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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17778/2020 del 26/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'equo indennizzo ex Legge n.89/2001 per l'irragionevole durata di un "processo presupposto" (azione iniziata il 26/06/2010 e conclusa il 19/12/2012) e sosteneva che, ai fini del calcolo della durata complessiva nel caso di "equa su equa" (cognizione + esecuzione), dovesse essere computato anche il periodo intercorso tra la sentenza di merito e l'avvio dell'esecuzione (notifica del precetto 12/03/2014 e assegnazione somme 02/10/2014). Contestualmente la ricorrente censurava la liquidazione delle spese di lite e la loro composizione tra minimi e massimi tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha confermato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudizio di cognizione e quello di esecuzione vanno considerati unitariamente ("equa su equa") con una durata massima ragionevole pari a 2 anni, 6 mesi e 5 giorni, ma ha precisato che nel conteggio vanno considerati solo i tempi di effettiva attività giurisdizionale e non i periodi intercorrenti tra la conclusione del giudizio di cognizione e l'inizio dell'esecuzione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva calcolato una durata complessiva di 2 anni, 8 mesi e 25 giorni; il superamento della durata massima, essendo inferiore al semestre, non dava diritto all'indennizzo. Il ricorso incidentale del Ministero è stato assorbito. La Cassazione ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha precisato che non sussisteva l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, c.1-quater del D.P.R. n.115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • Legge n.89/2001 (equo indennizzo per la durata ragionevole del processo)

    Disciplina il diritto all'indennizzo per la ragionevole durata del processo; applicata alla fattispecie "equa su equa" per valutare se sussiste il diritto all'indennizzo.

  • Legge n.69/2001, art.5-ter

    Norma procedurale invocata per l'opposizione al decreto della Corte d'appello; richiamata nel procedimento di impugnazione.

  • Codice di procedura civile, artt.91 e 92

    Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio; la Corte osserva che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e non sindacabile in Cassazione se non vi è soccombenza reciproca.

  • D.M. n.55/2014, art.4

    Fornisce parametri normali per aumenti e diminuzioni delle voci di compenso professionale; la Corte ritiene che la motivazione è necessaria solo in caso di superamento di tali soglie 'normali'.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater (introdotto da Legge n.228/2012, art.1, c.17)

    Norma che prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in alcune ipotesi; la Corte ha ritenuto non applicabile tale obbligo nel presente giudizio di equa riparazione.

  • Cass. Sez. U., Sentenza n.6312/2014 (Sezioni Unite)

    Principio della considerazione unitaria del giudizio di cognizione e di esecuzione ('equa su equa') ai fini del calcolo della durata ragionevole.

  • Cass. Sez. U., Sentenza n.9142/2016

    Precedente principio che richiedeva la tempestiva attivazione della parte dopo la conclusione del giudizio di cognizione (entro sei mesi) per considerare unitariamente i due gradi; tale principio è stato superato dalle Sezioni Unite richiamate nella sentenza impugnata.

  • Cass. Sez. U., Sentenza n.19885 (citata dal collegio)

    Giurisprudenza richiamata quale riferimento per la compensazione integrale delle spese tra le parti nel presente giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel caso di "equa su equa" (indennizzo per la durata di un giudizio presupposto seguito da esecuzione) cognizione ed esecuzione vanno considerate unitariamente ai fini del calcolo della durata ragionevole.
  • Nel calcolo della durata complessiva vanno computati solo i tempi di effettiva attività giurisdizionale; i periodi intercorrenti tra la sentenza definitiva di cognizione e l'effettivo avvio dell'esecuzione non sono normalmente considerati tempi del 'processo' ai fini dell'indennizzo nazionale.
  • La durata massima ragionevole fissata dalle Sezioni Unite è pari a 2 anni, 6 mesi e 5 giorni per il processo unitario 'equa su equa'; il superamento di tale termine non comporta automaticamente l'indennizzo se l'eccedenza è modesta (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che un superamento inferiore al semestre non dà diritto all'indennizzo).
  • Per le questioni di liquidazione delle spese e dei compensi professionali il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale; la compensazione delle spese tra le parti non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di legge evidenti.
  • La quantificazione dei compensi che rispetta le soglie 'normali' previste dal D.M. n.55/2014 non richiede motivazione approfondita; è necessaria motivazione solo in caso di superamento di tali limiti.
  • Eventuali ritardi non indennizzati in sede nazionale (es. periodo tra sentenza e avvio esecuzione) possono eventualmente essere valutati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo se non esiste rimedio interno adeguato.

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