Regolamento (UE) 2023/1497
Regolamento di esecuzione (PESC) 2023/1497 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (PESC) 2023/1497 aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti del Myanmar/Birmania. Alla luce del persistente deterioramento della situazione politica e dei gravi abusi commessi dopo il colpo di Stato militare, il Consiglio inserisce sei persone fisiche e un’entità nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. La misura amplia quindi il novero dei soggetti assoggettati a restrizioni individuali. Il regolamento è immediatamente applicabile dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 per inserire sei persone fisiche e un’entità nell’elenco delle misure restrittive relative al Myanmar/Birmania.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania previste dal regolamento (UE) n. 401/2013, con effetti su persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato IV, articolo 4 bis. L’intervento consiste nell’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio mediante l’aggiunta di sei individui e di una società di proprietà dello Stato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo al Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (PESC) 2023/1497 interviene sul regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania, modificando l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. La misura si colloca nel contesto della persistente crisi successiva al colpo di Stato militare del 1o febbraio 2021, delle gravi violazioni dei diritti umani e della continua erosione della democrazia e dello Stato di diritto nel Paese.
Contesto e finalità
Nel preambolo il Consiglio richiama la dichiarazione dell’alto rappresentante del 31 gennaio 2023, con cui l’Unione ha condannato il rovesciamento del governo democraticamente eletto da parte delle forze armate del Myanmar. Viene altresì sottolineata la preoccupazione per l’escalation della violenza, per il rischio di un conflitto prolungato con implicazioni regionali e per le gravi violazioni dei diritti umani, inclusi tortura, violenza sessuale e di genere, persecuzione di società civile, difensori dei diritti umani e giornalisti, nonché attacchi contro la popolazione civile e le minoranze etniche e religiose. In questo quadro, il regolamento dà seguito alla volontà dell’Unione di adottare ulteriori misure restrittive verso i responsabili del deterioramento istituzionale e delle violazioni.
Ambito della modifica normativa
L’unico contenuto dispositivo sostanziale consiste nell’aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. L’intervento riguarda le liste sanzionatorie di persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi oggetto di restrizioni ai sensi dell’articolo 4 bis del regolamento base. Non vengono introdotte nuove categorie di misure, ma si estende il perimetro soggettivo delle designazioni già previste dal regime UE.
Persone fisiche inserite nell’elenco
Sono aggiunti sei nominativi nella sezione "A. Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis":
- Aung Kyaw Min, membro del Consiglio di amministrazione dello Stato dal 1o febbraio 2023 ed ex Chief Minister dello Stato di Rakhine;
- Kyaw Swar Lin, alias Kyaw Swar Linn, intendente generale delle forze armate del Myanmar;
- Myint Kyaing, alias U Myint Kyaing, ministro dell’Immigrazione e della popolazione dell’Unione;
- Porel Aung Thein, membro del Consiglio di amministrazione dello Stato dal 1o febbraio 2023;
- Pwint San, ministro del Lavoro dell’Unione;
- Thet Khaing Win, ministro della Sanità dell’Unione.
Per tutti i soggetti il Consiglio valorizza la loro appartenenza o vicinanza al regime militare, il ruolo nel sostegno alle decisioni del Consiglio di amministrazione dello Stato e il contributo, diretto o indiretto, al compromesso della democrazia e dello Stato di diritto. In diversi casi sono richiamate anche responsabilità connesse a repressione politica, limitazioni della libertà di espressione e di riunione, persecuzione di lavoratori e oppositori, restrizioni alla circolazione, politiche discriminatorie nei confronti dei rohingya, nonché revoche di licenze mediche e ostacoli all’accesso agli aiuti.
Entità aggiunta nell’elenco
Nella sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis" viene inserita No. 2 Mining Enterprise (ME 2), impresa di proprietà dello Stato, con sede a Nay Pyi Taw. La motivazione evidenzia che l’entità opera sotto la giurisdizione del ministero delle Risorse naturali e della conservazione ambientale, svolge funzioni di regolazione nel settore dei metalli non ferrosi e, dopo il colpo di Stato, è divenuta uno strumento di controllo e di finanziamento del regime militare. Sono inoltre richiamati progetti connessi a violenze contro la popolazione civile, confische di terreni e trasferimenti forzati.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio 2023. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento riguarda le liste soggettive delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive.
Inserimento di sei persone fisiche nell’elenco di cui all’articolo 4 bis
Sono aggiunti nell’elenco della rubrica "A. Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis" i seguenti soggetti: Aung Kyaw Min (voce 94), Kyaw Swar Lin alias Kyaw Swar Linn (voce 95), Myint Kyaing alias U Myint Kyaing (voce 96), Porel Aung Thein (voce 97), Pwint San (voce 98) e Thet Khaing Win (voce 99). Per ciascuno sono indicati cittadinanza, dati identificativi e motivazioni legate al coinvolgimento nel regime militare, al compromesso della democrazia e dello Stato di diritto e a gravi violazioni dei diritti umani.
Inserimento di un’entità nell’elenco di cui all’articolo 4 bis
È aggiunta nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis" la voce 19 relativa a No. 2 Mining Enterprise (ME 2), impresa di proprietà dello Stato con sede e registrazione in Myanmar/Birmania. La motivazione indica il controllo da parte delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), la generazione di introiti a loro favore e il coinvolgimento in progetti connessi a violenze, confische di terreni e trasferimenti forzati.
Decorrenza ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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