Cassazione Civile, Sentenza n. 17778/2020 del 26/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'equo indennizzo ex Legge n.89/2001 per l'irragionevole durata di un "processo presupposto" (azione iniziata il 26/06/2010 e conclusa il 19/12/2012) e sosteneva che, ai fini del calcolo della durata complessiva nel caso di "equa su equa" (cognizione + esecuzione), dovesse essere computato anche il periodo intercorso tra la sentenza di merito e l'avvio dell'esecuzione (notifica del precetto 12/03/2014 e assegnazione somme 02/10/2014). Contestualmente la ricorrente censurava la liquidazione delle spese di lite e la loro composizione tra minimi e massimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha confermato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudizio di cognizione e quello di esecuzione vanno considerati unitariamente ("equa su equa") con una durata massima ragionevole pari a 2 anni, 6 mesi e 5 giorni, ma ha precisato che nel conteggio vanno considerati solo i tempi di effettiva attività giurisdizionale e non i periodi intercorrenti tra la conclusione del giudizio di cognizione e l'inizio dell'esecuzione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva calcolato una durata complessiva di 2 anni, 8 mesi e 25 giorni; il superamento della durata massima, essendo inferiore al semestre, non dava diritto all'indennizzo. Il ricorso incidentale del Ministero è stato assorbito. La Cassazione ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha precisato che non sussisteva l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, c.1-quater del D.P.R. n.115/2002 come modificato.
Norme richiamate
Legge n.89/2001 (equo indennizzo per la durata ragionevole del processo)
Disciplina il diritto all'indennizzo per la ragionevole durata del processo; applicata alla fattispecie "equa su equa" per valutare se sussiste il diritto all'indennizzo.
Legge n.69/2001, art.5-ter
Norma procedurale invocata per l'opposizione al decreto della Corte d'appello; richiamata nel procedimento di impugnazione.
Codice di procedura civile, artt.91 e 92
Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio; la Corte osserva che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e non sindacabile in Cassazione se non vi è soccombenza reciproca.
D.M. n.55/2014, art.4
Fornisce parametri normali per aumenti e diminuzioni delle voci di compenso professionale; la Corte ritiene che la motivazione è necessaria solo in caso di superamento di tali soglie 'normali'.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater (introdotto da Legge n.228/2012, art.1, c.17)
Norma che prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in alcune ipotesi; la Corte ha ritenuto non applicabile tale obbligo nel presente giudizio di equa riparazione.
Cass. Sez. U., Sentenza n.6312/2014 (Sezioni Unite)
Principio della considerazione unitaria del giudizio di cognizione e di esecuzione ('equa su equa') ai fini del calcolo della durata ragionevole.
Cass. Sez. U., Sentenza n.9142/2016
Precedente principio che richiedeva la tempestiva attivazione della parte dopo la conclusione del giudizio di cognizione (entro sei mesi) per considerare unitariamente i due gradi; tale principio è stato superato dalle Sezioni Unite richiamate nella sentenza impugnata.
Cass. Sez. U., Sentenza n.19885 (citata dal collegio)
Giurisprudenza richiamata quale riferimento per la compensazione integrale delle spese tra le parti nel presente giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel caso di "equa su equa" (indennizzo per la durata di un giudizio presupposto seguito da esecuzione) cognizione ed esecuzione vanno considerate unitariamente ai fini del calcolo della durata ragionevole.
- Nel calcolo della durata complessiva vanno computati solo i tempi di effettiva attività giurisdizionale; i periodi intercorrenti tra la sentenza definitiva di cognizione e l'effettivo avvio dell'esecuzione non sono normalmente considerati tempi del 'processo' ai fini dell'indennizzo nazionale.
- La durata massima ragionevole fissata dalle Sezioni Unite è pari a 2 anni, 6 mesi e 5 giorni per il processo unitario 'equa su equa'; il superamento di tale termine non comporta automaticamente l'indennizzo se l'eccedenza è modesta (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che un superamento inferiore al semestre non dà diritto all'indennizzo).
- Per le questioni di liquidazione delle spese e dei compensi professionali il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale; la compensazione delle spese tra le parti non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di legge evidenti.
- La quantificazione dei compensi che rispetta le soglie 'normali' previste dal D.M. n.55/2014 non richiede motivazione approfondita; è necessaria motivazione solo in caso di superamento di tali limiti.
- Eventuali ritardi non indennizzati in sede nazionale (es. periodo tra sentenza e avvio esecuzione) possono eventualmente essere valutati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo se non esiste rimedio interno adeguato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17767/2020 del 26/08/2020
- Sentenza civile · 26 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17768/2020 del 26/08/2020
- Sentenza civile · 26 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17769/2020 del 26/08/2020
- Sentenza civile · 26 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17770/2020 del 26/08/2020
- Sentenza civile · 26 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17771/2020 del 26/08/2020
- Sentenza civile · 26 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17772/2020 del 26/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →