Ordinanza n. 2619/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie uniche nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, compreso il punteggio individuale attribuito al candidato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti la procedura e la formazione delle graduatorie, il bando dell'Università presso la quale ha sostenuto la prova, gli atti delle commissioni, i verbali e le operazioni di correzione, nonché il questionario somministrato. Ha dedotto, in particolare, che il punteggio ottenuto fosse inferiore a quello spettante a causa della presenza, nel proprio questionario, di un quesito di Biologia del primo appello e di un quesito di Fisica del secondo appello ritenuti erronei o fuorvianti. Sono state inoltre contestate l'assenza di cautele idonee ad assicurare la par condicio e l'anonimato dei candidati, la trasparenza della correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, gli elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a risposta aperta e le modalità di funzionamento del sistema informatico di valutazione. È stata chiesta anche l'ammissione al corso ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui gli esami già sostenuti in altri corsi di studio possono rilevare per l'iscrizione ad anni successivi al primo, nell'ambito delle procedure degli Atenei, ma non consentono di evitare la selezione all'ingresso, altrimenti verrebbe vanificato il sistema di programmazione degli accessi. Per gli ulteriori profili ha richiamato la consolidata giurisprudenza cautelare di rigetto della Sezione, confermata dal Consiglio di Stato, senza procedere in sede cautelare a un approfondimento definitivo delle contestazioni sulla correzione e sulla valutazione delle prove. Contestualmente ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. Ha prescritto contenuti, modalità e termini della pubblicazione: richiesta ed esecuzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, con analoghi adempimenti per eventuali motivi aggiunti. Ha inoltre disposto incombenti istruttori, ordinando al Ministero, al CINECA e alle università di depositare entro 40 giorni chiarimenti documentati sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul funzionamento del sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali delle operazioni di correzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per 500 euro ciascuna in favore del Ministero e dell'Università di Modena; nulla per il CINECA e compensazione nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare
La domanda cautelare è stata respinta per ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della misura, senza definizione nel merito delle censure.
art. 30 c.p.a.
per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente a fondamento della domanda di ammissione al corso; l'ordinanza non decide autonomamente tale domanda nel merito.
art. 41, comma 4, c.p.a.
la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
La notifica per pubblici proclami è ammessa quando la notificazione ordinaria nei confronti di un numero elevato di controinteressati risulti sommamente difficile, preservando tuttavia l'effettività del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
L'integrazione del contraddittorio può essere eseguita mediante pubblici proclami, purché siano indicati i destinatari, mediante allegazione dell'elenco nominativo dei candidati in graduatoria, e siano rispettate le modalità fissate dal giudice.
Massime di principio
- Gli esami sostenuti in precedenti percorsi universitari possono essere valutati per l'iscrizione ad anni successivi al primo secondo le procedure degli Atenei, ma non esonerano dalla selezione nazionale per l'accesso programmato al primo anno, poiché un simile esonero comprometterebbe la coerenza del sistema di programmazione degli accessi.
- Quando i controinteressati di un ricorso sono tutti i soggetti collocati in una graduatoria nazionale e la loro notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile per l'elevato numero, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
- La notifica per pubblici proclami non può ridursi a una mera pubblicità generale: deve contenere il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti, l'indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di ruolo, l'identificazione della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, in funzione dell'effettività del contraddittorio.
- In una controversia concernente la correttezza e la trasparenza di una procedura informatizzata di selezione universitaria, il giudice può disporre, anche nella fase cautelare, l'acquisizione di chiarimenti e documenti su risposte corrette, sinonimi ammessi, procedure di correzione, funzionamento del sistema informatico, criteri di valutazione e verbali delle operazioni.
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