Regolamento (UE) 2025/1929
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1929 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il collegamento della data e dell’ora ai dati e la determinazione dell’accuratezza delle fonti di misurazione del tempo per la validazione temporale elettronica qualificata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce le norme tecniche di riferimento per la validazione temporale elettronica qualificata ai sensi dell’eIDAS. Recependo standard ETSI e requisiti crittografici aggiornati, definisce le condizioni che consentono di presumere la conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati. Il testo disciplina in particolare la sicurezza delle chiavi, gli algoritmi ammessi, i controlli di sicurezza e alcuni requisiti operativi e di documentazione. La sua applicazione è immediata e uniforme in tutta l’Unione europea.
Modalità di applicazione del regolamento eIDAS per i servizi di validazione temporale elettronica qualificata, in particolare collegamento di data e ora ai dati e accuratezza delle fonti di misurazione del tempo.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e alle relative autorità di vigilanza, con riferimento ai servizi di validazione temporale elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). Riguarda le norme di riferimento e le specifiche tecniche che devono essere rispettate per beneficiare della presunzione di conformità di cui all’articolo 42, paragrafo 1 bis, del regolamento eIDAS. Si applica nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Per i trattamenti di dati personali connessi, si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE; per le istituzioni UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1929: validazione temporale elettronica qualificata
Il regolamento di esecuzione definisce le modalità tecniche di applicazione dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) in materia di validazione temporale elettronica qualificata. La finalità è rafforzare l’affidabilità del collegamento tra data/ora e dati elettronici e assicurare l’accuratezza delle fonti di misurazione del tempo, così da rendere uniforme nell’Unione la base tecnica per la presunzione di conformità dei servizi qualificati.
Contesto normativo e finalità
I considerando evidenziano che le validazioni temporali elettroniche qualificate sono essenziali per la transizione dai processi cartacei a quelli digitali e per garantire integrità e tracciabilità dei documenti elettronici. Il regolamento si colloca nell’evoluzione del quadro eIDAS, con richiamo all’articolo 42, paragrafo 1 bis, che collega la presunzione di conformità al rispetto di standard tecnici stabiliti dalla Commissione. È altresì previsto che la Commissione riesamini e, se necessario, aggiorni il testo per mantenerlo allineato a sviluppi tecnologici, norme e migliori pratiche; i trattamenti di dati personali restano soggetti al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva 2002/58/CE.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano validazioni temporali qualificate e le autorità nazionali di vigilanza che valutano la conformità e la qualifica del servizio. Le regole tecniche si applicano alle norme di riferimento per la TSU/TSA, ai protocolli, agli algoritmi crittografici, alle misure di sicurezza del personale e delle reti, nonché ai requisiti di cessazione del servizio. La conformità ai requisiti dell’allegato consente alle autorità di presumere la conformità al regolamento eIDAS e tenerne conto ai fini della concessione o conferma della qualifica del servizio fiduciario.
Norme ETSI e riferimenti tecnici
L’allegato rende applicabili, con adattamenti, due standard ETSI centrali per il settore: ETSI EN 319 421 V1.3.1 e ETSI EN 319 422 V1.1.1. Tra i riferimenti richiamati figurano ISO/IEC 15408:2022 (Common Criteria), ETSI EN 319 401, le specifiche ETSI EN 319 422, i meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA e, per il trasporto, HTTPS come definito in IETF RFC 3161. È inoltre richiamato il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC), disciplinato dagli atti di esecuzione del 2024 richiamati nel testo.
Requisiti organizzativi e di sicurezza operativa
Il testo impone alla TSA di rendere nota nella propria dichiarazione informativa la disponibilità del servizio di validazione temporale. In materia di personale, i soggetti in ruoli di fiducia e gli eventuali subcontraenti devono poter dimostrare competenze, esperienza e qualifiche tramite formazione, credenziali formali, esperienza effettiva o combinazione delle stesse; la formazione deve includere aggiornamenti almeno annuali sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza vigenti.
Gestione delle chiavi e dispositivi crittografici sicuri
La generazione delle chiavi della TSU e la custodia/uso della chiave privata devono avvenire all’interno di dispositivi crittografici sicuri certificati. Il regolamento ammette certificazioni Common Criteria/EAL 4 o superiore, EUCC/EAL 4 o superiore, oppure fino al 31 dicembre 2030 FIPS PUB 140-3 livello 3. La certificazione deve coprire un obiettivo di sicurezza o un profilo di protezione coerente con l’analisi dei rischi e con le misure di sicurezza fisiche e non tecniche; se il dispositivo è certificato EUCC, deve essere configurato e usato in conformità alla certificazione. L’esportazione e l’importazione della chiave di firma sono ammesse solo in modo sicuro e coerente con la certificazione dei dispositivi.
Algoritmi crittografici, chiavi e protocolli
Sia per la generazione delle chiavi della TSU sia per gli algoritmi hash e di firma utilizzati nei token e nei certificati, il regolamento impone la conformità ai meccanismi crittografici concordati approvati dal gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza e pubblicati da ENISA. Anche le lunghezze delle chiavi devono rispettare tali meccanismi. Per il protocollo di validazione temporale, client e server devono supportare HTTPS. È inoltre disciplinata la struttura del token nel caso in cui la TSA dichiari una validazione temporale elettronica qualificata: il token deve contenere un esempio di estensione qcStatements con la sintassi prevista da IETF RFC 3739, includere la dicitura "esi4-qtstStatement-1" e non qualificare tale estensione come critica.
Sicurezza delle reti, test periodici e continuità/cessazione
La sicurezza di rete è rafforzata da obblighi di controllo periodico: scansione delle vulnerabilità almeno trimestrale, test di penetrazione almeno annuale e configurazione dei firewall per bloccare protocolli e accessi non necessari al funzionamento della TSA. In caso di cessazione del servizio, il piano di cessazione del TSP deve essere conforme ai requisiti degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore, ciò implica l’immediata rilevanza delle specifiche tecniche contenute nell’allegato ai fini della qualifica e del mantenimento della conformità dei servizi di validazione temporale elettronica qualificata.
Disposizioni principali
Norme di riferimento e presunzione di conformità
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che elenca le norme di riferimento e le specifiche applicabili ai servizi di validazione temporale qualificata. Il regolamento si fonda sull’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 e opera come criterio tecnico per la presunzione di conformità dei servizi qualificati alle condizioni dell’eIDAS.
Standard ETSI applicabili con adattamenti
L’allegato rende applicabili, con modifiche puntuali, le norme ETSI EN 319 421 V1.3.1 e ETSI EN 319 422 V1.1.1. Le modifiche riguardano riferimenti normativi, termini, abbreviazioni e requisiti tecnici relativi a pratica del servizio, sicurezza del personale, generazione e protezione delle chiavi, sicurezza di rete, cessazione del servizio e profili di protocollo.
Requisiti di sicurezza del personale e del servizio
La TSA deve includere nella dichiarazione informativa indicazioni sulla disponibilità del servizio di validazione temporale. Il personale in ruoli di fiducia, nonché eventuali subcontraenti in ruoli di fiducia, deve possedere competenze, esperienza e qualifiche adeguate tramite formazione, credenziali formali, esperienza effettiva o combinazione di queste; la conformità richiede aggiornamenti almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle attuali pratiche di sicurezza.
Generazione e protezione delle chiavi della TSU
La generazione delle chiavi della TSU e la detenzione/uso della chiave privata devono avvenire in un dispositivo crittografico sicuro certificato con Common Criteria ISO/IEC 15408 o EUCC almeno EAL 4, oppure fino al 31 dicembre 2030 con FIPS PUB 140-3 livello 3. Se il dispositivo beneficia di certificazione EUCC, deve essere configurato e utilizzato conformemente a tale certificazione. L’algoritmo di generazione, la lunghezza della chiave di firma e l’algoritmo di firma devono essere conformi ai meccanismi crittografici concordati approvati dal gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza e pubblicati da ENISA. L’esportazione/importazione della chiave di firma è ammessa solo se effettuata in modo sicuro e conforme alla certificazione dei dispositivi.
Algoritmi crittografici e protocolli di trasporto
Per ETSI EN 319 422, gli algoritmi hash e di firma, le lunghezze delle chiavi e gli algoritmi da supportare per i token di validazione e per i certificati della TSU devono essere conformi ai meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA. Il client e il server per la validazione temporale devono supportare il protocollo di validazione temporale tramite HTTPS, come definito in IETF RFC 3161. È inoltre previsto che, se la TSA dichiara un token come validazione temporale elettronica qualificata, il token contenga un esempio di estensione qcStatements, non marcata come critica, con la dicitura "esi4-qtstStatement-1".
Sicurezza delle reti e controlli periodici
La scansione delle vulnerabilità richiesta da ETSI EN 319 401 deve essere effettuata almeno trimestralmente. Il test di penetrazione richiesto dalla stessa norma deve essere eseguito almeno una volta l’anno. I firewall devono essere configurati per impedire tutti i protocolli e gli accessi non necessari al funzionamento della TSA.
Cessazione del servizio
Il piano di cessazione del TSP deve essere conforme ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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