Cassazione Civile, Sentenza n. 17770/2020 del 26/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il pagamento dell'equo indennizzo per ragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89/2001. Dopo la sentenza di condanna della Corte di cassazione la ricorrente ha avviato l'esecuzione (precetto e pignoramento) ma la Corte d'appello di Firenze ha annullato il decreto ingiuntivo del Consigliere designato, ha dichiarato la decadenza dalla domanda per mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla L. n. 89/2001 e ha rilevato incompetenza territoriale a favore della Corte d'Appello di Perugia, condannando la ricorrente alle spese. In cassazione la ricorrente deduceva che la fase di cognizione e la fase esecutiva debbono essere considerate unitariamente ai fini dell'indennizzo e della decorrenza del termine semestrale, nonchè che la corte locale avrebbe dovuto declinare la competenza e non respingere la domanda; il Ministero contestava la mancata applicazione dell'art. 4 L. 89/2001 e sosteneva la decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, applicando i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 19883/2019): la fase di cognizione che ha accertato il diritto all'indennizzo va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. 89/2001, con la precisazione che il periodo intercorso tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non va computato come tempo del processo ai fini della durata complessiva; perciò la decisione impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, anche per il regolamento delle spese. Il terzo motivo relativo alle spese è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del Ministero è stato rigettato.
Norme richiamate
L. n. 89/2001
La Corte ha interpretato l'art. 4 nel senso che, dopo le modifiche legislative e le indicazioni della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, la fase di cognizione e quella esecutiva vanno considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine semestrale per proporre il ricorso; il termine decorre dalla definitività della fase esecutiva, mentre il tempo intermedio tra cognizione e inizio dell'esecuzione non è computabile nel tempo del processo ai fini della durata
Codice di procedura civile
art. 11, art. 38, art. 50, art. 91, art. 92, art. 133
Art. 11 richiamato in relazione alla determinazione della competenza territoriale (la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che il giudice competente fosse Perugia); artt. 91-92 e d.m. n.55/2014 richiamati rispetto al regolamento delle spese, che sono state riaperte e rinviate al giudice di rinvio; art. 133 citato nei ragionamenti relativi ai termini per l'esecuzione
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sentenza n. 19883 del 23/07/2019
Principio applicato dalla Corte: la fase di cognizione e quella esecutiva devono essere considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. 89/2001; precisa inoltre che il periodo tra la definitività della cognizione e l'avvio dell'esecuzione non costituisce 'tempo del processo' ai fini della durata complessiva
Corte costituzionale
Richiamata per gli effetti delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012 sull'articolazione del termine di decadenza e sul testo applicabile dell'art. 4 L. 89/2001
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Riferimento alla garanzia di effettività della tutela giudiziaria (diritto a un giusto processo) utilizzato dalla ricorrente come argomento a sostegno della valutazione unitaria delle fasi processuali quando sia necessario ottenere la soddisfazione del credito
D.M. n. 55/2014
Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione delle spese di giudizio; la Cassazione ha rinviato la decisione al giudice di rinvio anche per il regolamento delle spese
Massime di principio
- Ai fini del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. 89/2001 per proporre il ricorso per equa riparazione, la fase di cognizione e la fase esecutiva vanno considerate unitariamente: il termine utile può decorrere dalla definitività dell'atto che segna l'inizio della fase esecutiva
- Il periodo tra la definitività della decisione di cognizione e l'avvio dell'esecuzione non viene computato come 'tempo del processo' ai fini della valutazione della durata complessiva, ma può rilevare ai fini di un danno da ritardo nell'esecuzione che andrà valutato separatamente
- In caso di incompetenza territoriale, il giudice dovrebbe, se del caso, declinare la competenza indicando il giudice competente; la formula processuale adottata (annullamento o rigetto) può influire sulle conseguenze procedurali e sulle spese
- Se si intende far valere il diritto all'indennizzo e ottenere soddisfazione, è prudente iniziare tempestivamente l'esecuzione dopo la definitività della sentenza di condanna allo scopo di non incorrere in questioni di decadenza o di difficoltà nel coordinamento delle fasi processuali
- Le questioni relative alle spese e alla loro liquidazione possono essere riaperte dal giudice di rinvio: chi impugna deve predisporre deduzioni specifiche e prova dei criteri di liquidazione ritenuti illegittimi o sproporzionati
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