Cassazione Civile, Sentenza n. 17767/2020 del 26/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condominio ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello che aveva riconosciuto all'amministratore Ruffinengo un credito di euro 9.990,55 per somme anticipate e aveva respinto la domanda riconvenzionale relativa al prelievo di euro 5.090 dal conto condominiale. Il ricorso per cassazione era fondato su sei motivi, ma è stato valutato dalla Corte esclusivamente sotto il profilo formale della correttezza dell'atto di impugnazione in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché mancava la prevista esposizione sommaria e sintetica dei fatti (art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4): il ricorrente si era limitato a riversare in motivi del ricorso gli atti di merito senza fornire una sintesi chiara della vicenda e senza rendere intelligibili le censure, omettendo peraltro di esporre le difese avverse. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il condominio è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione (euro 2.500 più 200 di esborsi) con distrazione in favore dell'avv. Sabrina Todaro; è stata altresì disposta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002, come modificato dalla legge n.228/2012.
Norme richiamate
art. 366 cod. proc. civ. (nn. 3 e 4)
Richiede l'esposizione sommaria dei fatti della causa e l'esposizione dei motivi di cassazione; la Corte interpreta tali requisiti come vincolanti e sanziona con l'inammissibilità il ricorso che non renda intellegibile la vicenda sostanziale e processuale e i motivi di censura
art. 3, comma 2, codice del processo amministrativo (richiamato come principio di chiarezza e sinteticità)
La Corte utilizza il principio di redazione chiara e sintetica degli atti (originariamente del processo amministrativo) come criterio generale di diritto processuale applicabile anche nel processo civile per valutare la chiarezza e la sinteticità del ricorso
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, co. 1-quater (introdotto dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012)
Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di ricorso principale; la Corte ha disposto l'applicazione di tale disposizione nei confronti del ricorrente
art. 24 Cost., art. 111 Cost., art. 6 CEDU (citati a supporto dei principi di giusto processo e tutela della difesa)
Richiamati per sottolineare l'esigenza di garantire il diritto di difesa e il giusto processo attraverso atti processuali chiari e non inutilmente prolissi; la mancata chiarezza può ledere tali garanzie e giustificare la sanzione di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione occorre fornire una sintesi chiara e sintetica dei fatti sostanziali e processuali rilevanti: non basta allegare o riprodurre integralmente gli atti di merito; la Corte ha bisogno di un quadro comprensibile per valutare le censure
- Bisogna esporre esplicitamente anche le difese avversarie principali e collegare i fatti ai motivi di cassazione: l'omissione delle difese contrapposte può rendere il ricorso incomprensibile e quindi inammissibile
- Le censure vanno formulate in modo autonomo e intellegibile; evitare ripetizioni e materiale superfluo che ostacolino l'individuazione delle ragioni di diritto invocate
- Sotto il profilo sostanziale (anche se non deciso in questa pronuncia di legittimità), l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea può comportare riconoscimento del credito dell'amministratore in assenza di specifiche contestazioni; tuttavia ogni prelievo dal conto condominiale dopo la cessazione del mandato richiede adeguata giustificazione e prova della legittimità
- In caso di incertezza procedurale nella redazione del ricorso, valutare preventivamente integrazioni o sintesi redazionali: la mancata conformità ai requisiti formali può comportare l'estinzione del rimedio giurisdizionale indipendentemente dal merito della controversia
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