Decreto dirigenziale n. 52 del 08/03/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso. Il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato “P@RVC 2.0”, prodotto dalla società Project Automation S.p.A, con sede legale in Viale Elvezia, 42 – Monza (MB), è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva il dispositivo "P@RVC 2.0" della società Project Automation S.p.A. per il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche con luce rossa, ai sensi dell'art. 45 del Codice della Strada e delle norme tecniche UNI 10772:2016. L'atto definisce le configurazioni omologate/approvate, le funzioni consentite, i limiti prestazionali e geometrici, le condizioni di installazione ed esercizio e gli obblighi di produzione e commercializzazione. Vengono inoltre precisate le modalità di utilizzo per l'accertamento delle violazioni e le funzioni accessorie a fini statistici, non utilizzabili per contestazioni al Codice della Strada.
Approvazione del dispositivo "P@RVC 2.0" per l'accertamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso
Approvazione del dispositivo "P@RVC 2.0" per l'accertamento delle infrazioni semaforiche
Il decreto dirigenziale della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale approva il dispositivo "P@RVC 2.0" della società Project Automation S.p.A. per l'accertamento automatico delle infrazioni relative al semaforo indicante luce rossa. L'atto è adottato in attuazione dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, richiamando inoltre l'art. 146 e l'art. 201 del Codice della Strada, la norma UNI 10772:2016 e il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Base normativa e presupposti dell'approvazione
Il provvedimento si fonda sulla disciplina dell'approvazione e omologazione dei dispositivi per l'accertamento automatico delle violazioni del Codice della Strada. Sono richiamati:
- l'art. 45 del d.lgs. n. 285/1992, che regola l'approvazione dei dispositivi per l'accertamento automatico;
- l'art. 192 del d.P.R. n. 495/1992, sulle procedure di approvazione e omologazione;
- l'art. 146 del Codice della Strada, relativo alle violazioni della segnaletica stradale;
- l'art. 201 del Codice della Strada, in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi ai casi in cui non è necessaria la contestazione immediata e alla possibilità di accertamento mediante dispositivi omologati o approvati.
Sono inoltre richiamati il voto n. 21/2004 della V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il voto n. 86/20 della Terza Sezione, che ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo. È inoltre considerata la norma UNI 10772:2016, entrata in vigore il 4 aprile 2016, applicata ai sistemi di elaborazione delle immagini per il riconoscimento automatico delle targhe.
Oggetto dell'approvazione e funzionalità consentite
Il dispositivo "P@RVC 2.0" è approvato nelle configurazioni con lunghezza focale dell'ottica da 25 mm e da 35 mm. Il sistema è dichiarato idoneo a:
- rilevare il transito di veicoli con semaforo indicante luce rossa, anche con lanterne veicolari di corsia;
- acquisire immagini;
- gestire le procedure previste per il trattamento dei dati;
- riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione ai sensi della UNI 10772:2016;
- oscurare le targhe di eventuali veicoli ripresi nella scena della violazione ma non coinvolti nella stessa.
Violazioni accertabili e limiti di utilizzo
Il decreto distingue tra impiego con lanterne veicolari normali e con lanterne veicolari di corsia.
Con lanterne veicolari normali, il dispositivo può essere impiegato per il rilevamento:
- del superamento della striscia d'arresto;
- della violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada.
Con lanterne veicolari di corsia, il dispositivo può rilevare:
- il superamento della striscia d'arresto;
- il mancato rispetto della canalizzazione;
- la violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada.
In entrambi i casi l'utilizzo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 201 del Codice della Strada, oltre che delle condizioni e dei limiti tecnici fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto.
Caratteristiche tecniche e componenti del sistema
Il dispositivo è descritto come composto dai seguenti elementi:
- una telecamera OCR in bianco e nero per la lettura delle targhe e la documentazione dell'infrazione;
- una telecamera a colori per l'analisi dello stato delle lanterne, se utilizzata in modalità analisi video, e per la documentazione dell'infrazione;
- un illuminatore IR;
- un'unità GPS;
- un'unità di elaborazione e archiviazione dei transiti;
- un modulo di I/O per la gestione delle fasi semaforiche e dei segnali di stato.
È inoltre prevista una funzione accessoria di raccolta dati sui veicoli in transito, anche non in violazione, relativa a classe, velocità, marca, modello e colore. Tale funzione è espressamente limitata a finalità statistiche o di monitoraggio, deve svolgersi in forma anonima, senza trattamento delle targhe, e non può essere utilizzata ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada.
Prestazioni di riconoscimento targhe e limiti funzionali
In base alle prove di laboratorio effettuate ai sensi della UNI 10772:2016, il dispositivo risulta capace di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, diurne e notturne, le targhe delle diverse tipologie previste dagli artt. 250 e 258 del d.P.R. n. 495/1992, con classe di accuratezza A per:
- targhe posteriori di autoveicoli in traffico canalizzato;
- targhe posteriori di autoveicoli in traffico non canalizzato;
- targhe di motoveicoli e ciclomotori.
Il decreto precisa inoltre che, con le ottiche da 25 mm e 35 mm, il dispositivo ha superato prove estese fino a 235 km/h, risultando in classe A per il riconoscimento delle targhe posteriori di autoveicoli e motoveicoli. Sono state anche svolte prove funzionali su strada nelle condizioni diurne e notturne per validare la modalità di funzionamento free-run.
Limiti geometrici per le due configurazioni di ottica
Per la configurazione con ottica da 25 mm, il dispositivo può operare entro i seguenti limiti:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 16,00 m;
- altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,00 m;
- disassamento laterale massimo rispetto alla mezzeria della corsia/carreggiata: 5,00 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 19,6°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,00 m.
Per la configurazione con ottica da 35 mm, i limiti sono:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 22,00 m;
- altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,00 m;
- disassamento laterale massimo rispetto alla mezzeria della corsia/carreggiata: 7,00 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 19,3°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,00 m.
In ogni caso il dispositivo è indicato come idoneo al monitoraggio di massimo due corsie, compatibilmente con la larghezza massima di riconoscimento a 0 lx; per un numero superiore di corsie è necessario prevedere più dispositivi.
Installazione ed esercizio
L'installazione deve rispettare i limiti indicati per le configurazioni di prova e quanto previsto dal manuale del dispositivo, così da evitare modifiche che compromettano o alterino la funzionalità della configurazione approvata. L'accertamento delle infrazioni al semaforo rosso è subordinato anche alla corretta esecuzione e manutenzione della segnaletica orizzontale nella zona di attestamento, in conformità al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione.
L'impianto deve inoltre essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico, anche con riferimento agli interventi di manutenzione, in modo da non costituire pericolo per veicoli e pedoni.
Produzione, commercializzazione e documentazione da allegare
I dispositivi prodotti e commercializzati in base all'approvazione devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero in data 7 maggio 2020 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile:
- gli estremi del decreto;
- il nome del produttore;
- la lunghezza della distanza focale dell'ottica in bianco e nero per la lettura delle targhe.
Non è consentita alcuna modifica del dispositivo o dei suoi componenti senza una specifica modifica del decreto di approvazione. La commercializzazione deve avvenire unitamente al "Manuale Utente" revisione 5, emesso il 26 febbraio 2021, conforme alla copia depositata presso il Ministero e applicabile nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non in contrasto.
Punti principali
Approvazione del dispositivo e ambito di utilizzo
È approvato il dispositivo "P@RVC 2.0" prodotto da Project Automation S.p.A. nelle configurazioni con ottica da 25 mm e da 35 mm. Il sistema è destinato al rilevamento del transito con semaforo a luce rossa, all'acquisizione delle immagini e alla gestione delle procedure di trattamento dei dati, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal decreto.
Violazioni accertabili e condizioni operative
Con lanterne veicolari normali il dispositivo può essere utilizzato per il superamento della striscia d'arresto e per la violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada; con lanterne veicolari di corsia può rilevare anche il mancato rispetto della canalizzazione. In entrambi i casi l'utilizzo è subordinato alle condizioni degli artt. 201, commi 1-ter e 1-quater, del Codice della Strada e alle prescrizioni del decreto.
Funzione OCR e limiti di impiego dei dati
Il dispositivo riconosce le targhe dei veicoli in infrazione secondo la norma UNI 10772:2016 e può oscurare le targhe di veicoli ripresi nella scena ma non coinvolti nella violazione. È prevista anche una funzione accessoria di raccolta dati su classe, velocità, marca, modello e colore dei veicoli, ma solo in forma anonima e per finalità statistiche o di monitoraggio, senza valore accertativo.
Prestazioni tecniche e limiti geometrici
Il decreto fissa le classi prestazionali di riconoscimento targhe, con accuratezza di classe A per le targhe posteriori di autoveicoli e per motoveicoli/ciclomotori nelle condizioni di prova indicate. Per l'ottica da 25 mm e da 35 mm sono stabiliti rispettivamente i limiti massimi di distanza, altezza, disassamento laterale, angolo di deformazione prospettica e campo di riconoscimento a 0 lx, nonché la capacità di monitorare al massimo due corsie.
Installazione, esercizio e obblighi di commercializzazione
L'installazione deve rispettare i limiti geometrici e il manuale del dispositivo, oltre alla corretta manutenzione della segnaletica orizzontale nella zona di attestamento e alle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico. I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi al prototipo depositato, riportare gli estremi del decreto, il nome del produttore e la lunghezza della focale, e essere venduti con il "Manuale Utente" revision 5 del 26 febbraio 2021.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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