Cassazione Civile, Sentenza n. 17771/2020 del 26/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'equo indennizzo per la non ragionevole durata del processo, sostenendo che alla valutazione della durata dovessero essere sommati in modo unitario la fase di cognizione e la fase di esecuzione (considerando il procedimento come "unico ed unitario" fino al raggiungimento della soddisfazione), e che il termine di decadenza per proporre domanda dovesse decorrere in modo tale da tenere conto anche del periodo di esecuzione. Inoltre ha censurato la regolazione delle spese ritenendo giustificata la compensazione. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo in particolare l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza e contestando la competenza territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della sig.ra Cinque e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero. La Corte ha ritenuto decisiva la recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 19883/2019) secondo la quale, ai fini del computo del termine di decadenza ex art. 4 della L. n. 89/2001, la fase di cognizione e la fase esecutiva vanno considerate unitariamente quali fasi di un unico procedimento, ma il tempo intercorso tra la definitività della pronuncia di cognizione e l'effettivo avvio della fase esecutiva non va computato nella durata del processo ai fini dell'indennizzo. Ne consegue che, nel caso di specie, sommando correttamente le fasi di cognizione e di esecuzione la durata complessiva non supera il termine di ragionevolezza; pertanto la domanda di indennizzo è stata respinta. Sulle spese, la Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per l'obiettiva difficoltà interpretativa della materia.
Norme richiamate
Legge n. 89/2001 (legge Pinto)
art. 2; art. 3, co. 1; art. 4
La Corte ha richiamato la L. n. 89/2001 nella prospettiva interpretativa fornita dalle Sezioni Unite: la durata dell'intero procedimento va valutata sommando cognizione ed esecuzione, ma il periodo intercorso tra la definitività della sentenza di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non si computa come tempo del processo ai fini dell'indennizzo; il termine di decadenza di cui all'art. 4, ove rilevante, è regolato dalla puntualizzazione delle Sezioni Unite (vedi sent. n. 19883/2019)
Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. n. 19883/2019
Principale riferimento interpretativo: stabilisce che ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 L. 89/2001 la fase di cognizione e quella esecutiva vanno considerate unitariamente, ma il tempo fra definitività della cognizione e inizio dell'esecuzione non è computabile come tempo del processo; inoltre chiarisce che il ritardo nell'esecuzione può costituire un pregiudizio autonomo eventualmente rimediabile in sede CEDU
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 6312/2014
Richiamata dalla Corte d'appello di Firenze in motivazione; usata come riferimento giurisprudenziale sul computo della durata processuale e sul rapporto tra fasi processuali, ma la Cassazione ha dato prevalenza alla più recente precisazione delle SS.UU. 19883/2019
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamata a supporto del principio di effettività della tutela giurisdizionale; la giurisprudenza CEDU è stata citata (es. Cocchiarella, Di Pede) per sostenere che l'esecuzione rende concreta la pronuncia di merito, ma la Corte di cassazione ha distinto la tutela interna dell'indennizzo da eventuali rimedi internazionali per ritardi esecutivi
Art. 133 cod. proc. civ.
co. 2 (menzione dei 5 giorni)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un maggior termine di decorrenza; la Corte non ha accolto l'argomento nella sostanza delle sue richieste rispetto al computo complessivo della durata
Art. 14 d.l. n. 669/1996
Citato dalla ricorrente per ricordare il termine dilatorio di 120 giorni concesso alla P.A.; la Corte non ha ritenuto determinante tale circostanza per ribaltare il giudizio sulla durata complessiva ai fini dell'indennizzo
Artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e D.M. n. 55/2014
Norme richiamate sulla regolazione delle spese di lite; la Corte, rilevata l'obiettiva difficoltà interpretativa della questione, ha deciso per la compensazione delle spese tra le parti
Art. 11 cod. proc. (richiamato dal Ministero)
art. 11 cod. proc. pen. (nella impugnazione)
Il Ministero ha contestato la competenza territoriale richiamando norme sulla competenza; la Corte ha rigettato la censura di incompetenza, ritenendo infondata la censura di merito sulla competenza nel contesto della controversia
Massime di principio
- Ai fini dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 la durata rilevante va valutata sommando la fase di cognizione e la fase di esecuzione come fasi di un unico procedimento, ma non si computa il tempo intercorso tra la definitività della sentenza di cognizione e l'effettivo avvio dell'esecuzione
- Il termine di decadenza per proporre la domanda ex art. 4 L. n. 89/2001 decorre in relazione alla definitività della fase esecutiva (secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite 19883/2019), e non necessariamente dalla definitività della sola fase di cognizione
- Il ritardo della P.A. nell'avviare l'esecuzione, seppure rilevante sul piano dell'effettività della tutela, può costituire un autonomo pregiudizio che, in assenza di rimedio interno soddisfacente, può essere valutato dalla Corte EDU; non sempre ciò determina automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo Pinto a livello nazionale
- Le questioni di competenza territoriale e la diversa interpretazione di norme processuali possono dar luogo a profili di obiettiva difficoltà interpretativa: in tali casi è comune la compensazione delle spese di giudizio
- Prima di promuovere azioni per indennizzo conviene accertare con attenzione le date: definitività della pronuncia di cognizione, data di notifica del precetto o di inizio dell'esecuzione, e i termini di decadenza previsti dalla legge e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
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