Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1496

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1496 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32023R1496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1496 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, inserendovi cinque persone fisiche ritenute responsabili di attività collegate alla produzione e fornitura di droni impiegati dalla Russia contro l’Ucraina. L’intervento si colloca nel quadro delle misure restrittive dell’UE relative all’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e risponde alla volontà di aumentare la pressione sulla Russia e sui soggetti che ne sostengono lo sforzo bellico. L’atto è immediatamente applicabile dalla pubblicazione e non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna l’elenco sanzionatorio esistente.

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014, con l’aggiunta di cinque persone fisiche legate alla fornitura di droni all’Iran per l’uso nella guerra della Russia contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sui soggetti già inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che elenca persone fisiche e giuridiche, entità e organismi destinatari di misure restrittive connesse ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In concreto, il presente atto estende tale elenco a cinque persone fisiche individuate come coinvolte nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura di velivoli senza equipaggio destinati alla Russia.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1496 del Consiglio

Il regolamento interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo all’Ucraina, aggiornando il regolamento (UE) n. 269/2014. La ratio è rafforzare la risposta dell’Unione alla guerra di aggressione della Russia, alla luce del sostegno militare fornito dall’Iran, in particolare tramite la produzione e la fornitura di velivoli senza equipaggio impiegati nel conflitto.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama la continuità del sostegno dell’Unione alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina e le conclusioni del Consiglio europeo del 23 marzo 2023, che hanno ribadito la ferma condanna della guerra di aggressione russa e la volontà di mantenere e accrescere la pressione collettiva sulla Russia attraverso ulteriori misure restrittive. In tale quadro, il regolamento ritiene necessario aggiungere all’elenco sanzionatorio cinque persone coinvolte nello sviluppo e nella fornitura di droni alla Russia.

Base normativa e rapporto con il regolamento (UE) n. 269/2014

Il provvedimento è adottato come regolamento di esecuzione del Consiglio e si fonda sul regolamento (UE) n. 269/2014, in particolare sull’articolo 14, paragrafo 1. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica l’allegato I del regolamento quadro, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.

Misura sostanziale: aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a restrizioni

L’unica disposizione operativa del regolamento è l’articolo 1, che dispone la modifica dell’allegato I conformemente all’allegato del presente atto. L’allegato aggiunge cinque persone fisiche all’elenco sanzionatorio:

  • Hamid Reza Sharifi Tehrani;
  • Ali Reza Tangsiri;
  • Mohsen Asadi;
  • Mohammad Reza Mohammadi;
  • Mohammad Sadegh Heidari Mousa.

Per ciascun soggetto sono riportati elementi identificativi essenziali, quali alias, funzione, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso. Le motivazioni convergono tutte sull’associazione con Qods Aviation Industries o Paravar Pars Company, entità descritte come coinvolte nella produzione, nello sviluppo o nei test di UAV/droni destinati all’impiego bellico da parte della Federazione russa contro l’Ucraina. Il testo afferma espressamente che tali soggetti sono responsabili di azioni e politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la natura generale dell’atto: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievi operativi per i professionisti

Per gli operatori, il contenuto rilevante è l’inclusione dei nuovi nominativi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Ciò comporta la necessità di verificare gli effetti delle misure restrittive già previste dal regime sanzionatorio generale ogni volta che i soggetti elencati siano controparti, beneficiari effettivi, amministratori o soggetti comunque rilevanti in rapporti contrattuali, finanziari o societari soggetti a screening sanzionatorio.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è l’inserimento nell’elenco sanzionatorio di cinque persone fisiche aggiuntive.

Nuove iscrizioni nell’elenco sanzionatorio

Nell’allegato sono inseriti i nominativi di Hamid Reza Sharifi Tehrani, Ali Reza Tangsiri, Mohsen Asadi, Mohammad Reza Mohammadi e Mohammad Sadegh Heidari Mousa. Per ciascuno sono indicati dati identificativi essenziali e il motivo dell’inserimento, riconducibile al coinvolgimento nel consiglio di amministrazione di Qods Aviation Industries o di Paravar Pars Company, entità collegate alla produzione e fornitura di UAV/droni utilizzati dalla Russia nella guerra contro l’Ucraina.

Motivazione politica e giuridica dell’intervento

I considerando richiamano il sostegno dell’Unione alla sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina, la condanna della guerra di aggressione della Russia e la necessità di mantenere o aumentare la pressione collettiva, anche attraverso ulteriori misure restrittive. Viene evidenziato il sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione russa come base per l’inserimento dei nuovi soggetti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionaliintegrità territoriale dell’ucraina

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.