Cassazione Civile, Sentenza n. 11043/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla vendita di un complesso industriale e al contratto di leasing ad esso collegato: la banca acquirente (Agrileasing/ICCREA) aveva pagato il prezzo, ma successivamente è emerso un precedente impegno trascritto a favore di terzi; si discute della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice (Co.Ge.Vi.), della responsabilità del notaio per la tardiva trascrizione dell'atto (28 giorni), e delle conseguenti obbligazioni di restituzione e risarcimento nei confronti della banca e della società utilizzatrice (Vetritalia). In sede di cassazione CO.GE.Vi. deduceva, tra l'altro, difetto di litisconsorzio necessario e carenza motivazionale; la banca e il notaio proponevano ricorsi incidentali su quantificazione del danno e nesso di causalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da CO.GE.Vi. e ha rigettato il ricorso incidentale del notaio Siniscalchi, confermando in gran parte le decisioni di merito. Ha però accolto, in parte, il primo motivo del ricorso incidentale proposto da ICCREA (Banca Agrileasing) ritenendo errata la quantificazione del danno attribuito al notaio: la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale aspetto e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Roma per rideterminare l'entità del danno dovuto dal notaio in relazione alla tardiva trascrizione. Sono respinti gli altri motivi di ICCREA. La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti processuali relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Azione riferita all'esecuzione in forma specifica del preliminare; nella vicenda la documentazione dell'azione ex art. 2932 è stata acquisita e valutata ai fini della valutazione della connessione tra negozi e del contraddittorio
art. 1458 c.c.
Regola gli effetti della risoluzione per inadempimento; la Corte ha richiamato che gli effetti restitutori seguono alla risoluzione e producono l'obbligo di restituzione del prezzo
art. 1176 c.c., comma 2
Principio della diligenza professionale: il notaio deve eseguire l'incarico con la diligenza del professionista medio; usato per valutare la tempestività della trascrizione
art. 1223 c.c.
Regola il risarcimento del danno come conseguenza dell'inadempimento; è stato richiamato nel contraddittorio sul nesso di causalità e sull'ampiezza del risarcimento dovuto dal notaio
art. 1224 c.c.
Disciplina gli interessi e gli accessori del credito: è stato evocato nella disputa se il notaio dovesse rispondere anche per interessi/rivalutazione
art. 1225 c.c.
Principio della prevedibilità del danno come requisito della responsabilità risarcitoria; invocato dal notaio per limitare la sua responsabilità ai danni immediati e prevedibili
art. 2055 c.c.
Regola la solidarietà nella responsabilità extracontrattuale: la Corte ha richiamato il principio per affermare che soggetti con condotte diverse possono essere responsabili in solido se hanno concorso efficacemente al medesimo danno
art. 102 c.p.c.
Norma sul litisconsorzio; è stata invocata dalla ricorrente principale per censurare un presunto difetto di contraddittorio
art. 107 c.p.c.
Norma sul litisconsorzio necessario; citata nella censura di CO.GE.Vi. ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché non adeguatamente provata e non sussistente nel caso
art. 132, n. 4, c.p.c.
Motivazione della sentenza; invocato per censurare (invia inammissibile) presunte omissioni nella motivazione su fatto decisivo
art. 115 e 116 c.p.c.
Principi relativi all'onere della prova e alla valutazione della prova: richiamati nell'ambito delle questioni di prova e deduzioni non risultanti dagli atti di merito
art. 183 c.p.c.
Consente l'emendatio libelli in fase interlocutoria; la Corte ha ritenuto legittima la modifica della domanda di Vetritalia contenuta nelle memorie ex art. 183
art. 2655 e 2657 c.c.
Norme relative alla trascrizione e agli effetti della trascrizione degli atti e delle sentenze; invocate nella doglianza circa la mancata pronuncia sulla trascrizione della sentenza di risoluzione
art. 2671 c.c.
Richiamato nella censura della banca in relazione alla quantificazione del danno (uso nel contrasto sulla misura del risarcimento da attribuire al notaio)
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (e art. 1-bis cit.)
Normativa sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento integrativo da parte di ricorrente e ricorrente incidentale
Massime di principio
- Litisconsorzio necessario: l'eccezione può essere sollevata anche in cassazione solo se risulta dagli atti del giudizio e la parte indica nominativamente i soggetti da integrare e prova i presupposti; la mera connessione oggettiva tra cause non genera di per sé litisconsorzio necessario.
- Responsabilità del notaio per tardiva trascrizione: il notaio ha l'obbligo di provvedere alla trascrizione nel più breve tempo possibile quando è richiesto; il giudice di merito valuta la ragionevolezza del ritardo (criterio fattuale) e la diligenza richiesta è quella del professionista medio (art.1176 c.c.).
- Nesso di causalità e prevedibilità del danno: il professionista risponde dei danni che siano conseguenza efficiente e prevedibile della sua condotta colposa; tuttavia, anche se altri soggetti hanno agito dolosamente, ciò non esclude la responsabilità del professionista ove la sua condotta abbia concorso efficacemente al danno.
- Solidarietà tra responsabili: soggetti che, con azioni od omissioni indipendenti, contribuiscono in modo efficiente allo stesso evento dannoso possono essere obbligati in solido (art.2055 c.c.), e il creditore non è tenuto ad escutere prima l'uno rispetto all'altro.
- Contratto di leasing collegato alla fornitura: il leasing finanziario è collegato negozialmente al contratto di compravendita tra concedente e fornitore; l'utilizzatore può far valere pretese connesse all'adempimento del fornitore e i riflessi della risoluzione del contratto tra concedente e fornitore si riversano sul contratto di leasing.
- Quantificazione del danno: la Corte può cassare la sentenza limitatamente alla quantificazione del danno se mancante o illogica e rinviare per una nuova determinazione fondata su corretti principi di diritto e di fatto.
- Emendatio libelli (art.183 c.p.c.): è ammessa una modifica delle pretese processuali in fase istruttoria se connessa alla vicenda sostanziale e senza compromettere le potenzialità difensive della controparte; ciò giustifica talvolta pronunce 'ultra' rispetto al petitum originario se la modifica è stata tempestivamente introdotta.
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