Risoluzione n. 15 del 1/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano anche ai proprietari di masi chiusi della Provincia autonoma di Bolzano, purché il maso sia abitualmente coltivato. Non è richiesta, per questa fattispecie, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale né l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale, perché i requisiti soggettivi sono diversi e autonomi rispetto a quelli ordinari.
Agevolazioni PPC estese ai proprietari di masi chiusi abitualmente coltivati
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e masi chiusi
La risoluzione n. 15/E del 1 febbraio 2017 affronta l’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina anche agli acquirenti proprietari di masi chiusi ai sensi della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17. Il documento chiarisce che, in presenza dei requisiti previsti dalla norma speciale, l’agevolazione si estende anche a questa diversa categoria di soggetti.
Quesito posto all’Agenzia
Il notaio istante deve stipulare un atto di compravendita di un terreno agricolo a favore di tre contribuenti, comproprietarie di un maso chiuso già da loro abitualmente coltivato, al fine di accorpare il terreno al maso stesso. Il dubbio riguarda la possibilità di applicare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina previste dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, pur in assenza della qualifica di coltivatrici dirette o imprenditrici agricole professionali e senza iscrizione alla relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che le agevolazioni spettino anche ai proprietari di masi chiusi abitualmente coltivati. A suo avviso, l’art. 1, comma 906, della legge n. 208 del 2015, che ha aggiunto un nuovo periodo al comma 4-bis, introdurrebbe una fattispecie autonoma e alternativa rispetto a quella originaria, collegata alla precedente mediante la congiunzione "altresì". Da ciò deriverebbe la non necessità, per i proprietari di masi chiusi, di essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama due disposizioni principali:
- l’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009, che prevede per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1 per cento;
- l’art. 1, comma 906, della legge n. 208 del 2015, che aggiunge la previsione secondo cui le medesime agevolazioni si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge provinciale di Bolzano n. 17 del 2001, da loro abitualmente coltivati.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che la norma del 2015 abbia effettivamente inteso estendere le agevolazioni anche ai proprietari di maso chiuso, indipendentemente dal fatto che essi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e indipendentemente dall’iscrizione alla relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Secondo la lettura fornita, le condizioni richieste dalla norma speciale sono diverse da quelle previste per la piccola proprietà contadina ordinaria. In particolare, per l’agevolazione rileva che l’acquirente:
- sia proprietario di un maso chiuso ai sensi della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17;
- coltivi abitualmente tale maso.
Esito applicativo
Nel caso esaminato, l’atto di trasferimento in comunione a titolo oneroso di un terreno agricolo a favore di tre contribuenti proprietarie pro quota di un maso chiuso può beneficiare delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, purché le interessate si dedichino abitualmente alla coltivazione del maso chiuso.
Le agevolazioni indicate sono quelle previste per la piccola proprietà contadina, ossia:
- imposta di registro in misura fissa;
- imposta ipotecaria in misura fissa, pari a euro 200;
- imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude con l’ordinaria disposizione di vigilanza alle Direzioni regionali affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle articolazioni territoriali dell’Amministrazione finanziaria.
Testo integrale
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