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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1499

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1499 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Normativa europea32023R1499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1499 aggiorna l’elenco dei soggetti colpiti dal regime globale di sanzioni UE in materia di diritti umani. In attuazione del regolamento (UE) 2020/1998, il Consiglio aggiunge sei persone fisiche all’allegato I, sulla base di responsabilità personali per gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Le condotte richiamate riguardano in particolare oppressione basata sul genere, esclusione delle donne dall’istruzione e dalla giustizia, e violenze sessuali e di genere in contesti di conflitto. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 inserendo sei nuove persone fisiche nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive per gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Riguarda, in particolare, l’inserimento nell’allegato I di persone fisiche responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Afghanistan, Sud Sudan, Repubblica centrafricana e Ucraina. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 20 luglio 2023.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1499 del Consiglio

Il regolamento aggiorna il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani previsto dal regolamento (UE) 2020/1998. Il Consiglio richiama l’impegno dell’Unione nella promozione e protezione dei diritti umani e sottolinea, in particolare, la gravità della violenza sessuale e di genere e delle discriminazioni basate sul genere in contesti di conflitto e di oppressione sistematica. In questo quadro, ritiene opportuno includere sei nuove persone nell’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel cd. regime globale di sanzioni UE in materia di diritti umani, adottato con il regolamento (UE) 2020/1998. Il preambolo evidenzia che le misure restrittive costituiscono uno strumento per aumentare la pressione sui responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani, anche in coordinamento con gli altri strumenti dell’Unione in materia di diritti umani. Il riferimento politico è, in particolare, alla lotta contro la violenza sessuale e di genere, inclusa quella connessa ai conflitti, e alla necessità di prevenire ulteriori violazioni e combattere l’impunità.

Ambito dell’intervento

L’intervento è limitato all’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, che contiene l’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Il presente atto aggiunge sei persone fisiche alla sezione A dell’elenco. Non introduce un nuovo regime, ma aggiorna quello esistente sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1998.

Soggetti inseriti nell’elenco e motivi dell’iscrizione

Le nuove designazioni riguardano:

  • Habibullah Agha, ministro talebano dell’Istruzione facente funzione, ritenuto responsabile dell’attuazione del divieto di accesso delle ragazze all’istruzione secondaria e di ulteriori misure discriminatorie nel settore dell’istruzione in Afghanistan;
  • Abdul Hakim Haqqani, presidente talebano facente funzione della Corte suprema afghana, ritenuto responsabile dell’uso del sistema giuridico per escludere le donne dalla giustizia e consolidare l’oppressione basata sul genere;
  • Abdul-Hakim Sharei, ministro talebano della Giustizia facente funzione, ritenuto responsabile di aver ostacolato l’accesso delle donne alla rappresentanza legale e di aver contribuito alla revisione dell’ordinamento con effetti lesivi per la tutela contro la violenza sulle donne;
  • James Mark Nando, maggiore generale delle Forze popolari di difesa del Sud Sudan, ritenuto responsabile di attacchi diffusi contro civili e di violenze sessuali e di genere;
  • Mahamat SALLEH Adoum Kette, generale del Fronte popolare per la rinascita della Repubblica centrafricana, ritenuto responsabile di attacchi contro civili e di reati connessi a violenza sessuale e di genere su vasta scala;
  • Igor Leonidovich Koleda, comandante della 30a Brigata dei fucilieri motorizzati delle forze armate russe, ritenuto responsabile di violenze sessuali e di genere commesse in Ucraina nel contesto dell’invasione del 2022.

Effetti giuridici

L’inserimento nell’allegato I comporta l’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2020/1998 nei confronti dei soggetti designati, secondo le regole generali del regime sanzionatorio europeo. Il regolamento di esecuzione non disciplina nel dettaglio il contenuto delle misure, ma opera come atto di aggiornamento dell’elenco dei destinatari.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua applicabilità diretta e obbligatorietà in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’aggiunta di sei nuove voci nella sezione A («Persone fisiche») dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Nuove designazioni per gravi violazioni dei diritti umani

Le sei persone inserite nell’elenco sono: Habibullah Agha, Abdul Hakim Haqqani, Abdul-Hakim Sharei, James Mark Nando, Mahamat SALLEH Adoum Kette e Igor Leonidovich Koleda. Le motivazioni riguardano, rispettivamente, l’imposizione di politiche di esclusione delle ragazze dall’istruzione secondaria in Afghanistan, la limitazione dell’accesso delle donne alla giustizia e la sistematica oppressione basata sul genere in Afghanistan, violenze sessuali e di genere in Sud Sudan, violenze sessuali e di genere nella Repubblica centrafricana, e violenze sessuali e di genere connesse all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come indicato nel testo finale, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritti umanimisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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