Regolamento (UE) 2023/1496
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1496 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/1496 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, inserendovi cinque persone fisiche ritenute responsabili di attività collegate alla produzione e fornitura di droni impiegati dalla Russia contro l’Ucraina. L’intervento si colloca nel quadro delle misure restrittive dell’UE relative all’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e risponde alla volontà di aumentare la pressione sulla Russia e sui soggetti che ne sostengono lo sforzo bellico. L’atto è immediatamente applicabile dalla pubblicazione e non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna l’elenco sanzionatorio esistente.
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014, con l’aggiunta di cinque persone fisiche legate alla fornitura di droni all’Iran per l’uso nella guerra della Russia contro l’Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sui soggetti già inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che elenca persone fisiche e giuridiche, entità e organismi destinatari di misure restrittive connesse ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In concreto, il presente atto estende tale elenco a cinque persone fisiche individuate come coinvolte nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura di velivoli senza equipaggio destinati alla Russia.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1496 del Consiglio
Il regolamento interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo all’Ucraina, aggiornando il regolamento (UE) n. 269/2014. La ratio è rafforzare la risposta dell’Unione alla guerra di aggressione della Russia, alla luce del sostegno militare fornito dall’Iran, in particolare tramite la produzione e la fornitura di velivoli senza equipaggio impiegati nel conflitto.
Contesto e finalità
Nei considerando il Consiglio richiama la continuità del sostegno dell’Unione alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina e le conclusioni del Consiglio europeo del 23 marzo 2023, che hanno ribadito la ferma condanna della guerra di aggressione russa e la volontà di mantenere e accrescere la pressione collettiva sulla Russia attraverso ulteriori misure restrittive. In tale quadro, il regolamento ritiene necessario aggiungere all’elenco sanzionatorio cinque persone coinvolte nello sviluppo e nella fornitura di droni alla Russia.
Base normativa e rapporto con il regolamento (UE) n. 269/2014
Il provvedimento è adottato come regolamento di esecuzione del Consiglio e si fonda sul regolamento (UE) n. 269/2014, in particolare sull’articolo 14, paragrafo 1. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica l’allegato I del regolamento quadro, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.
Misura sostanziale: aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a restrizioni
L’unica disposizione operativa del regolamento è l’articolo 1, che dispone la modifica dell’allegato I conformemente all’allegato del presente atto. L’allegato aggiunge cinque persone fisiche all’elenco sanzionatorio:
- Hamid Reza Sharifi Tehrani;
- Ali Reza Tangsiri;
- Mohsen Asadi;
- Mohammad Reza Mohammadi;
- Mohammad Sadegh Heidari Mousa.
Per ciascun soggetto sono riportati elementi identificativi essenziali, quali alias, funzione, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso. Le motivazioni convergono tutte sull’associazione con Qods Aviation Industries o Paravar Pars Company, entità descritte come coinvolte nella produzione, nello sviluppo o nei test di UAV/droni destinati all’impiego bellico da parte della Federazione russa contro l’Ucraina. Il testo afferma espressamente che tali soggetti sono responsabili di azioni e politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la natura generale dell’atto: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori, il contenuto rilevante è l’inclusione dei nuovi nominativi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Ciò comporta la necessità di verificare gli effetti delle misure restrittive già previste dal regime sanzionatorio generale ogni volta che i soggetti elencati siano controparti, beneficiari effettivi, amministratori o soggetti comunque rilevanti in rapporti contrattuali, finanziari o societari soggetti a screening sanzionatorio.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è l’inserimento nell’elenco sanzionatorio di cinque persone fisiche aggiuntive.
Nuove iscrizioni nell’elenco sanzionatorio
Nell’allegato sono inseriti i nominativi di Hamid Reza Sharifi Tehrani, Ali Reza Tangsiri, Mohsen Asadi, Mohammad Reza Mohammadi e Mohammad Sadegh Heidari Mousa. Per ciascuno sono indicati dati identificativi essenziali e il motivo dell’inserimento, riconducibile al coinvolgimento nel consiglio di amministrazione di Qods Aviation Industries o di Paravar Pars Company, entità collegate alla produzione e fornitura di UAV/droni utilizzati dalla Russia nella guerra contro l’Ucraina.
Motivazione politica e giuridica dell’intervento
I considerando richiamano il sostegno dell’Unione alla sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina, la condanna della guerra di aggressione della Russia e la necessità di mantenere o aumentare la pressione collettiva, anche attraverso ulteriori misure restrittive. Viene evidenziato il sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione russa come base per l’inserimento dei nuovi soggetti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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