Cassazione Civile, Ordinanza n. 27618/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti di somministrazione e a termine intercorsi tra una lavoratrice e il Ministero dell'Interno nel periodo 1/12/2012-27/10/2016, nell'ambito dell'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione. In primo grado era stata accolta la domanda della lavoratrice diretta a far dichiarare l'illegittimità dei contratti e a ottenere il risarcimento del danno; la Corte d'appello di Milano ha invece riformato la decisione, ritenendo che le deroghe legislative previste per tali strutture rendessero non computabile un certo periodo ai fini del limite dei 36 mesi e che, per il periodo successivo, il limite non fosse superato. In cassazione la ricorrente deduce: 1) nullità/inammissibilità dell'appello ministeriale per difetto di specificità ex artt. 342 e 434 c.p.c.; 2) omesso esame del medesimo profilo; 3) violazione dell'art. 4 d.lgs. 368/2001, sostenendo che le proroghe erano intervenute a distanza di tempo dalla scadenza; 4) violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, della clausola 5 dell'Accordo quadro e dell'art. 5 d.lgs. 368/2001, assumendo che il termine di 36 mesi dovesse essere computato dal 2008 e che le deroghe governative consentissero al più di derogare all'art. 5 ma non all'art. 4; 5) ulteriore violazione dell'art. 4 d.lgs. 368/2001 e del d.lgs. 101/2013, insistendo sull'illegittimità di proroghe senza causale e sulla natura non temporanea di esigenze protratte per molti anni; 6) conseguente diritto al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, infondato il primo, e fondati i motivi terzo, quarto e quinto, con assorbimento del sesto. Ha ribadito che le impugnazioni ex artt. 342 e 434 c.p.c. richiedono una chiara individuazione delle censure, ma senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione, e ha confermato la sufficiente specificità dell'appello ministeriale. Quanto al merito, ha applicato il principio secondo cui le deroghe a norme di legge mediante ordinanze/atti emergenziali devono essere espresse; in mancanza di una deroga esplicita alle norme sui contratti a termine e sulla somministrazione, non può ritenersi esclusa la disciplina legale ordinaria. Inoltre, la proroga espressamente autorizzata da interventi normativi successivi non sana retroattivamente l'illegittimità originaria del termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata; non sono necessarie formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
Stesso criterio di specificità dell'atto di appello: identificazione chiara delle censure e delle ragioni della critica, senza formalismi eccessivi.
La Corte lo richiama quale norma sulla proroga del contratto a termine, ritenendo fondato il rilievo che le proroghe e la loro disciplina vadano valutate secondo la disciplina ordinaria ove la deroga non sia espressa.
Il limite dei 36 mesi opera secondo la disciplina ordinaria; la deroga emergenziale deve essere espressa e non può essere desunta in via implicita.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria, che resta assorbita dall'accoglimento dei motivi sul carattere illegittimo del rapporto.
art. 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa risarcitoria e dell'illegittimità dell'utilizzo del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.
clausola 5 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP del 18/3/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Utilizzata per sostenere il contrasto con l'illecito protrarsi del rapporto a termine oltre i limiti consentiti.
d.lgs. n. 101/2013
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina speciale invocata per la legittimità/illegittimità dei contratti.
d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21
Richiamato dalla Corte per indicare le norme sulla somministrazione di lavoro rispetto alle quali non risultava una deroga espressa.
art. 77 Cost.
Richiamato per affermare il carattere eccezionale degli atti governativi che derogano alla legge fuori dai casi tipici di decreto-legge.
art. 76 Cost.
Richiamato per il medesimo profilo di tipicità delle fonti abilitate a derogare alla legge.
art. 5, comma 5, l. n. 225/1992
Richiamato come conferma che le deroghe in contesti emergenziali devono essere espresse.
Richiamato quale disciplina attuale della protezione civile che conferma la necessità di una deroga espressa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude le condizioni per il relativo contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile solo se l'atto non consente di individuare in modo chiaro le parti della sentenza censurate e le ragioni della critica; non è invece richiesto l'uso di formule sacramentali né la predisposizione di un progetto alternativo di decisione.
- Le deroghe alla disciplina legale in materia di contratti a termine e somministrazione, quando siano veicolate da atti emergenziali o governativi, devono risultare in modo espresso e non possono essere desunte implicitamente dalla sola finalità urgente dell'intervento.
- In assenza di una deroga espressa, la disciplina ordinaria sui contratti a termine e sulla somministrazione continua ad applicarsi integralmente, ivi compresi gli obblighi di causale e i limiti temporali.
- L'eventuale autorizzazione successiva alla proroga di rapporti già in essere non sana retroattivamente la nullità originaria del termine apposto, se l'illegittimità si è già consumata.
- Quando il rapporto di lavoro a termine è stato illegittimamente prorogato oltre il limite massimo consentito, si configura un illecito rilevante anche ai fini del risarcimento del danno secondo la disciplina invocata.
- Se il giudice di merito decide il merito del gravame in modo incompatibile con una questione preliminare prospettata, questa questione può ritenersi implicitamente superata e la relativa censura è inammissibile.
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