Regolamento (UE) 2025/1946
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1946 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, tramite allegato tecnico, le norme di riferimento e le specifiche applicabili ai servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati. Tali regole servono a garantire integrità, autenticità, prova dell’esistenza e accessibilità a lungo termine delle evidenze conservate, così da preservarne la validità giuridica nel tempo. La conformità alle specifiche tecniche consente la presunzione di conformità ai sensi del regolamento eIDAS e orienta la valutazione da parte degli organismi di vigilanza. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regole tecniche di esecuzione per i servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati ai sensi del regolamento eIDAS.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi fiduciari che offrono servizi di conservazione qualificati relativi a firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati, nonché agli organismi di vigilanza chiamati a valutarne la conformità ai fini della qualificazione. Il regolamento opera nell’ambito del mercato interno dell’Unione europea e riguarda le norme di riferimento e specifiche tecniche che devono essere rispettate per beneficiare della presunzione di conformità prevista dagli articoli 34, paragrafo 1-bis, e 40 del regolamento (UE) n. 910/2014. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; in materia di trattamento dati si applicano inoltre il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE, nonché il regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1946 sui servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati
Il regolamento definisce le norme tecniche di riferimento per i servizi di conservazione qualificati previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). La finalità è assicurare che, nel lungo periodo, firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati restino verificabili sotto il profilo dell’integrità, dell’autenticità, della prova dell’esistenza e dell’accessibilità, anche al mutare delle tecnologie.
Contesto e finalità
I considerando precisano che la presunzione di conformità prevista dagli articoli 34, paragrafo 1-bis, e 40 del regolamento eIDAS opera solo se il servizio rispetta le norme del presente regolamento. Le specifiche tecniche sono costruite sulle prassi consolidate dei settori interessati e includono controlli supplementari per rafforzare sicurezza, affidabilità e verificabilità nel tempo della qualifica e della validità tecnica delle firme e dei sigilli.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i prestatori di servizi fiduciari che forniscono servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati, sia come servizio autonomo sia nell’ambito di altri servizi fiduciari qualificati, come l’archiviazione elettronica qualificata. Coinvolge anche gli organismi di vigilanza, cui spetta valutare la conformità ai requisiti tecnici per il rilascio o la conferma della qualifica.
Presunzione di conformità e ruolo della vigilanza
Se il prestatore soddisfa i requisiti dell’allegato, gli organismi di vigilanza dovrebbero presumere la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e tenerne conto nella procedura di qualificazione. Il testo precisa tuttavia che il prestatore può dimostrare la conformità anche con altre pratiche, purché compatibili con il quadro eIDAS.
Requisiti tecnici per la conservazione qualificata
L’allegato impone che il servizio conservi tutte le informazioni necessarie per verificare la qualifica della firma o del sigillo, incluse quelle non pubblicamente disponibili fino alla fine del periodo di conservazione. Le informazioni conservate devono consentire, in ogni momento del periodo di conservazione, di determinare se la firma o il sigillo fosse tecnicamente idoneo, al momento della conservazione, a costituire una firma elettronica qualificata UE o un sigillo elettronico qualificato UE.
Sono inoltre richieste validazioni temporali qualificate ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 per le prove di conservazione. Le regole richiamano e adattano le norme ETSI TS 119 511 e ETSI TS 119 172-4, con riferimento anche ai meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA.
Sicurezza crittografica e gestione delle chiavi
Quando il prestatore firma, anche solo in parte, una prova di conservazione, la chiave privata deve essere custodita e utilizzata all’interno di un dispositivo crittografico sicuro certificato. Sono ammessi:
- Common Criteria / ISO/IEC 15408 o Common Criteria CC:2022, parti 1-5, con livello EAL 4 o superiore;
- EUCC con livello EAL 4 o superiore;
- fino al 31 dicembre 2030, FIPS PUB 140-3 livello 3.
La certificazione deve riguardare un obiettivo di sicurezza o un profilo di protezione coerente con l’analisi dei rischi. Se il dispositivo beneficia di certificazione EUCC, deve essere configurato e utilizzato in conformità a tale certificazione. Le copie di backup delle chiavi private devono essere protette dal dispositivo sicuro prima della memorizzazione esterna, e l’esportazione/importazione verso un altro dispositivo sicuro è consentita solo in modo sicuro e coerente con le certificazioni applicabili.
Risorse umane, rete e sicurezza operativa
Il personale in ruoli di fiducia e, se del caso, i subcontraenti devono possedere competenze, esperienza e qualifiche adeguate, da acquisire tramite formazione, credenziali formali, esperienza pratica o combinazione delle due. È richiesto un aggiornamento periodico almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza attuali.
Sul piano della sicurezza di rete, il regolamento impone:
- scansioni delle vulnerabilità almeno una volta a trimestre;
- test di penetrazione almeno una volta all’anno;
- firewall configurati per bloccare protocolli e accessi non necessari al funzionamento del prestatore.
Cessazione del servizio e continuità operativa
Il piano di cessazione del prestatore di servizi fiduciari deve conformarsi ai requisiti fissati dagli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014. Ciò assicura che anche la fase di uscita del servizio sia governata da standard tecnici definiti a livello unionale.
Verifica dell’applicabilità tecnica e convalida delle firme
Per la parte relativa alla convalida, l’allegato modifica alcuni riferimenti tecnici di ETSI TS 119 172-4 e stabilisce regole specifiche sui vincoli di revoca. La disciplina differenzia il trattamento dei certificati che rappresentano un’ancora di fiducia da quelli che non la rappresentano, con conseguenze diverse sull’uso dei RevocationCheckingConstraints e dei RevocationFreshnessConstraints.
Le applicazioni di convalida della firma devono essere conformi a ETSI TS 119 101. Inoltre, se uno dei controlli del processo di verifica dell’applicabilità tecnica non supera la verifica, il processo si interrompe e la firma viene classificata come tecnicamente indeterminata, senza poter essere qualificata né come firma elettronica qualificata UE né come sigillo elettronico qualificato UE; l’esito deve essere riportato nella relazione di verifica.
Dati personali, consultazioni e rapporto con altri atti
Il regolamento precisa che il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito delle sue attività è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva 2002/58/CE. Per le istituzioni e gli organismi dell’Unione si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato, e le misure adottate risultano conformi al parere del comitato competente ai sensi del regolamento eIDAS.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Norme di riferimento e specifiche tecniche
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene le norme di riferimento e le specifiche tecniche ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 910/2014. L’allegato adatta in particolare le norme ETSI TS 119 511 V1.1.1 e ETSI TS 119 172-4 V1.1.1, con ulteriori riferimenti tecnici vincolanti.
Presunzione di conformità e valutazione da parte degli organismi di vigilanza
I considerando chiariscono che, se il prestatore di servizi fiduciari rispetta i requisiti dell’allegato, gli organismi di vigilanza dovrebbero presumere la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e tenerne conto per il riconoscimento o la conferma della qualifica del servizio. La presunzione opera solo entro i limiti delle norme fissate dal presente regolamento.
Controlli crittografici, dispositivi sicuri e certificazioni
L’allegato prescrive requisiti tecnici per i controlli crittografici e l’uso di dispositivi crittografici sicuri. Se il prestatore firma, in tutto o in parte, una prova di conservazione, la chiave privata deve essere detenuta e usata in un dispositivo certificato secondo Common Criteria/ISO/IEC 15408 con livello EAL 4 o superiore, oppure secondo EUCC con livello EAL 4 o superiore; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2030, è ammesso FIPS PUB 140-3 livello 3. Le copie di backup delle chiavi devono essere protette prima della memorizzazione esterna al dispositivo, e l’esportazione/importazione tra dispositivi sicuri è ammessa solo se effettuata in modo sicuro e conforme alle rispettive certificazioni.
Requisiti di conservazione e prove tecniche
Per il servizio di conservazione qualificato, l’allegato impone di conservare tutte le informazioni necessarie a verificare la qualifica della firma o del sigillo non disponibili pubblicamente fino al termine del periodo di conservazione. Le informazioni conservate devono consentire, in qualsiasi momento, di determinare se la firma o il sigillo fosse tecnicamente idoneo, al momento della conservazione, a essere una firma elettronica qualificata UE o un sigillo elettronico qualificato UE. Le validazioni temporali impiegate nelle prove di conservazione devono essere validazioni temporali qualificate ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014.
Risorse umane, formazione e aggiornamento
Il personale del prestatore di servizi fiduciari che opera in ruoli di fiducia, e ove applicabile i subcontraenti in tali ruoli, deve soddisfare i requisiti di competenza, esperienza e qualifiche tramite formazione e credenziali formali, esperienza effettiva o una combinazione delle due. La conformità include aggiornamenti periodici almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza vigenti.
Sicurezza della rete e monitoraggio delle vulnerabilità
Sono previsti obblighi di scansione delle vulnerabilità almeno trimestrale e di test di penetrazione almeno annuale. I firewall devono essere configurati per impedire tutti i protocolli e gli accessi non necessari al funzionamento del prestatore di servizi fiduciari. È inoltre richiesto il monitoraggio crittografico secondo i meccanismi crittografici concordati pubblicati dall’ENISA.
Cessazione del prestatore e piano di cessazione
Il piano di cessazione del prestatore di servizi fiduciari deve essere conforme ai requisiti stabiliti dagli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.
Applicazione alle regole di convalida delle firme
Per la parte relativa alla verifica dell’applicabilità tecnica delle firme, l’allegato modifica e integra ETSI TS 119 172-4. In particolare, disciplina i vincoli di convalida X.509 e la gestione delle RevocationCheckingConstraints e delle RevocationFreshnessConstraints, distinguendo tra certificati che rappresentano o meno un’ancora di fiducia, e impone che le applicazioni di convalida della firma siano conformi a ETSI TS 119 101.
Esito negativo del processo di verifica
Se uno dei controlli previsti dal requisito REQ-4.4.2-01 non ha esito positivo, il processo si interrompe, la firma è qualificata come tecnicamente indeterminata, ossia né firma elettronica qualificata UE né sigillo elettronico qualificato UE, e l’esito, insieme a quelli dei processi intermedi, deve essere riportato nella relazione di verifica delle norme di applicabilità della firma.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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