Decreto dirigenziale n. 47 del 01/03/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso Il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato “AGUIA RED”, nel modello “AGUIA-T5-5”, prodotto dalla società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN), è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e delle norme tecniche richiamate, il dispositivo "AGUIA RED" modello "AGUIA-T5-5" prodotto da Velocar S.r.l. per il rilevamento automatico delle violazioni al semaforo con luce rossa. L’atto disciplina anche le condizioni di impiego, i limiti funzionali, le caratteristiche tecniche, l’uso per il riconoscimento targhe secondo UNI 10772:2016, nonché gli obblighi di installazione, produzione e commercializzazione. Il decreto consente l’uso del sistema entro limiti geometrici e prestazionali specifici e prescrive che i dispositivi commercializzati siano conformi al prototipo depositato e corredati dal manuale.
Approvazione del dispositivo "AGUIA RED" modello "AGUIA-T5-5" per l’accertamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso
Approvazione del dispositivo "AGUIA RED" modello "AGUIA-T5-5"
Il decreto del Direttore Generale per la Sicurezza Stradale approva il dispositivo "AGUIA RED" modello "AGUIA-T5-5" prodotto da Velocar S.r.l. per l’accertamento automatico delle infrazioni al semaforo con luce rossa. L’atto è adottato in attuazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), dell’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992 e delle norme tecniche richiamate, in particolare la UNI 10772:2016 per i sistemi di riconoscimento automatico delle targhe.
Base normativa e presupposti istruttori
Nel preambolo sono richiamati:
- l’art. 45 del Codice della Strada, che disciplina approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni;
- l’art. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, sulle procedure di approvazione e omologazione;
- l’art. 146 del Codice della Strada, relativo alle violazioni della segnaletica stradale;
- l’art. 201, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, in tema di contestazione immediata e accertamento mediante dispositivi omologati o approvati;
- il voto n. 21/2004 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul rilevamento automatico del passaggio con semaforo rosso;
- il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, sull’organizzazione del Ministero.
Il Ministero richiama anche l’entrata in vigore, dal 4 aprile 2016, della norma UNI 10772:2016, applicata ai sistemi di elaborazione immagini per il riconoscimento delle targhe ai fini dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. La società Velocar S.r.l. ha presentato istanza di approvazione il 7 dicembre 2017, poi ripresentata il 25 maggio 2018 e integrata con il deposito del prototipo il 24 ottobre 2018 e con successivi documenti del 15 marzo 2019 e delle integrazioni del dicembre 2020-gennaio/febbraio 2021, tra cui il manuale di installazione e utilizzo versione 2.10 dell’8 febbraio 2021. Il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato espresso con voto n. 84/20 del 19 novembre 2020.
Contenuto dell’approvazione
Il dispositivo è approvato per:
- il rilevamento del transito di veicoli con semaforo indicante luce rossa;
- l’acquisizione delle immagini;
- la gestione delle procedure di trattamento dei dati;
- il riconoscimento delle targhe dei veicoli in infrazione, secondo UNI 10772:2016.
Il decreto precisa che, con lanterne veicolari normali, il sistema può essere impiegato per il rilevamento del superamento della striscia d’arresto e della violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, mentre con lanterne veicolari di corsia può rilevare anche il mancato rispetto della canalizzazione. In entrambi i casi l’utilizzo resta subordinato alle condizioni dell’art. 201, commi 1-ter e 1-quater, e ai limiti tecnici fissati dal decreto.
Il dispositivo è inoltre in grado di oscurare le targhe di veicoli ripresi nella scena ma non coinvolti nella violazione.
Caratteristiche tecniche e funzioni accessorie
Il sistema è composto da:
- un’unità di ripresa, che comprende telecamera BW/IR, telecamera a colori, disco SSD per la memorizzazione dei dati e sistemi interni di alimentazione e protezione;
- un illuminatore infrarosso;
- una scheda CPU interna;
- una scheda d’interfaccia e gestione interna;
- un ricevitore GPS.
Sono previste alcune funzioni accessorie, utilizzabili esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio e in forma anonima, senza trattamento delle targhe e senza impiego ai fini sanzionatori:
- raccolta dati sui veicoli in transito anche non in violazione, come data e ora, classe, velocità, direzione di marcia, corsia di transito, marca, modello, colore e codici kemler;
- rilievo dell’evento veicolo fermo;
- posizione GPS del dispositivo.
Classi prestazionali e limiti funzionali per il riconoscimento targhe
Sulla base delle prove di laboratorio eseguite ai sensi della UNI 10772:2016, il decreto riconosce al dispositivo la capacità di individuare le targhe, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, diurne e notturne, alle velocità di movimentazione di 50 e 70 km/h, con classe di accuratezza A per:
- targhe posteriori di autoveicoli in traffico canalizzato;
- targhe posteriori di autoveicoli in traffico non canalizzato;
- targhe anteriori di autoveicoli in traffico non canalizzato;
- targhe di motoveicoli e ciclomotori.
Il dispositivo ha inoltre superato prove estese per velocità superiori a quella base, risultando in grado di riconoscere, fino a 230 km/h, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli in classe A. Sono state svolte anche prove funzionali su strada, diurne e notturne, per validare la modalità free-run.
Il decreto fissa i principali limiti geometrici d’impiego per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 24,45 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,75 m;
- disassamento laterale massimo rispetto alla mezzeria della corsia/carreggiata: 8,25 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 20,56°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 6,00 m.
Il dispositivo può monitorare al massimo due corsie; per un numero superiore di corsie è necessario impiegare più dispositivi, sempre nel rispetto dei limiti geometrici sopra indicati.
Installazione ed esercizio
L’installazione deve rispettare i limiti tecnici risultanti dalle configurazioni di prova e le indicazioni del manuale del dispositivo, al fine di evitare modifiche che compromettano la funzionalità della configurazione approvata.
L’accertamento delle infrazioni al semaforo rosso è consentito solo se la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento è conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione ed è correttamente mantenuta.
Più in generale, l’installazione deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al regolamento attuativo, senza creare pericolo per veicoli e pedoni, e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche installate in luoghi accessibili al pubblico, anche con riguardo alla manutenzione.
Produzione, commercializzazione e vincoli sul prototipo
I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati sulla base dell’approvazione devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 24 ottobre 2018 e alla documentazione tecnica presentata.
Ogni esemplare dovrà riportare indelebilmente:
- gli estremi del decreto;
- il nome del produttore.
Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto. I dispositivi dovranno essere commercializzati insieme al manuale del dispositivo, applicabile nei limiti e alle condizioni compatibili con il decreto stesso.
Punti principali
Approvazione del dispositivo
Il Ministero approva il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato "AGUIA RED", modello "AGUIA-T5-5", prodotto da Velocar S.r.l., ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e delle norme tecniche di riferimento.
Funzioni consentite e ambito di utilizzo
Il sistema può rilevare il transito con semaforo rosso, acquisire immagini e gestire le procedure di trattamento dati. Se usato con lanterne veicolari normali, è utilizzabile per il superamento della striscia d’arresto e per le violazioni dell’art. 146, comma 3, nel rispetto dell’art. 201, commi 1-ter e 1-quater. Con lanterne veicolari di corsia può rilevare anche il mancato rispetto della canalizzazione.
Riconoscimento targhe e anonimizzazione
Il dispositivo è anche idoneo al riconoscimento delle targhe dei veicoli in infrazione secondo la norma UNI 10772:2016. Può inoltre oscurare le targhe di eventuali veicoli ripresi nella scena ma non coinvolti nella violazione.
Caratteristiche tecniche e funzioni accessorie
Il dispositivo è composto da unità di ripresa con telecamere BW/IR e a colori, disco SSD, sistemi di alimentazione e protezione, illuminatore infrarosso, scheda CPU, scheda di interfaccia e ricevitore GPS. Sono previste funzioni accessorie solo statistiche o di monitoraggio, in forma anonima e senza uso delle targhe ai fini sanzionatori.
Limiti prestazionali, geometrici e installativi
Il decreto dettaglia le classi di accuratezza del riconoscimento targhe, incluse prove a 50 e 70 km/h e prove estese fino a 230 km/h per gli autoveicoli. Fissa anche limiti geometrici massimi di installazione e stabilisce che il dispositivo può monitorare al massimo due corsie. L’installazione deve rispettare le condizioni del manuale e le norme del Codice della Strada, con segnaletica orizzontale correttamente eseguita e manutenzione adeguata.
Produzione e commercializzazione
I dispositivi prodotti e commercializzati devono essere conformi al prototipo depositato il 24 ottobre 2018 e alla documentazione tecnica. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore; non sono ammesse modifiche senza specifico aggiornamento del decreto. La vendita deve avvenire insieme al manuale del dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 1 mar 2021Decreto dirigenziale n. 48 del 01/03/2021
- decreto_dirigenziale · 5 mar 2021Decreto dirigenziale n. 50 del 05/03/2021
- decreto_dirigenziale · 5 mar 2021Decreto dirigenziale n. 407 del 05/03/2021
- decreto_dirigenziale · 8 mar 2021Decreto dirigenziale n. 54 del 08/03/2021
- decreto_dirigenziale · 8 mar 2021Decreto dirigenziale n. 53 del 08/03/2021
- decreto_dirigenziale · 8 mar 2021Decreto dirigenziale n. 52 del 08/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →