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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1946/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Commissione tributaria regionale Lombardia, dell'avviso d'accertamento che lo aveva ritenuto amministratore di fatto della VMC Trading s.r.l. e lo aveva chiamato a pagare, in solido con la società, sanzioni amministrative per violazioni fiscali legate a un sistema di frodi carosello; il tema giuridico centrale era se l'art. 7 del d.l. 269/2003, che pone le sanzioni tributarie esclusivamente a carico della persona giuridica, escluda sempre la responsabilità personale dell'amministratore di fatto o se, quando la società sia una mera "fictio"/cartiera strumentale agli illeciti del dominus, le sanzioni possano essere rivolte alla persona fisica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la decisione impugnata non avesse fornito riscontri probatori adeguati a dimostrare la fittizietà/assoluta strumentalità della società VMC Trading s.r.l. rispetto agli illeciti tributari imputati al Mengarelli. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione perché riesamini l'appello conformandosi al principio di diritto indicato: quando non si tratti di società cartiera ma di una società che a valle riceve fatture soggettivamente inesistenti, per estendere le sanzioni all'amministratore di fatto occorrono riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità della società. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Sono state inoltre poste a carico della parte soccombente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 326/2003)

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La Corte interpreta la norma nel senso che essa esclude normalmente l'applicazione della sanzione alla persona fisica quando la violazione è commessa nell'interesse e a vantaggio della società; tuttavia opera un'eccezione se la società è una mera fittizia "cartiera" o strumentale agli scopi illeciti dell'amministratore, perché in tal caso viene meno la ratio della norma e può essere ripristinata la responsabilità personale.

  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (norme sanzionatorie)

    Le disposizioni del d.lgs. 472/1997 si applicano in quanto compatibili con l'art. 7 del d.l. 269/2003; tra esse i principi sulla responsabilità e sulla solidarietà sono rilevanti per determinare se e come le sanzioni possano colpire la persona fisica.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato con riguardo ai requisiti di validità della motivazione della sentenza impugnata (vizi di motivazione/nullità), quali profili di legittimità della decisione che possono giustificare la cassazione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di ricorso in cassazione)

    Fondamento dei vari motivi di cassazione (vizio di legge, carenza di motivazione, errore di valutazione dei fatti, nullità) invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione/errata applicazione dell'art. 7 e assorbiti gli altri.

Massime di principio

  • L'art. 7 d.l. 269/2003 grava normalmente la società dotata di personalità giuridica con le sanzioni tributarie quando l'autore materiale abbia agito nell'interesse della società; non esclude automaticamente responsabilità personale in tutti i casi.
  • Per estendere sanzioni alla persona fisica amministratrice di fatto occorre provare che la società sia meramente fittizia o strumentale agli illeciti (es. società "cartiera" priva di struttura, locali, personale e attività reale).
  • Il coinvolgimento di una società in operazioni soggettivamente inesistenti o nella ricezione di fatture false non è di per sé sufficiente a declarare la società inesistente: serve un quadro probatorio, anche indiziario, che dimostri la mancanza di vitalità e l'uso della società come schermo.
  • L'irrogazione delle sanzioni in via solidale alla società e alla persona fisica è logicamente incompatibile con la qualificazione della società come totalmente inesistente o come mera fictio; la scelta tra responsabilità esclusiva della società o responsabilità personale richiede coerenza nella ricostruzione fattuale e giuridica.
  • In fase di giudizio tributario l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e valutabili (diretti o presuntivi) relativi al controllo esclusivo, alla destinazione dei proventi e all'assenza di autonomia economica della società per poter superare la disciplina derogatoria dell'art. 7.
  • Per gli operatori: raccogliere/documentare elementi di struttura aziendale (sedi, personale, contratti, operatività) per dimostrare la vitalità della società; per l'Erario/giudici: non confondere il coinvolgimento in frodi carosello con la fittizietà automatica della compagine sociale.

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