origine del procedimento e posizioni delle parti

Il reclamo lamentava la diffusione di generalità, iniziali, indicazioni su persone vicine alla reclamante, immagini e frammenti di videoregistrazioni, con conseguente violazione della riservatezza e della tutela rafforzata dovuta alle vittime di reati sessuali. La reclamante sosteneva che tali elementi permettessero di individuare chiaramente la sua persona e di diffondere dati altamente sensibili relativi alla sfera sessuale.

Dagospia S.p.A. ha replicato che i dati pubblicati non rendevano identificabile la persona offesa, anche perché erano stati impiegati nomi di fantasia e iniziali, e ha affermato di aver rimosso immagini e articoli oggetto di contestazione, chiedendone la deindicizzazione. La società ha inoltre sostenuto che l’esposizione mediatica della vicenda fosse stata determinata anche da dichiarazioni rese da soggetti vicini ai protagonisti e che la testata avesse adottato scelte di anonimizzazione per bilanciare cronaca e riservatezza.

Istruttoria e riferimenti normativi

Con la comunicazione di avvio del procedimento, il Garante ha contestato la possibile violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 9 del GDPR, dell’art. 137 del Codice e degli artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche. Il procedimento è stato inquadrato nell’ambito dei trattamenti per finalità giornalistiche disciplinati dall’art. 85 GDPR e dagli artt. 136 e ss. del Codice.

L’Autorità ha richiamato inoltre:

  • il concetto di dato personale e di identificabilità, anche indiretta;
  • il principio secondo cui la sostituzione del nome con le sole iniziali non basta a garantire l’anonimato quando permangono ulteriori elementi di contesto;
  • i precedenti del Garante e la giurisprudenza europea sull’identificazione indiretta e sull’uso di informazioni aggiuntive provenienti anche da fonti diverse dal titolare.

Identificabilità dell’interessata

Nel merito, il Garante ha ritenuto che gli articoli pubblicati da Dagospia S.p.A. fossero idonei a rendere identificabile la reclamante non solo per una ristretta cerchia di persone, ma anche per soggetti che frequentano o hanno frequentato gli stessi contesti sociali e territoriali.

In particolare, sono stati considerati rilevanti:

  • l’uso di iniziali coincidenti con il reale nome e cognome della reclamante;
  • il ricorso a un nome di fantasia che poteva apparire come traduzione italiana del nome straniero reale, anche in presenza dell’indicazione dell’origine;
  • le informazioni sulla composizione familiare, sull’età, sull’occupazione e sulla città di appartenenza, utili a circoscrivere area di residenza e frequentazione;
  • il richiamo a persone vicine all’interessata, con nomi o iniziali corrispondenti a quelli reali;
  • le immagini corredanti gli articoli, in cui il volto risultava oscurato ma permangono caratteristiche fisiche e di contesto idonee all’identificazione.

Il Garante ha inoltre osservato che alcuni articoli rinviavano a servizi di altri media che avevano già diffuso nome, cognome, luogo e data di nascita della reclamante, ma ha precisato che tale circostanza era oggetto di separato provvedimento.

Contenuti diffusi e superamento dell’essenzialità dell’informazione

L’Autorità ha rilevato che i testi giornalistici diffondevano informazioni molto dettagliate sulla vita privata della reclamante, tra cui:

  • le violenze denunciate;
  • episodi pregressi di violenza e dettagli sulla sfera sessuale;
  • messaggi privati e dichiarazioni di amiche sul suo rapporto con la sfera intima;
  • elementi sullo stato di salute psico-fisica, compresi riferimenti a disturbi post-traumatici da stress, alla situazione psicologica, all’alimentazione e a colloqui con strutture sanitarie;
  • dati clinici e immagini di lividi e di documentazione medica;
  • dettagli su relazioni amicali, sentimentali e su momenti di vita quotidiana desunti da fotografie e contenuti del telefono.

Secondo il Garante, l’interesse pubblico alla vicenda, pur notevole e amplificato dalla rilevanza mediatica del caso, non giustificava la diffusione di particolari così invasivi e non essenziali, che hanno finito per alimentare una sorta di "tribunale mediatico" parallelo. Ne è derivata la violazione dei principi di liceità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, nonché del principio di essenzialità dell’informazione previsto dall’art. 137 del Codice e dagli artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche.

Provvedimenti adottati dal Garante

Il Garante ha quindi:

  • preso atto della dichiarazione di Dagospia S.p.A. relativa alla rimozione degli articoli oggetto di reclamo;
  • dichiarato l’illiceità del trattamento;
  • disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dei dati idonei a consentire l’identificabilità dell’interessata associati a dettagli afferenti alla sfera sessuale e allo stato di salute, anche online e nell’archivio storico, salvo la conservazione per eventuali utilizzi in sede giudiziaria;
  • rivolto un avvertimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR, segnalando che trattamenti analoghi nell’ambito di ulteriori servizi sul procedimento potrebbero violare la disciplina privacy.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ritenuto applicabile l’art. 83, par. 5, GDPR, il Garante ha adottato ordinanza ingiunzione nei confronti di Dagospia S.p.A. per la violazione delle norme accertate. Ha considerato, ai fini della quantificazione, sia elementi aggravanti sia attenuanti.

Tra le circostanze aggravanti sono stati valorizzati:

  • la particolare natura dei dati trattati, riferiti a una vittima di violenza sessuale;
  • la diffusione di dettagli su violenze pregresse, abitudini sessuali e stato di salute psico-fisico;
  • il livello di danno subito, anche in relazione all’attenzione mediatica;
  • precedenti violazioni in ambito giornalistico commesse dal titolare.

Tra le circostanze attenuanti sono stati considerati:

  • le finalità di informazione e cronaca riconducibili all’art. 85 GDPR e agli artt. 136 e ss. del Codice;
  • la rimozione delle immagini, delle didascalie e poi degli articoli;
  • la collaborazione prestata nel procedimento.

All’esito, la sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 4.000,00. Il provvedimento ricorda la facoltà di definizione agevolata prevista dall’art. 166, comma 8, del Codice, mediante pagamento entro trenta giorni di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

Sanzione accessoria e impugnazione

È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante, quale sanzione accessoria, in ragione dell’invasività del trattamento, della natura intimissima dei dati e del settore di attività del titolare, fisiologicamente destinato alla diffusione di informazioni.

Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo presentato nell’interesse di una vittima di violenza sessuale, che contestava a Dagospia S.p.A. la pubblicazione di una serie di articoli online relativi al procedimento penale conseguente alla denuncia. Secondo la reclamante, gli articoli diffondevano generalità, iniziali, dati anagrafici e di contesto, immagini e frammenti video, consentendo l’identificazione della persona offesa e la divulgazione di dati altamente sensibili.

Difese della società e misure adottate

Dagospia S.p.A. ha sostenuto che i contenuti pubblicati non consentissero l’identificazione della reclamante, essendo in parte riferiti a nomi di fantasia o iniziali, e ha rappresentato di aver rimosso immagini, didascalie e successivamente gli articoli oggetto di reclamo, chiedendone anche la deindicizzazione. Ha inoltre dichiarato di aver sensibilizzato la redazione al rispetto delle Regole deontologiche.

Valutazione del Garante sull’identificabilità

L’Autorità ha ritenuto che, nel caso concreto, la combinazione di iniziali coincidenti con il reale nome e cognome, nome di fantasia facilmente riconducibile al nome straniero, indicazioni sull’origine, sulla composizione familiare, sull’età, sulla città e su persone vicine all’interessata rendesse la reclamante identificabile anche indirettamente. Rilevanti anche le immagini con volto oscurato ma ancora idonee all’identificazione per elementi fisici e di contesto. Il Garante ha richiamato il concetto di dato personale e di identificabilità indiretta, nonché la giurisprudenza e i propri precedenti sull’insufficienza delle sole iniziali.

Eccesso rispetto all’essenzialità dell’informazione

Il Garante ha evidenziato che gli articoli riportavano particolari non essenziali su violenze denunciate, abitudini relazionali e sessuali, stato psicologico e fisico, dati clinici, messaggi privati, esiti di colloqui psicologici, fotografie e dettagli della vita quotidiana. Pur riconoscendo il rilievo pubblico della vicenda e la forte attenzione mediatica, l’Autorità ha ritenuto che tali informazioni travalicassero il limite dell’essenzialità dell’informazione imposto per i trattamenti a fini giornalistici.

Violazioni accertate e provvedimenti correttivi

L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 9 del GDPR, dell’art. 137 del Codice e degli artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche. Ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati idonei a consentire l’identificabilità dell’interessata associati ai dettagli sulla sfera sessuale e sullo stato di salute, consentendone la conservazione anche per eventuali usi giudiziari, e ha rivolto un avvertimento per trattamenti analoghi futuri.

Sanzione e pubblicazione

Accertata la violazione, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro, ritenendo applicabile l’art. 83, par. 5, GDPR. Nella quantificazione ha considerato la gravità dei dati trattati, il danno arrecato, precedenti violazioni in ambito giornalistico, ma anche le finalità di informazione, la rimozione dei contenuti e la collaborazione della società. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante come sanzione accessoria.

Come è indicizzato

Materielibertà di stampadati giudiziaridati sanitaridati relativi alla vita sessualeminimizzazione dei dati

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