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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1505

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420

Normativa europea32023R1505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive antiterrorismo del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti indicati nell’allegato, dopo il riesame previsto dalla normativa di base e tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni delle autorità nazionali competenti. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/420.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato, nei confronti dei quali continuano a operare le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 3. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina categorie generali di operatori economici, ma l’aggiornamento di un elenco nominativo di soggetti già sottoposti a misure antiterrorismo.

Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a specifiche misure contro determinate persone e entità destinate a combattere il terrorismo. Il provvedimento sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 e conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti indicati nell’allegato.

Contesto e base giuridica

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nei considerando si precisa che il Consiglio ha effettuato il riesame periodico dell’elenco, come richiesto dalla disciplina di base, tenendo conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sullo status dei soggetti inseriti a livello nazionale.

Ambito soggettivo dell’elenco

L’allegato contiene l’elenco aggiornato delle persone fisiche, dei gruppi e delle entità cui continuano ad applicarsi le misure restrittive antiterrorismo. Il testo indica, tra gli altri, numerose persone fisiche e organizzazioni terroristiche o affiliate, con i relativi alias, dati identificativi e, quando disponibili, cittadinanza, luogo e data di nascita, numeri di passaporto o indirizzi.

Riesame, motivazione e garanzie procedurali

Il Consiglio dichiara di aver fornito, ove praticamente possibile, la motivazione dell’inserimento nell’elenco a tutti i soggetti interessati. Inoltre, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha informato le persone, i gruppi e le entità del mantenimento nell’elenco e della possibilità di chiedere le motivazioni del Consiglio qualora tali motivazioni non fossero già state comunicate. Il riesame ha portato alla conclusione che le persone, i gruppi e le entità cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere soggetti alle misure restrittive del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Effetti normativi e successione degli atti

L’articolo 1 fa rinvio all’allegato come elenco vigente ai fini dell’applicazione delle misure restrittive. L’articolo 2 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva in quanto aggiorna il perimetro soggettivo delle misure restrittive UE antiterrorismo, con effetti immediati e diretti nell’ordinamento degli Stati membri. In concreto, gli operatori devono verificare se controparti, clienti, soci, beneficiari effettivi o soggetti collegati rientrino nell’allegato, poiché l’inclusione può incidere su rapporti contrattuali, trasferimenti di fondi, disponibilità economiche e controlli di compliance connessi alle sanzioni UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive previste dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Riesame e conferma delle iscrizioni

Nei considerando il Consiglio dichiara di aver riesaminato l’elenco come richiesto dal regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti; conclude che i soggetti elencati devono restare sottoposti alle misure restrittive specifiche.

Comunicazione delle motivazioni e diritto di richiesta

Il Consiglio afferma di aver comunicato, ove praticamente possibile, le motivazioni dell’inserimento nell’elenco e di aver informato i soggetti della possibilità di richiedere le motivazioni del mantenimento nell’elenco qualora non fossero già state comunicate.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/420

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420, sostituendolo con il nuovo elenco contenuto nell’allegato.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieterrorismomisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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