Cassazione Civile, Ordinanza n. 10902/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un agricoltore per il pagamento di somme dovute a titolo di contributi comunitari PAC per le annualità 2006-2008. L'agenzia pagatrice si è opposta sostenendo, da un lato, di non essere legittimata passivamente perché il credito di prelievo supplementare sulle quote latte sarebbe riferibile all'AGEA, e, dall'altro, che il credito dell'agricoltore dovesse essere compensato con il debito per prelievi supplementari sul latte. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, negando la compensazione per il divieto di cui all'art. 1246 c.c. e ritenendo non maturata la prescrizione. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello dell'agenzia, ritenendo ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra crediti PAC e debiti per quote latte, valorizzando l'unitarietà del sistema PAC e la giurisprudenza di legittimità. In cassazione il soccombente ha dedotto violazione dell'art. 1243 c.c., dell'art. 8-ter, comma 2, L. 33/2009 e della disciplina comunitaria richiamata, sostenendo che anche la compensazione impropria richiederebbe certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito, requisiti mancanti perché il credito per prelievo supplementare sarebbe controverso e sub iudice in procedimenti amministrativi e penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse conformata al consolidato orientamento di legittimità secondo cui tra il credito PAC dell'agricoltore e il controcredito per prelievo supplementare sulle quote latte è ammissibile la compensazione impropria, purché il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione del giudice di merito. Ha altresì precisato che, qualificandosi la fattispecie come compensazione impropria, non operano i limiti dell'art. 1246 c.c., propri della compensazione ordinaria. Le censure del ricorrente sono state dichiarate inammissibili perché fondate su argomenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata e non accompagnati dalla specifica indicazione della loro deduzione nei precedenti gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1243 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che anche la compensazione impropria richiederebbe i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito; la Corte ribadisce che tali requisiti riguardano la verifica del controcredito, ma il profilo decisivo è che si tratti di compensazione impropria, rispetto alla quale non si applicano i limiti dell'art. 1246 c.c. propri della compensazione ordinaria.
art. 1246 c.c.
I limiti di compensabilità previsti dalla norma operano solo per la compensazione propria e non per la compensazione impropria o atecnica ricostruita in materia PAC/quote latte.
art. 8-ter, comma 2, L. n. 33/2009
Norma richiamata nel contesto del Registro nazionale dei debiti AGEA e del sistema di recupero dei prelievi supplementari; la Corte la legge in combinazione con la disciplina unionale e con il meccanismo unitario di dare/avere del sistema PAC.
Reg. (CE) n. 885/2006
Richiamato come fonte del sistema del Registro nazionale dei debiti e del coordinamento dei registri debitori degli organismi pagatori.
Reg. (CE) n. 1034/2008
Considerato nel quadro normativo che disciplina il Registro nazionale dei debiti e il meccanismo di recupero delle somme dovute dagli operatori agricoli.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato quale parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di crediti PAC e debiti per prelievo supplementare sulle quote latte è ammissibile la compensazione impropria o atecnica quando i rapporti di dare e avere rientrano in un sistema unitario disciplinato dal diritto unionale e dalla normativa nazionale di attuazione.
- La qualificazione della compensazione come impropria esclude l'applicazione dei limiti alla compensazione propria previsti dall'art. 1246 c.c.; resta però necessario che il controcredito sia ritenuto certo e liquido dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto nuove o non trattate nella sentenza impugnata senza specificare dove esse siano state dedotte nei gradi precedenti, pena l'inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.
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