Regolamento (UE) 2025/1944
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati nei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e l’interoperabilità di tali servizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce le norme e specifiche tecniche che i servizi elettronici di recapito certificato qualificati devono rispettare per beneficiare della presunzione di conformità prevista dal regolamento eIDAS. Stabilisce inoltre i requisiti per l'interoperabilità tra tali servizi, così da agevolare il trasferimento sicuro dei dati elettronici certificati tra prestatori diversi. Il testo rinvia a standard ETSI e a criteri di certificazione e cybersicurezza, includendo requisiti su identificazione, autenticazione, prove elettroniche, controlli crittografici, sicurezza di rete e cessazione del servizio. L'entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Norme di riferimento e specifiche tecniche per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati e per la loro interoperabilità ai sensi del regolamento eIDAS.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che forniscono servizi elettronici di recapito certificato qualificati (QERDS/QERDSP) nell'ambito del regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato. Riguarda sia i processi di invio e ricezione dei dati sia i requisiti di interoperabilità tra due o più prestatori quando concordano di rendere interoperabili i rispettivi servizi. Le norme si applicano nell'Unione e sono direttamente applicabili negli Stati membri; restano fermi, per il trattamento di dati personali, il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE e il regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.
Norme di riferimento per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati e interoperabilità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 della Commissione disciplina le norme di riferimento e le specifiche tecniche applicabili ai servizi elettronici di recapito certificato qualificati, nonché i requisiti per la loro interoperabilità. Esso si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), in particolare dell'articolo 44, e mira a rafforzare sicurezza, affidabilità e riconoscibilità dei servizi qualificati nel mercato interno.
Finalità e contesto regolatorio
I considerando evidenziano che i servizi elettronici di recapito certificato qualificati offrono un canale sicuro per trasmettere documenti e dati, garantendo prova dell'invio e della ricezione, oltre a una forte certezza nell'identificazione di mittente e destinatario. La Commissione collega la presunzione di conformità alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento e sottolinea che i criteri tecnici prescelti riflettono prassi consolidate e ampiamente riconosciute, integrate da controlli ulteriori per aumentare il livello di sicurezza. È inoltre previsto un riesame periodico per adeguare il quadro agli sviluppi tecnologici e alle migliori pratiche di mercato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che erogano servizi elettronici di recapito certificato qualificati, nonché ai rapporti di interoperabilità tra due o più prestatori che decidano di collegare i rispettivi servizi. La disciplina incide sia sui processi di invio e ricezione dei dati sia sui requisiti tecnici e organizzativi necessari per la verifica dell'identità, l'autenticazione, la generazione delle prove, la sicurezza crittografica e la continuità del servizio.
Norme di riferimento per i QERDS
L'articolo 1 rinvia all'allegato I, che individua la norma ETSI EN 319 521 V1.1.1 (2019-02) come base applicativa, con una serie di adattamenti e integrazioni. Tra i riferimenti centrali figurano ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319 522-1 e 319 522-2, oltre a meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA, alla norma ISO/IEC 15408-1:2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2024/482 e 2024/3144 e a FIPS PUB 140-3.
Identificazione del destinatario e del mittente
Il regolamento disciplina in modo puntuale l'identificazione delle parti. Il destinatario deve essere verificato con un livello di sicurezza molto elevato, tramite presenza fisica, identificazione elettronica con livello di garanzia elevato o portafoglio europeo di identità digitale, certificato qualificato di firma o sigillo, oppure altri metodi confermati da un organismo di valutazione della conformità. Per il mittente, la verifica deve avvenire con mezzi adeguati, inclusi presenza fisica, portafoglio europeo di identità digitale o mezzo notificato con livello significativo, certificato di firma o sigillo avanzato rilasciato secondo la Normalised Certificate Policy, o altri metodi validati. La verifica può essere svolta anche da terzi; la nota chiarisce che tale terzo può essere un altro QERDSP quando mittente e destinatario siano abbonati a prestatori diversi.
Autenticazione collegata all'identità verificata
Una volta verificata l'identità, il QERDSP deve vincolare ad essa i mezzi di autenticazione appropriati. Per il mittente sono previsti, tra gli altri, l'autenticazione a due fattori, il portafoglio europeo di identità digitale o un mezzo notificato con livello elevato o significativo, l'autenticazione TLS reciproca con certificato NCP, la firma digitale supportata da certificato NCP o altri mezzi confermati da organismo di valutazione della conformità. Per il destinatario si richiede un meccanismo a più fattori, oppure il portafoglio europeo di identità digitale o un mezzo notificato con livello elevato o significativo, oppure un certificato qualificato, oppure altri mezzi che garantiscano un livello di sicurezza molto elevato. In uno scenario specifico di connessione sicura macchina-a-macchina, il regolamento ammette che, dopo l'autenticazione reciproca iniziale basata su certificati NCP, la seconda fase possa essere svolta con autenticazione a fattore unico se le misure organizzative e di sicurezza sono adeguate.
Prove, conservazione e semantica delle evidenze
L'ERDS deve generare e rendere disponibili alle parti legittimate le prove relative agli eventi ERD. Tali prove devono essere coerenti con la semantica definita nella norma ETSI EN 319 522-2, e il prestatore deve inoltre archiviare le prove e/o i loro riassunti per ogni prova emessa. Il regolamento valorizza così la tracciabilità e la spendibilità probatoria degli scambi certificati.
Requisiti organizzativi, formazione e sicurezza operativa
Il personale del prestatore impegnato in ruoli di fiducia deve possedere competenze, esperienza e qualifiche dimostrabili tramite formazione, credenziali formali, esperienza pratica o una combinazione di tali elementi. La conformità richiede anche aggiornamenti almeno annuali sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza vigenti. Sul piano operativo, si applicano i requisiti della norma ETSI EN 319 401 in materia di gestione dei media e di catena di approvvigionamento.
Controlli crittografici e sicurezza della rete
Il regolamento impone l'uso di tecniche crittografiche adeguate, in linea con i meccanismi approvati da ENISA. La chiave privata di firma dell'ERDS deve essere custodita e utilizzata in un dispositivo crittografico sicuro certificato secondo Common Criteria o EUCC almeno a livello EAL 4; in alternativa, fino al 31 dicembre 2030, è ammessa la certificazione FIPS PUB 140-3 livello 3. In più, il prestatore deve impiegare protocolli e algoritmi all'avanguardia per la cifratura a livello Transport Layer, eseguire scansioni delle vulnerabilità almeno una volta a trimestre, test di penetrazione almeno una volta l'anno e configurare i firewall in modo da bloccare protocolli e accessi non necessari.
Cessazione del servizio e continuità
Il piano di cessazione dell'ERDSP deve rispettare i requisiti fissati negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014. Ciò conferma che la chiusura ordinata del servizio è parte integrante del presidio regolatorio dei servizi fiduciari qualificati.
Interoperabilità tra prestatori
L'articolo 2 rinvia all'allegato II, che individua le norme ETSI EN 319 522-1, 319 522-2, 319 522-3, 319 522-4-1, 319 522-4-2 e 319 522-4-3 come standard di riferimento per l'interoperabilità. L'obiettivo è consentire il trasferimento agevole dei dati elettronici certificati tra due o più prestatori qualificati e promuovere pratiche eque nel mercato interno.
Protezione dei dati e consultazioni istituzionali
Il regolamento precisa che il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività disciplinate resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabile, alla direttiva 2002/58/CE. Per le istituzioni e gli organismi dell'Unione si applica anche il regolamento (UE) 2018/1725; a tal fine è stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e basi giuridiche
Il regolamento attua l'articolo 44, paragrafi 2 e 2 ter, del regolamento (UE) n. 910/2014. L'articolo 1 rinvia all'allegato I per le norme di riferimento e specifiche applicabili ai servizi elettronici di recapito certificato qualificati; l'articolo 2 rinvia all'allegato II per le norme e specifiche relative all'interoperabilità.
Presunzione di conformità e standard tecnici
La presunzione di conformità di cui all'articolo 44, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 910/2014 opera solo se i servizi fiduciari qualificati rispettano le norme del presente regolamento. La Commissione richiama prassi consolidate e riconosciute nel settore, con controlli supplementari per rafforzare sicurezza e affidabilità.
Ambito delle norme di riferimento per i QERDS
L'allegato I fa applicare la norma ETSI EN 319 521 V1.1.1 (2019-02), con numerosi adeguamenti: riferimenti a ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319 522-1 e 319 522-2, meccanismi crittografici approvati da ENISA, ISO/IEC 15408-1:2022, regolamenti di esecuzione UE 2024/482 e 2024/3144 e FIPS PUB 140-3.
Identificazione del destinatario e del mittente
Per il destinatario, il QERDSP deve verificarne l'identità con un livello di sicurezza molto elevato mediante presenza fisica, identificazione elettronica con livello di garanzia elevato o portafoglio europeo di identità digitale, certificato di firma/sigillo qualificato o altri metodi confermati da un organismo di valutazione della conformità. Per il mittente, l'identità va verificata con mezzi adeguati, inclusi presenza fisica, portafoglio europeo di identità digitale o mezzo notificato con livello significativo, certificato di firma/sigillo avanzato rilasciato secondo NCP, o altri metodi confermati da organismo di valutazione. È possibile che la verifica sia svolta da terzi, anche da un altro QERDSP.
Autenticazione del mittente e del destinatario
Il QERDSP deve vincolare all'identità verificata uno o più mezzi di autenticazione: per il mittente, autenticazione a due fattori, portafoglio europeo di identità digitale o mezzo notificato con livello elevato o significativo, autenticazione TLS reciproca, firma digitale o altri mezzi validati; per il destinatario, autenticazione a più fattori, portafoglio europeo di identità digitale o mezzo notificato con livello elevato o significativo, certificato qualificato o altri mezzi. In specifici scenari di connessione macchina-a-macchina con autenticazione reciproca, può essere ammessa una seconda fase con autenticazione a fattore unico se le misure organizzative e di sicurezza garantiscono adeguata sicurezza.
Prove elettroniche e loro conservazione
L'ERDS deve generare e mettere a disposizione delle parti legittimate prove relative agli eventi ERD, secondo la semantica definita nella norma ETSI EN 319 522-2. Il prestatore deve archiviare le prove e/o i relativi riassunti per ciascuna prova rilasciata.
Competenze del personale e aggiornamento
Il personale del prestatore che opera in ruoli di fiducia deve soddisfare i requisiti di competenza, esperienza e qualifiche tramite formazione, credenziali formali, esperienza effettiva o una combinazione di tali elementi. È richiesto un aggiornamento periodico almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza correnti.
Controlli crittografici, dispositivi sicuri e rete
Il servizio deve usare tecniche crittografiche adeguate conformi ai meccanismi approvati da ENISA. La chiave privata di firma dell'ERDS deve essere detenuta e utilizzata in un dispositivo crittografico sicuro certificato secondo Common Criteria/EUCC almeno a livello EAL 4, oppure, fino al 31 dicembre 2030, secondo FIPS PUB 140-3 livello 3. Sono inoltre imposti requisiti di sicurezza della rete: protocolli e algoritmi avanzati per la cifratura Transport Layer, scansione delle vulnerabilità almeno trimestrale, test di penetrazione almeno annuale e configurazione dei firewall per bloccare protocolli e accessi non necessari.
Piani di cessazione e catena di approvvigionamento
Il piano di cessazione dell'ERDSP deve essere conforme ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014. Quanto alla catena di approvvigionamento, si applicano i requisiti della norma ETSI EN 319 401, punto 7.14.
Norme per l'interoperabilità
L'allegato II individua le norme ETSI EN 319 522-1, 319 522-2, 319 522-3, 319 522-4-1, 319 522-4-2 e 319 522-4-3 come riferimenti per l'interoperabilità dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati, al fine di favorire il trasferimento dei dati elettronici certificati tra prestatori diversi.
Protezione dei dati e consultazioni
Il regolamento richiama l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE per tutte le attività di trattamento di dati personali. È inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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