Decreto dirigenziale n. 48 del 01/03/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso Il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato “AGUIA Red & Speed”, nel modello “AGUIA-T5-5-R”, prodotto dalla società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN), è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada il dispositivo "AGUIA Red & Speed" della società Velocar S.r.l., destinato all’accertamento automatico delle infrazioni semaforiche a luce rossa e dei superamenti dei limiti massimi di velocità. L’atto definisce caratteristiche tecniche, limiti funzionali, condizioni di installazione ed esercizio, nonché regole per produzione e commercializzazione. Per la funzione targa, il dispositivo è qualificato secondo la norma UNI 10772:2016 e può operare entro precisi limiti geometrici e prestazionali. È inoltre previsto che le due funzioni di controllo, semaforo rosso e velocità, non possano essere usate contemporaneamente, e che per il controllo velocità siano obbligatorie verifiche periodiche almeno annuali.
Approvazione del dispositivo "AGUIA Red & Speed" per l’accertamento automatico dei passaggi con semaforo rosso e dei superamenti dei limiti di velocità
Approvazione del dispositivo "AGUIA Red & Speed"
Il decreto dirigenziale approva il dispositivo "AGUIA Red & Speed" modello "AGUIA-T5-5-R" prodotto da Velocar S.r.l., destinato all’accertamento automatico delle infrazioni al semaforo con luce rossa e delle violazioni ai limiti massimi di velocità. L’atto si fonda principalmente sull’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sull’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e richiama inoltre il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 e la norma UNI 10772:2016.
Base normativa e finalità dell’atto
Il provvedimento si colloca nel quadro delle regole ministeriali di approvazione dei dispositivi di accertamento automatico delle violazioni stradali. Vengono richiamati anche gli articoli 142, 146 e 201 del Codice della Strada, in particolare per la disciplina dei limiti di velocità, delle violazioni della segnaletica e dei casi in cui non è necessaria la contestazione immediata né la presenza degli organi di polizia stradale quando l’accertamento avvenga con apparecchiature omologate o approvate.
Funzioni approvate del dispositivo
Il dispositivo è approvato per due principali ambiti di utilizzo:
- accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa;
- accertamento del superamento dei limiti massimi di velocità.
Per la funzione semaforica il sistema può rilevare il transito in violazione, acquisire le immagini e gestire le procedure di trattamento dei dati. Il decreto precisa che, con lanterne veicolari normali, il rilevamento è consentito limitatamente al superamento della striscia d’arresto e alla violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, mentre con lanterne veicolari di corsia è consentito anche il mancato rispetto della canalizzazione, sempre nel rispetto delle condizioni dell’art. 201, commi 1-ter e 1-quater.
Per la funzione velocità, il dispositivo è in grado di rilevare il transito dei veicoli in violazione, classificarli in macro-classi, acquisire le immagini e gestire le procedure di trattamento dei dati secondo le caratteristiche tecniche e i limiti funzionali fissati dal decreto.
Riconoscimento targhe e funzioni statistiche
Il sistema è anche abilitato al riconoscimento delle targhe dei veicoli in infrazione secondo la UNI 10772:2016, entro i limiti e le condizioni dell’articolo 3. Inoltre, è previsto che il dispositivo possa oscurare le targhe di altri veicoli ripresi nella scena ma non coinvolti nella violazione, nonché il parabrezza nei casi di ripresa frontale.
Sono ammesse alcune funzioni accessorie, ma solo a fini statistici o di monitoraggio, in forma anonima e senza utilizzo delle targhe per accertamenti sanzionatori:
- raccolta dati su veicoli in transito anche non in violazione, inclusi data e ora, classe, velocità, direzione di marcia, corsia, marca, modello, colore e codici kemler;
- rilievo del veicolo fermo;
- acquisizione della posizione GPS del dispositivo.
Caratteristiche tecniche e prestazioni di riconoscimento
Il decreto descrive la composizione hardware del sistema, che include:
- unità di ripresa con telecamera BW/IR, telecamera a colori, disco SSD e sistemi interni di alimentazione e protezione;
- illuminatore infrarosso;
- scheda CPU interna;
- scheda d’interfaccia e gestione interna;
- ricevitore GPS;
- radar capace di gestire fino a due corsie, classificare i veicoli e misurarne la velocità in avvicinamento e in allontanamento.
Quanto alle prestazioni, sulla base delle prove di laboratorio ai sensi della UNI 10772:2016, il dispositivo riconosce con classe di accuratezza A le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli, le targhe di motoveicoli e ciclomotori, nelle prove base a 50 e 70 km/h, sia in traffico canalizzato sia non canalizzato, di giorno e di notte. In prove estese è risultato in grado di riconoscere, in classe A, le targhe degli autoveicoli fino a 230 km/h.
Limiti geometrici e installazione
Il decreto fissa precisi limiti geometrici entro i quali il dispositivo può operare, tra cui:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 24,45 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,75 m;
- disassamento laterale massimo: 8,25 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 20,56°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 6,00 m.
Il sistema può monitorare al massimo due corsie; per strade con più corsie è necessario installare più dispositivi, sempre nel rispetto dei limiti geometrici indicati.
Condizioni di esercizio e manutenzione
L’installazione deve rispettare i limiti e le configurazioni di prova e quanto previsto nel manuale del dispositivo, per evitare modifiche che possano alterarne la funzionalità. Per l’uso nella rilevazione del semaforo rosso è richiesta una segnaletica conforme al Codice della Strada e al relativo regolamento e debitamente mantenuta.
L’installazione deve inoltre essere conforme alle norme del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione, in modo da non creare pericolo per veicoli e pedoni, e nel rispetto delle regole di sicurezza per le apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico, anche in relazione alla manutenzione.
Per il controllo della velocità il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, secondo il D.M. n. 282/2017.
Regole di utilizzo e commercializzazione
Il decreto stabilisce che la funzione di rilevamento del semaforo rosso e quella di controllo della velocità non possono essere utilizzate contemporaneamente. Poiché il dispositivo opera in modo completamente automatico, non è richiesta la presenza degli organi di polizia stradale.
I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 24 ottobre 2018 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore. Non è consentita alcuna modifica al dispositivo o ai suoi componenti senza specifica modifica del decreto. La commercializzazione dovrà avvenire unitamente al manuale del dispositivo, applicabile nei limiti e alle condizioni non contrastanti con il provvedimento.
Punti principali
Oggetto e base normativa dell’approvazione
Il decreto approva il dispositivo "AGUIA Red & Speed" modello "AGUIA-T5-5-R" della società Velocar S.r.l. ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e dell’art. 192 del regolamento di esecuzione. L’approvazione riguarda un apparato per l’accertamento automatico sia delle infrazioni al semaforo a luce rossa sia del superamento dei limiti di velocità.
Funzioni autorizzate del dispositivo
Il dispositivo può rilevare transiti in violazione, acquisire immagini e gestire le procedure di trattamento dei dati. Per il semaforo rosso può operare con lanterne veicolari normali o di corsia, nei limiti indicati dal decreto e nel rispetto delle condizioni dell’art. 201, commi 1-ter e 1-quater, del Codice della Strada. Per la velocità può rilevare, classificare in macro-classi e documentare le infrazioni.
Riconoscimento targhe e funzioni accessorie
Il sistema è abilitato al riconoscimento delle targhe secondo la norma UNI 10772:2016, alle condizioni fissate dall’articolo 3. Sono inoltre consentite funzioni accessorie solo per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima e senza uso delle targhe ai fini sanzionatori, come la raccolta dati sui veicoli in transito, il rilievo del veicolo fermo e la posizione GPS.
Prestazioni tecniche e limiti geometrici
Il decreto fissa classi di accuratezza e limiti operativi: riconoscimento targhe in classe A per targhe posteriori, anteriori, motoveicoli e ciclomotori nelle prove base a 50 e 70 km/h; riconoscimento in classe A fino a 230 km/h per le targhe degli autoveicoli nelle prove estese. Sono indicati limiti geometrici massimi, tra cui distanza targa-sistema di ripresa pari a 24,45 m, altezza massima 6,75 m, disassamento laterale massimo 8,25 m, angolo di deformazione prospettica 20,56°, larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx pari a 7,00 m e profondità pari a 6,00 m.
Installazione, esercizio e manutenzione
L’installazione deve rispettare i limiti geometrici di prova e il manuale del dispositivo, evitando modifiche che alterino la configurazione approvata. Per il controllo semaforico è richiesta una segnaletica conforme e correttamente mantenuta. L’installazione deve essere conforme al Codice della Strada e al regolamento, senza costituire pericolo per veicoli e pedoni. Per il controllo velocità sono obbligatorie verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali secondo il D.M. 282/2017.
Regole di esercizio e commercializzazione
Le funzioni di rilevamento del semaforo rosso e di controllo della velocità non possono essere utilizzate contemporaneamente. Il dispositivo opera in modo completamente automatico e quindi non richiede la presenza degli organi di polizia stradale. I prodotti immessi sul mercato dovranno essere conformi al prototipo depositato il 24 ottobre 2018, riportare in modo indelebile gli estremi del decreto e il nome del produttore, e non potranno essere modificati senza specifica revisione del decreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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