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Risoluzione

Risoluzione n. 16 del 6/02/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come regolarizzare gli acquisti senza IVA oltre il plafond dell’esportatore abituale. Conferma la possibilità di usare le procedure di regolarizzazione già individuate dalla prassi, inclusa l’emissione di autofattura e, se la violazione è regolarizzata entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, il versamento della sola sanzione ridotta con ravvedimento operoso oltre a imposta e interessi già assolti in liquidazione periodica.

Regolarizzazione dello splafonamento del plafond con ravvedimento operoso

Acquisti senza IVA oltre il plafond: regolarizzazione della violazione

La risoluzione affronta il caso di un esportatore abituale che ha effettuato acquisti senza applicazione dell’IVA oltre il limite del plafond disponibile. L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali modalità consentano di regolarizzare lo splafonamento e se, in presenza di una regolarizzazione contabile già effettuata entro l’anno, sia possibile limitarsi al pagamento della sola sanzione ridotta e degli interessi mediante ravvedimento operoso.

Quesito posto dal contribuente

La società istante riferisce di avere effettuato, nel 2015, acquisti senza IVA oltre il plafond per un errore informatico. Ha già effettuato la regolarizzazione contabile seguendo la procedura descritta nella circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, paragrafo 24.2, cioè:

  • emissione di autofatture per ciascun fornitore;
  • annotazione delle autofatture nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite in data 31 dicembre 2015;
  • confluenza della maggiore IVA nella liquidazione periodica di dicembre.

Il contribuente chiede se, a questo punto, possa versare con modello F24 soltanto:

  • gli interessi sull’IVA a debito, calcolati al 31 dicembre 2015;
  • la sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, la violazione risulta già regolarizzata sotto il profilo contabile grazie a:

  • emissione delle autofatture;
  • annotazione nei registri IVA vendite e acquisti entro il 31 dicembre 2015;
  • inclusione dell’imposta nella liquidazione periodica del mese di dicembre.

Da ciò il contribuente ritiene di poter completare la sanatoria pagando solo interessi e sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso.

Inquadramento normativo della violazione

L’Agenzia ricorda che l’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 consente agli esportatori abituali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nei limiti del plafond.

Quando vengono effettuate operazioni senza addebito d’imposta oltre il plafond disponibile:

  • si applica la sanzione dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, pari dal 100% al 200% dell’imposta;
  • resta dovuto il recupero dell’imposta non assolta;
  • sono dovuti anche gli interessi.

Evoluzione dei chiarimenti di prassi richiamati

La risoluzione ricostruisce i precedenti di prassi per confermare che la violazione è regolarizzabile.

Nota n. 39186 del 10 marzo 1999

Con tale nota, l’Amministrazione ha escluso che lo splafonamento possa essere ricondotto a un tardivo versamento del cedente/prestatore, che aveva legittimamente emesso fattura senza IVA dopo aver ricevuto la dichiarazione di intento.

Nella stessa sede è stata riconosciuta al cessionario la possibilità di sanare la violazione mediante:

  • emissione, entro i termini dell’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, di un’autofattura in duplice esemplare da presentare al competente ufficio, secondo lo schema dell’art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997;
  • versamento, entro gli stessi termini, della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997 in misura ridotta;
  • annotazione dell’autofattura nel registro IVA acquisti per esercitare la detrazione.

Poiché l’IVA regolarizzata confluisce sia a credito sia tra i versamenti, deve essere indicata anche a debito in dichiarazione per evitare una doppia detrazione.

Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000

La circolare conferma la procedura precedente come alternativa alla richiesta di variazione in aumento al cedente ex art. 26 del DPR n. 633 del 1972.

Inoltre chiarisce che, se si opta per l’autofattura, in un’ottica di semplificazione, il versamento dell’imposta e degli interessi può essere effettuato anche tramite contabilizzazione in sede di liquidazione periodica, con indicazione nel rigo VP8, colonna 1, della dichiarazione mensile o trimestrale allora vigente.

Tale forma alternativa è ammessa solo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificato lo splafonamento.

Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002

La circolare rinvia a tre modalità di regolarizzazione dello splafonamento:

  • richiesta al cedente di emettere note di variazione in aumento;
  • emissione di autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi;
  • assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.

Conferma inoltre che, quando la regolarizzazione avviene in sede di liquidazione periodica, il cessionario o committente deve versare la sola sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

Circolari n. 12/E del 19 febbraio 2008 e n. 12/E del 12 marzo 2010

Le due circolari non richiamano la procedura di cui alla lettera c) perché riferite a casi specifici nei quali quella modalità non era più praticabile.

In particolare, la circolare n. 12/E del 2008 precisa che la regolarizzazione è possibile anche oltre il termine utile per il ravvedimento della sanzione; in tal caso, però, la sanzione è irrogata dall’ufficio. Ciò conferma che la regolarizzazione spontanea dello splafonamento non dipende necessariamente dal contestuale pagamento della sanzione ridotta.

La circolare n. 12/E del 2010 conferma la possibilità di detrarre l’IVA evidenziata nell’autofattura e versata tramite modello F24.

Chiarimento finale dell’Agenzia sulle modalità di regolarizzazione

L’Agenzia riepiloga le procedure tuttora valide per sanare lo splafonamento.

Procedura a: variazione in aumento del cedente

Il cessionario può chiedere al cedente/prestatore di emettere le variazioni in aumento dell’IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972.

Resta comunque a carico dell’acquirente:

  • il pagamento degli interessi;
  • il pagamento delle sanzioni, anche tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

Procedura b: autofattura e versamento diretto

La procedura comprende:

  • emissione di un’autofattura in duplice esemplare, con indicazione degli estremi identificativi di ciascun fornitore, del numero progressivo delle fatture ricevute, dell’importo eccedente il plafond e dell’imposta che sarebbe dovuta;
  • versamento dell’imposta e degli interessi;
  • annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
  • presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in analogia con l’art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997;
  • indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, per evitare una doppia detrazione;
  • versamento, se si intende ravvedere la violazione, della sanzione di cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997 in misura ridotta ex art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

Procedura c: assolvimento in sede di liquidazione periodica

La procedura richiede:

  • emissione di un’autofattura con le caratteristiche sopra indicate entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
  • assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione entro il 31 dicembre dello stesso anno della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA vendite, nonché annotazione dell’autofattura nel registro IVA acquisti;
  • presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • versamento, in caso di ravvedimento, della sola sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

Termine per la regolarizzazione in liquidazione periodica

L’Agenzia sottolinea che la regolarizzazione mediante liquidazione periodica può essere adottata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificato lo splafonamento e non oltre.

Presentazione dell’autofattura all’ufficio e riflessi sulla detrazione

Viene precisato che la presentazione dell’autofattura al competente ufficio, indicata dalla circolare n. 50/E del 2002 come adempimento finale della procedura, può avvenire anche in un momento successivo:

  • alla liquidazione/versamento dell’imposta;
  • al conseguente esercizio del diritto alla detrazione tramite annotazione nel registro degli acquisti.

Ciò è possibile purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

La presentazione tardiva ma entro tale termine non pregiudica il controllo dell’Agenzia sulla posizione del cessionario e non produce conseguenze sulla posizione del cedente.

Conclusione sostanziale

La risoluzione conferma che lo splafonamento del plafond è regolarizzabile con le modalità già chiarite dalla prassi. Nel caso di regolarizzazione effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di violazione mediante assolvimento in liquidazione periodica, il contribuente può versare la sola sanzione, eventualmente ridotta con ravvedimento operoso, oltre agli interessi e all’IVA già contabilizzati secondo la procedura indicata.

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