Risoluzione n. 17 del 9/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo per consentire al rappresentante fiscale degli enti finanziari vaticani di versare con modello F24 l'IVAFE dovuta da soggetti residenti in Italia. I codici sono 1851 per il saldo e 1852 per l'acconto, con specifiche modalità di compilazione del modello F24 e versamento cumulativo per i soggetti rappresentati.
Istituzione dei codici tributo 1851 e 1852 per il versamento IVAFE tramite F24 nell'ambito della Convenzione Italia-Santa Sede del 1° aprile 2015
Istituzione dei codici tributo per l'IVAFE nella Convenzione Italia-Santa Sede
La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 9 febbraio 2017 istituisce nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) nell'ambito della Convenzione del 1° aprile 2015 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. Il documento chiarisce le modalità operative per il rappresentante fiscale degli enti che svolgono professionalmente attività finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
Contesto normativo e finalità
La Convenzione del 1° aprile 2015 prevede un sistema semplificato di tassazione dei proventi connessi alle attività finanziarie detenute presso enti finanziari vaticani da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia. In attuazione degli articoli 2 e 10 della Convenzione, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2016, prot. n. 2016/171514, ha disciplinato gli adempimenti relativi alle imposte dovute sui redditi di capitale, sui redditi diversi di natura finanziaria e sull'IVAFE.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento dell'IVAFE tramite modello F24 da parte del rappresentante fiscale degli enti finanziari vaticani, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1851: "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Convenzione 1° aprile 2015 Repubblica italiana e Santa Sede SALDO".
- 1852: "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Convenzione 1° aprile 2015 Repubblica italiana e Santa Sede ACCONTO".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".
Per il codice tributo 1852 relativo all'acconto, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." deve essere indicato il mese cui si riferisce l'acconto, nel formato "00MM", con le seguenti specificazioni:
- 0006 per il primo acconto;
- 0011 per il secondo acconto.
Versamento cumulativo da parte del rappresentante fiscale
La risoluzione precisa inoltre che il versamento effettuato dal rappresentante fiscale, sulla base della provvista ricevuta, deve essere eseguito cumulativamente per tutti i soggetti rappresentati. Il documento non contiene ulteriori indicazioni operative o scadenze, limitandosi alla disciplina dei codici tributo e delle modalità di utilizzo nel modello F24.
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