Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1945

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1945 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la convalida di firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati e la convalida di firme elettroniche avanzate basate su certificati qualificati e di sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati

Normativa europea32025R1945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce le norme tecniche da seguire per convalidare firme e sigilli elettronici qualificati e, separatamente, firme e sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati. Le regole sono contenute in due allegati, che rinviano a specifiche ETSI e impongono determinati controlli sui certificati, sulle revoche e sulla reportistica di validazione. Il rispetto di tali norme sostiene la presunzione di conformità prevista dal regolamento eIDAS. Il testo richiama inoltre l’applicazione della disciplina UE sulla protezione dei dati personali alle attività di trattamento connesse.

Regolamento di esecuzione che stabilisce norme di riferimento e specifiche tecniche per la convalida di firme e sigilli elettronici qualificati e di firme e sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati ai sensi di eIDAS.

Ambito di applicazione

Si applica ai processi di convalida delle firme elettroniche qualificate, dei sigilli elettronici qualificati, delle firme elettroniche avanzate basate su certificati qualificati e dei sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati, nell’ambito del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), per consentire la presunzione di conformità alle condizioni tecniche stabilite. Riguarda gli operatori e i sistemi che effettuano verifiche di validità tecnica e, se del caso, di qualificazione delle firme e dei sigilli, con applicazione in tutti gli Stati membri; non disciplina invece in modo autonomo la creazione di tali firme/sigilli né introduce esclusioni espresse, salvo il fatto che le norme contenute si riferiscono specificamente ai processi di convalida indicati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Convalida di firme e sigilli elettronici qualificati e avanzati basati su certificati qualificati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1945 attua il regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) fissando le norme tecniche di riferimento per la convalida delle firme e dei sigilli elettronici qualificati, nonché delle firme e dei sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati. La finalità, espressamente richiamata nei considerando, è assicurare che i processi di validazione siano uniformi, aderenti a prassi consolidate e idonei a supportare la presunzione di conformità prevista dal quadro eIDAS.

Finalità e contesto regolatorio

Il testo sottolinea il ruolo delle firme e dei sigilli elettronici nell’ambiente imprenditoriale digitale, in particolare per garantire integrità dei dati, autenticità e maggiore certezza sull’identità del firmatario o del creatore del sigillo. La Commissione afferma inoltre di voler mantenere il regolamento allineato agli sviluppi tecnologici e alle migliori pratiche, prevedendone il riesame periodico e l’eventuale aggiornamento.

Ambito di applicazione

Le regole riguardano i processi di convalida di:

  • firme elettroniche qualificate;
  • sigilli elettronici qualificati;
  • firme elettroniche avanzate basate su certificati qualificati;
  • sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati.

Le norme si applicano nell’ambito del regolamento (UE) n. 910/2014 e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Non vengono introdotte esclusioni generali, ma il testo delimita il proprio oggetto ai processi di verifica tecnica e, ove necessario, di qualificazione.

Norme tecniche di riferimento

L’articolo 1 rinvia a due allegati distinti:

  • allegato I: convalida di firme e sigilli elettronici qualificati;
  • allegato II: convalida di firme e sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati.

Entrambi gli allegati si fondano principalmente sulle specifiche ETSI TS 119 172-4 e ETSI TS 119 102-2, con adattamenti specifici. Tra i riferimenti più rilevanti figurano anche ETSI EN 319 102-1, ETSI TS 119 612 e ETSI TS 119 101.

Regole sui certificati e sulle revoche

Una parte centrale delle specifiche riguarda i vincoli di convalida in materia X.509 e la verifica delle revoche. In sintesi:

  • se il certificato dell’entità finale è un’ancora di fiducia, non si applicano i RevocationCheckingConstraints;
  • se non è un’ancora di fiducia, i RevocationCheckingConstraints devono essere impostati su "eitherCheck";
  • se il certificato è un’ancora di fiducia, non si utilizzano i RevocationFreshnessConstraints;
  • se non è un’ancora di fiducia, i RevocationFreshnessConstraints si applicano con un massimo di 24 ore per il certificato di firma;
  • per gli altri certificati, inclusi quelli relativi a validazioni temporali, non sono previsti limiti massimi specifici.

Esito dei controlli e qualificazione tecnica

Se uno dei controlli richiesti non supera la verifica, il processo deve interrompersi e la firma è classificata come tecnicamente indeterminata, né qualificata né avanzata qualificata, a seconda del contesto. L’esito e i passaggi intermedi devono essere registrati nella relazione di verifica delle norme di applicabilità.

Per le firme elettroniche avanzate e i sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati, la qualificazione tecnica dipende da due condizioni cumulative:

  • il certificato di firma, al best signature time, deve essere un certificato qualificato UE;
  • il processo previsto al punto 4.2 dell’allegato pertinente deve avere esito TOTAL-PASSED.

In assenza di tali presupposti, la firma o il sigillo non possono essere definiti tecnicamente come avanzati basati su certificato qualificato.

Protezione dei dati personali

Il regolamento richiama espressamente l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE a tutte le attività di trattamento di dati personali effettuate in forza del presente atto. È inoltre indicato che il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato, in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, con applicazione diretta in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Norme di riferimento e specifiche tecniche

L’articolo 1 rinvia agli allegati I e II per le norme e specifiche tecniche applicabili, rispettivamente, alla convalida di firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati (art. 32, par. 3, e art. 40 del regolamento (UE) n. 910/2014) e alla convalida di firme elettroniche avanzate basate su certificati qualificati e sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati (art. 32 bis, par. 3, e art. 40 bis).

Contenuto tecnico degli allegati

Gli allegati I e II indicano come norme di riferimento principali ETSI TS 119 172-4 V1.1.1 (2021-05) ed ETSI TS 119 102-2 V1.4.1 (2023-06), con alcuni adeguamenti. Sono inoltre richiamati, tra gli altri, ETSI EN 319 102-1 V1.4.1 (2024-06), ETSI TS 119 612 V2.3.1 (2024-11) ed ETSI TS 119 101 V1.1.1 (2016-03).

Vincoli di revoca e controlli di convalida

Per i certificati dell’entità finale che rappresentano un’ancora di fiducia, non si applicano i RevocationCheckingConstraints né i RevocationFreshnessConstraints. Se il certificato non è un’ancora di fiducia, i RevocationCheckingConstraints devono essere impostati su "eitherCheck" e i RevocationFreshnessConstraints devono essere usati con un valore massimo di 24 ore per il certificato di firma; per gli altri certificati, compresi quelli attestanti validazioni temporali, non sono fissati valori massimi specifici.

Conformità delle applicazioni di convalida

Le applicazioni di convalida della firma devono essere conformi alla norma ETSI TS 119 101, come richiesto sia per l’allegato I sia per l’allegato II.

Esito negativo dei controlli e qualificazione tecnica

Se uno dei controlli previsti dal requisito REQ-4.4.2-01 non ha esito positivo, il processo si interrompe, la firma è definita tecnicamente indeterminata e tale esito, insieme agli esiti intermedi, deve essere riportato nella relazione di verifica delle norme di applicabilità della firma. Nel caso delle firme/sigilli avanzati basati su certificati qualificati, la firma digitale è tecnicamente idonea solo se, al best signature time, il certificato di firma è un certificato qualificato UE e il processo di cui al punto 4.2 ha esito TOTAL-PASSED; in difetto, non viene qualificata tecnicamente come firma o sigillo avanzato basato su certificato qualificato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi fiduciariidentificazione elettronicadiritto digitaleprotezione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.