Cassazione Civile, Sentenza n. 17772/2020 del 26/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata del processo; controversia sul fatto se la fase esecutiva debba essere computata unitariamente con la fase di cognizione ai fini del calcolo della durata ragionevole e del termine decadenziale per proporre il ricorso, nonché contestazione del regolamento delle spese processuali
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Accardi. Ha ritenuto applicabile il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 19883/2019): la fase di cognizione e la successiva fase esecutiva vanno considerate unitariamente ai fini del termine decadenziale previsto dalla L. n. 89/2001, ma non si deve conteggiare, nella durata complessiva del "processo", il tempo intercorso tra la definitività della sentenza di cognizione e l'effettivo inizio dell'esecuzione (periodo di inerzia del vincitore). Sul merito la Corte ha condiviso il computo della Corte d'appello di Firenze che, sommando la durata della cognizione e della fase esecutiva così come concretamente svoltesi, ha ritenuto non superata la ragionevole durata; pertanto la domanda è stata rigettata. Il ricorso incidentale del Ministero è stato assorbito. Per l'oggettiva difficoltà interpretativa le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Legge n. 89/2001
art. 2; art. 3, co.1; art. 4
La Corte ha applicato la normativa sull'equo indennizzo considerando la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la cognizione e l'esecuzione sono rilevanti unitariamente per il termine decadenziale ma il periodo tra la definitività della cognizione e l'avvio dell'esecuzione non costituisce tempo del processo ai fini del calcolo della durata ragionevole
Sezioni Unite - Corte di cassazione
Principio di diritto richiamato: il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 4 L. 89/2001 decorre dalla definitività della fase esecutiva; tuttavia il tempo intercorso tra la fine della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non si computa nella durata del "processo" ai fini dell'indennizzo
Codice di procedura civile
art. 133, co. 2; artt. 91 e 92
Art. 133 richiamato relativamente ai termini e ai giorni aggiuntivi; artt. 91 e 92 invocati nella contestazione sulle spese, la Corte ha però ritenuto non fondata la censura di merito e non ha ritenuto di discostarsi dalla decisione di merito
Codice di procedura penale
Richiamato dal Ministero per sostenere questioni di competenza territoriale (collegamento tra giudizio presupposto e fase esecutiva); la Corte non ha accolto la censura sull'incompetenza della Corte d'appello di Firenze
D.M. n. 55/2014
Richiamato nella contestazione sulle spese processuali; la Corte non ha ritenuto fondata la richiesta di compensazione basata su tale decreto
D.L. n. 669/1996
Richiamato in relazione al termine dilatorio concesso alla P.A. per l'adempimento; non ha inciso sull'esito favorevole alla P.A. nella valutazione complessiva dei tempi
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
La Corte ha richiamato il principio di effettività della tutela ex CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU (es. Cocchiarella, Di Pede) in tema di rilievo dell'esecuzione quale momento decisivo per l'effettività della tutela
Giurisprudenza della Corte EDU
Cocchiarella c. Italia; Di Pede c. Italia
Precedenti indicati a sostegno del principio per cui la fase esecutiva rende effettiva la pronuncia di merito; tuttavia la Corte di legittimità ha distinto l'effettività (che giustifica attenzione all'esecuzione) dal computo del "tempo del processo" ai fini dell'indennizzo
Corte di cassazione
Citata dal ricorrente come orientamento favorevole alla unità di valutazione delle fasi processuali; la Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha però delineato limiti a tale unità per quanto riguarda il computo della durata
Corte costituzionale
Richiamata nel contesto delle modifiche normative e del quadro interpretativo che ha portato le Sezioni Unite a chiarire la decorrenza del termine decadenziale
Massime di principio
- Per la valutazione dell'equo indennizzo ex L. 89/2001 la fase di cognizione e la fase esecutiva devono essere considerate nell'unità del procedimento ai fini del termine decadenziale previsto dalla legge, ma il tempo intercorso tra la definitività della decisione di cognizione e l'effettivo inizio dell'esecuzione non va computato nella "durata del processo" ai fini dell'indennizzo
- Se lo Stato non adempie spontaneamente, l'inizio concreto dell'azione esecutiva è rilevante per fissare la durata da valutare; ritardi dell'attore nella promozione dell'esecuzione possono non aggravare la durata del "processo" ai fini dell'indennizzo
- Eventuali ritardi o inerzia che si verifichino tra la fine della cognizione e l'avvio dell'esecuzione possono costituire autonomo pregiudizio eventualmente valutabile dalla Corte EDU, ma non necessariamente rilevante per il calcolo dell'indennizzo interno ex L. 89/2001
- Il termine decadenziale per proporre il ricorso per equo indennizzo va valutato con attenzione: le Sezioni Unite hanno chiarito che esso decorre dalla definitività della fase esecutiva quando questa è intrapresa; pertanto è fondamentale verificare le date di definitività e di avvio dell'esecuzione
- Sulle questioni di competenza territoriale va verificata la normativa primaria (art. 3 L. 89/2001 e richiamo all'art. 11 c.p.p. come richiamato dalle parti) e la concreta articolazione del procedimento presupposto e della fase esecutiva: obiezioni di incompetenza vanno sollevate tempestivamente e motivate con riferimento alla normativa applicabile
- In caso di incertezze interpretative oggettive su punti giuridici rilevanti, è frequente che la Corte compensi le spese di lite; pertanto, anche vittorie parziali o questioni complesse possono portare a compensazione delle spese
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