Sentenza del 22/07/2016 n. 15166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato la cartella di pagamento. Il giudice regionale aveva ritenuto applicabile l'art. 1306, comma 2, c.c., consentendo al contribuente, rimasto inerte rispetto all'avviso di accertamento, di beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da altri coobbligati, acquirenti dell'immobile. L'Agenzia ha sostenuto che tale giudicato non fosse ancora definitivo, poiché la relativa sentenza era stata impugnata per cassazione, e ha denunciato violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., oltre a un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato in astratto che, nella solidarietà tributaria, il coobbligato rimasto inerte può opporre alla cartella il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., purché tale giudicato sia effettivamente formato. Nel caso concreto, però, la Commissione regionale non aveva verificato né motivato adeguatamente il passaggio in giudicato della sentenza favorevole agli altri coobbligati; inoltre, dagli atti non risultava provato tale giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per l'esame nel merito dell'opposizione alla cartella e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
Il coobbligato può opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato, salvo che sia fondata sopra ragioni personali.
Nella solidarietà tributaria, il coobbligato rimasto inattivo può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato e opporlo all'Amministrazione anche in sede di impugnazione della cartella, purché il giudicato sia definitivo e non sussistano preclusioni o ragioni personali.
Art. 2909 codice civile
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
L'efficacia vincolante della sentenza presuppone il passaggio in giudicato; una decisione ancora impugnabile o impugnata non può essere utilizzata come giudicato definitivo.
Art. 324 codice di procedura civile
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
La definitività della sentenza deve essere verificata sulla base dell'assenza di impugnazioni ancora esperibili o pendenti. La semplice esistenza di una pronuncia favorevole non è sufficiente.
Massime di principio
- In una obbligazione tributaria solidale, il contribuente rimasto inerte può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma solo se la sentenza è passata definitivamente in giudicato.
- Quando il giudicato favorevole è ancora oggetto di ricorso per cassazione, non può essere automaticamente opposto all'Amministrazione per annullare la cartella di pagamento.
- Chi invoca il giudicato esterno deve dimostrarne l'esistenza, il contenuto e il passaggio in giudicato; il giudice deve verificare questi elementi e motivare espressamente la decisione.
- La cassazione della sentenza per mancata prova del giudicato non determina necessariamente l'estinzione della pretesa tributaria: la causa può essere rinviata per accertare nel merito la legittimità della cartella.
- L'effetto favorevole del giudicato non opera se la decisione riguarda ragioni personali del coobbligato vittorioso o se esistono specifiche preclusioni processuali nei confronti del contribuente che lo invoca.
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