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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17770/2020 del 26/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento dell'equo indennizzo per ragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89/2001. Dopo la sentenza di condanna della Corte di cassazione la ricorrente ha avviato l'esecuzione (precetto e pignoramento) ma la Corte d'appello di Firenze ha annullato il decreto ingiuntivo del Consigliere designato, ha dichiarato la decadenza dalla domanda per mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla L. n. 89/2001 e ha rilevato incompetenza territoriale a favore della Corte d'Appello di Perugia, condannando la ricorrente alle spese. In cassazione la ricorrente deduceva che la fase di cognizione e la fase esecutiva debbono essere considerate unitariamente ai fini dell'indennizzo e della decorrenza del termine semestrale, nonchè che la corte locale avrebbe dovuto declinare la competenza e non respingere la domanda; il Ministero contestava la mancata applicazione dell'art. 4 L. 89/2001 e sosteneva la decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, applicando i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 19883/2019): la fase di cognizione che ha accertato il diritto all'indennizzo va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. 89/2001, con la precisazione che il periodo intercorso tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non va computato come tempo del processo ai fini della durata complessiva; perciò la decisione impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, anche per il regolamento delle spese. Il terzo motivo relativo alle spese è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del Ministero è stato rigettato.

Norme richiamate

  • L. n. 89/2001

    La Corte ha interpretato l'art. 4 nel senso che, dopo le modifiche legislative e le indicazioni della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, la fase di cognizione e quella esecutiva vanno considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine semestrale per proporre il ricorso; il termine decorre dalla definitività della fase esecutiva, mentre il tempo intermedio tra cognizione e inizio dell'esecuzione non è computabile nel tempo del processo ai fini della durata

  • Codice di procedura civile

    art. 11, art. 38, art. 50, art. 91, art. 92, art. 133

    Art. 11 richiamato in relazione alla determinazione della competenza territoriale (la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che il giudice competente fosse Perugia); artt. 91-92 e d.m. n.55/2014 richiamati rispetto al regolamento delle spese, che sono state riaperte e rinviate al giudice di rinvio; art. 133 citato nei ragionamenti relativi ai termini per l'esecuzione

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sentenza n. 19883 del 23/07/2019

    Principio applicato dalla Corte: la fase di cognizione e quella esecutiva devono essere considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. 89/2001; precisa inoltre che il periodo tra la definitività della cognizione e l'avvio dell'esecuzione non costituisce 'tempo del processo' ai fini della durata complessiva

  • Corte costituzionale

    Richiamata per gli effetti delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012 sull'articolazione del termine di decadenza e sul testo applicabile dell'art. 4 L. 89/2001

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Riferimento alla garanzia di effettività della tutela giudiziaria (diritto a un giusto processo) utilizzato dalla ricorrente come argomento a sostegno della valutazione unitaria delle fasi processuali quando sia necessario ottenere la soddisfazione del credito

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione delle spese di giudizio; la Cassazione ha rinviato la decisione al giudice di rinvio anche per il regolamento delle spese

Massime di principio

  • Ai fini del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. 89/2001 per proporre il ricorso per equa riparazione, la fase di cognizione e la fase esecutiva vanno considerate unitariamente: il termine utile può decorrere dalla definitività dell'atto che segna l'inizio della fase esecutiva
  • Il periodo tra la definitività della decisione di cognizione e l'avvio dell'esecuzione non viene computato come 'tempo del processo' ai fini della valutazione della durata complessiva, ma può rilevare ai fini di un danno da ritardo nell'esecuzione che andrà valutato separatamente
  • In caso di incompetenza territoriale, il giudice dovrebbe, se del caso, declinare la competenza indicando il giudice competente; la formula processuale adottata (annullamento o rigetto) può influire sulle conseguenze procedurali e sulle spese
  • Se si intende far valere il diritto all'indennizzo e ottenere soddisfazione, è prudente iniziare tempestivamente l'esecuzione dopo la definitività della sentenza di condanna allo scopo di non incorrere in questioni di decadenza o di difficoltà nel coordinamento delle fasi processuali
  • Le questioni relative alle spese e alla loro liquidazione possono essere riaperte dal giudice di rinvio: chi impugna deve predisporre deduzioni specifiche e prova dei criteri di liquidazione ritenuti illegittimi o sproporzionati

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