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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1996

Regolamento (UE) 2025/1996 del Consiglio, del 29 settembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

Normativa europea32025R1996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2025/202, aggiornando le possibilità di pesca per taluni stock ittici alla luce di nuovi pareri scientifici del CIEM e di modifiche connesse alla gestione del tonno rosso. Vengono rivisti il TAC dell'acciuga, il TAC dello scampo e alcuni contingenti/condizioni speciali relativi al tonno rosso, inclusi limiti per la pesca costiera artigianale francese e la ripartizione di talune quote. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2025, con entrata in vigore immediata alla pubblicazione per evitare interruzioni delle attività di pesca.

Modifica del regolamento (UE) 2025/202 sulle possibilità di pesca 2025-2026 per acciuga, scampo e tonno rosso, con adeguamento di TAC, contingenti e condizioni speciali.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti autorizzati alla pesca nell'ambito dei contingenti e delle possibilità di pesca fissati dal regolamento (UE) 2025/202, in particolare ai pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e, per le specie interessate, in determinate acque non dell'Unione. Incide in modo specifico su acciuga nella sottozona CIEM 9W e 10, scampo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e, e tonno rosso nell'Oceano Atlantico a est di 45° O e nel Mediterraneo. Le modifiche rilevano per gli Stati membri cui sono assegnate le quote, con particolare impatto su Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Italia, Cipro, Malta e Croazia. Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2025; per alcune parti legate all'acciuga il periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Modifica delle possibilità di pesca per il 2025-2026

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2025/202, aggiornando alcune possibilità di pesca per il 2025 e il 2026 alla luce di nuovi pareri scientifici del CIEM e di modifiche intervenute nella disciplina del tonno rosso. La logica dell'intervento è di adeguare i TAC e le condizioni di sfruttamento degli stock interessati, garantendo continuità operativa al settore della pesca.

Contesto e finalità della modifica

I considerando spiegano che la modifica si rende necessaria per tenere conto dei pareri scientifici pubblicati e degli esiti delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. In particolare, viene richiamato il nuovo parere del CIEM sull'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a e il parere riveduto sullo scampo nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Viene inoltre considerata la modifica del quadro di gestione del tonno rosso introdotta dal regolamento delegato (UE) 2025/837, che ha inserito deroghe per il Golfo del Leone nel regolamento (UE) 2023/2053.

Acciuga: fissazione del TAC definitivo

Il regolamento (UE) 2025/202 aveva fissato provvisoriamente un TAC di 7 182 tonnellate per l'acciuga nella parte occidentale della sottozona 9 e nella sottozona 10 CIEM, in attesa del parere scientifico del CIEM. Dopo la pubblicazione del parere del 20 giugno 2025, il presente regolamento stabilisce il TAC definitivo per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

La tabella 2 dell'allegato IA, parte A, viene sostituita e prevede:

  • Spagna: 2 287 tonnellate
  • Portogallo: 20 584 tonnellate
  • Unione: 22 871 tonnellate
  • TAC complessivo: 22 871 tonnellate

La misura è qualificata come TAC analitico.

Scampo: aggiornamento del TAC sulla base del parere riveduto del CIEM

Il considerando relativo allo scampo richiama il parere del CIEM del 31 ottobre 2024, che indicava un tetto di 3 502 tonnellate, e il successivo parere riveduto del 6 maggio 2025, che sostituisce il precedente e riduce la raccomandazione a 2 601 tonnellate. Poiché il regolamento (UE) 2025/202 aveva fissato il TAC sulla base del primo parere, il nuovo atto ne dispone l'adeguamento in conformità al regolamento (UE) 2019/472.

La tabella 9 dell'allegato IA, parte A, è sostituita con questi valori:

  • Spagna: 133 tonnellate
  • Francia: 2 082 tonnellate
  • Unione: 2 215 tonnellate
  • TAC: 2 601 tonnellate

Tonno rosso: aggiornamento delle quote e delle condizioni speciali

Una parte centrale dell'intervento riguarda il tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Oceano Atlantico a est di 45° O e nel Mediterraneo. La modifica recepisce le deroghe introdotte dal regolamento delegato (UE) 2025/837 per il Golfo del Leone e adegua di conseguenza il numero massimo di pescherecci francesi autorizzati alla pesca costiera artigianale del tonno rosso e il contingente francese corrispondente.

La tabella 12 dell'allegato ID viene sostituita e aggiorna la ripartizione del TAC tra gli Stati membri, tra cui:

  • Cipro: 195,17 tonnellate
  • Grecia: 350,95 tonnellate
  • Spagna: 7 161,64 tonnellate
  • Francia: 7 132,06 tonnellate
  • Croazia: 1 127,25 tonnellate
  • Italia: 5 628,97 tonnellate
  • Malta: 450,68 tonnellate
  • Portogallo: 650,83 tonnellate
  • Altri Stati membri: 80,60 tonnellate
  • Unione: 22 778,15 tonnellate
  • TAC: 40 570,00 tonnellate

Sono inoltre confermate o disciplinate condizioni speciali per diverse categorie di catture e per gli specifici pescherecci indicati nell'allegato VI.

Numero massimo di pescherecci per la pesca costiera artigianale del tonno rosso

L'allegato VI, punto 2, è sostituito e fissa il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo.

La ripartizione è la seguente:

  • Spagna: 364 pescherecci
  • Francia: 149 pescherecci
  • Italia: 30 pescherecci
  • Cipro: 20 pescherecci
  • Malta: 54 pescherecci
  • Unione: 693 pescherecci

Per la Francia, il testo precisa che almeno 9 pescherecci devono operare nel Golfo del Leone. La nota indica inoltre che il numero può aumentare se un peschereccio a cianciolo è sostituito da più pescherecci con palangaro, fino a un massimo di 10.

Condizioni speciali e ripartizioni di cattura per il tonno rosso

Il regolamento conserva e aggiorna le condizioni speciali che accompagnano i contingenti del tonno rosso. Tra le principali:

  • per le catture effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano limiti di cattura specifici pari a Spagna 143,23 tonnellate, Francia 285,28 tonnellate, Italia 112,58 tonnellate, Cipro 3,90 tonnellate, Malta 9,01 tonnellate, per un totale Unione di 554,00 tonnellate;
  • di queste catture francesi, il 50% può essere pescato soltanto nel Golfo del Leone;
  • per i pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1 e punto 3, restano previste altre ripartizioni speciali, nonché casi di esclusione di alcuni Stati membri o di imputazione separata delle catture accessorie;
  • per la Croazia è confermata la quota destinata all'allevamento, pari a 1 014,53 tonnellate, nell'ambito del contingente speciale BFT/*8303F.

Il testo richiama anche alcune condizioni di non applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 per specifici casi, oltre al trasferimento di 200 tonnellate dall'Islanda all'Unione.

Decorrenza, efficacia e applicazione retroattiva

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione decorre tuttavia dal 1° gennaio 2025, con effetto retroattivo. Il considerando finale giustifica tale scelta con l'urgenza di evitare interruzioni delle attività di pesca e con la necessità di allineare i periodi di riferimento dei TAC già modificati.

Portata pratica per operatori e consulenti

Per gli operatori della pesca e per i professionisti che li assistono, il regolamento ha un impatto immediato sulla gestione delle quote 2025 e sulla programmazione delle attività di cattura e di controllo amministrativo. È particolarmente rilevante la necessità di verificare:

  • la capienza residua dei TAC aggiornati;
  • la corretta imputazione delle catture ai contingenti nazionali e alle condizioni speciali;
  • la conformità delle attività dei pescherecci autorizzati, soprattutto per il tonno rosso nel Mediterraneo e nel Golfo del Leone;
  • l'adeguamento delle autorizzazioni e dei monitoraggi interni alle nuove ripartizioni.

Disposizioni principali

Modifica delle possibilità di pesca del regolamento (UE) 2025/202

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati IA, parte A, ID e VI del regolamento (UE) 2025/202, secondo quanto indicato nell'allegato del nuovo regolamento.

TAC dell'acciuga (Engraulis encrasicolus) in CIEM 9W e 10

La tabella 2 dell'allegato IA, parte A, è sostituita: il TAC per l'acciuga nella zona 9W e 10 è fissato a 22 871 tonnellate, di cui 2 287 alla Spagna e 20 584 al Portogallo. Si tratta di TAC analitico.

TAC dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e

La tabella 9 dell'allegato IA, parte A, è sostituita: il TAC per lo scampo è fissato a 2 601 tonnellate, di cui 133 alla Spagna e 2 082 alla Francia; il totale Unione è 2 215 tonnellate. La modifica recepisce il parere scientifico riveduto del CIEM del 6 maggio 2025.

Tonno rosso: quote e condizioni speciali

La tabella 12 dell'allegato ID è sostituita per il tonno rosso nell'Atlantico a est di 45° O e nel Mediterraneo. Sono aggiornate le quote per Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta, Portogallo e altri Stati membri, per un TAC complessivo di 40 570,00 tonnellate e una quota Unione di 22 778,15 tonnellate. Sono previste condizioni speciali per alcune tipologie di catture, inclusa la ripartizione tra Stati membri dei limiti di cattura per i pescherecci di cui all'allegato VI.

Pesca costiera artigianale del tonno rosso nel Mediterraneo

L'allegato VI, punto 2, è sostituito: il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati alla pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è fissato a 693, ripartiti tra Spagna (364), Francia (149), Italia (30), Cipro (20), Malta (54). Per la Francia, almeno 9 pescherecci devono operare nel Golfo del Leone; il numero può aumentare se un peschereccio a cianciolo è sostituito da più pescherecci con palangaro, fino a un massimo di 10, secondo la nota dell'allegato.

Golfo del Leone e contingente francese di tonno rosso

Per la Francia è prevista una condizione speciale: del contingente assegnato ai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, 285,28 tonnellate riguardano le catture di tonno rosso di taglia 8 kg/75 cm - 30 kg/115 cm, e il 50% di tale quantità può essere pescato soltanto nel Golfo del Leone.

Decorrenza e applicazione retroattiva

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025. Il considerando giustifica l'applicazione retroattiva con l'esigenza di mantenere i periodi di riferimento dei TAC e con l'assenza di pregiudizio per certezza del diritto e legittimo affidamento, poiché i contingenti non risultano esauriti o sono aumentati.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichequote e contingentidiritto dell'unione europeapolitica comune della pesca

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