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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1943

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e ai certificati qualificati di sigilli elettronici

Normativa europea32025R1943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce le norme di riferimento e le specifiche tecniche che i prestatori qualificati devono rispettare per ottenere e mantenere la presunzione di conformità dei certificati qualificati di firma e di sigillo elettronico prevista da eIDAS. Le prescrizioni richiamano standard ETSI e introducono requisiti su identificazione iniziale, emissione dei certificati, crittografia, protezione delle chiavi, sicurezza di rete e controlli del personale. Il testo precisa inoltre il coordinamento con la disciplina sulla protezione dei dati personali e con i meccanismi di vigilanza e qualificazione previsti dal regolamento quadro.

Stabilisce le norme di riferimento e le specifiche tecniche applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e di sigilli elettronici ai fini del regolamento eIDAS.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati di firme elettroniche e/o di sigilli elettronici nell’ambito del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), nonché agli organismi di vigilanza chiamati a valutare la conformità di tali servizi. Le norme valgono per il rilascio, la gestione, la protezione delle chiavi, i controlli di sicurezza, i profili dei certificati e la verifica iniziale dell’identità; l’applicazione è nell’ordinamento di tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano fermi il GDPR (regolamento (UE) 2016/679), la direttiva 2002/58/CE, se applicabile, e il regolamento (UE) 2018/1725 per i trattamenti effettuati dalle istituzioni UE.

Norme di riferimento per i certificati qualificati di firme elettroniche e sigilli elettronici

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943 della Commissione specifica le norme di riferimento e le specifiche tecniche che rendono operativa, in concreto, la presunzione di conformità prevista dal regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) per i certificati qualificati di firme elettroniche e di sigilli elettronici. Il testo nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di garantire affidabilità, sicurezza e riconoscibilità delle prassi di rilascio dei certificati nell’ambiente imprenditoriale digitale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e delle migliori pratiche di mercato.

Ambito di applicazione e coordinamento con eIDAS

Le disposizioni si applicano ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati di firma elettronica e/o di sigillo elettronico e agli organismi di vigilanza chiamati a valutarne la conformità. Il regolamento attua gli articoli 28, paragrafo 6, e 38, paragrafo 6, di eIDAS, precisando che la presunzione di conformità opera solo se i servizi rispettano le norme tecniche contenute negli allegati. Il regolamento richiama inoltre l’esigenza di un riesame periodico da parte della Commissione per allineare il quadro alle nuove tecnologie, alle norme e alle specifiche tecniche emergenti.

Riferimenti tecnici e struttura degli allegati

Il cuore del regolamento è costituito dagli allegati I e II, che individuano le norme ETSI applicabili rispettivamente ai certificati qualificati di firme e di sigilli elettronici. Sono richiamate, con adattamenti, le serie ETSI EN 319 411-2, EN 319 412-1, EN 319 412-2, EN 319 412-3 e EN 319 412-5, nonché CEN/TS 419261 e i meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA. Vengono inoltre richiamati standard e schemi di certificazione per la sicurezza dei moduli crittografici, tra cui ISO/IEC 15408, EUCC e, in via transitoria fino al 31 dicembre 2030, FIPS PUB 140-3 livello 3.

Verifica iniziale dell’identità e contenuto dei certificati

Per i certificati di firma, l’allegato I richiede che la raccolta e la validazione di attributi e prove sull’identità del soggetto siano conformi agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1 quater, di eIDAS; l’identità della persona fisica e, se del caso, i suoi attributi specifici devono essere verificati secondo tali atti. Per i certificati di sigillo, l’allegato II prevede analogo rinvio alla verifica dell’identità della persona giuridica e, se opportuno, dei suoi attributi specifici. In entrambi i casi la documentazione del prestatore deve specificare i requisiti relativi ai profili di certificato utilizzabili.

Rilascio del certificato, politica di certificazione e identificativi

Le norme di rilascio riprendono la struttura tecnica delle specifiche ETSI e richiedono che il certificato riporti l’identificativo della politica di certificazione pertinente. Se la certificate policy viene modificata in modo da incidere sulla sua applicabilità, l’identificativo deve essere aggiornato. Per i certificati di firma e di sigillo è anche disciplinato l’uso di OID ulteriori, che possono essere assegnati dal prestatore o da altri soggetti pertinenti, purché rafforzino i requisiti della politica applicabile.

Chiavi crittografiche, generazione e protezione

Il regolamento impone che la generazione delle chiavi del prestatore, incluse quelle impiegate nei servizi di revoca e registrazione, avvenga all’interno di un dispositivo crittografico sicuro certificato secondo criteri di sicurezza elevati. Sono ammessi sistemi certificati almeno EAL 4 o superiore secondo Common Criteria/ISO/IEC 15408 o EUCC; in alternativa, fino al 31 dicembre 2030, FIPS PUB 140-3 livello 3. La chiave privata di firma della CA deve essere detenuta e utilizzata all’interno di tali dispositivi. Inoltre, quando il soggetto o l’abbonato genera le proprie chiavi, queste devono rispettare gli algoritmi e le lunghezze conformi ai meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA per gli usi previsti dalla certificate policy.

Sicurezza operativa, rete e continuità del servizio

Sul piano operativo, il regolamento richiede controlli periodici di sicurezza della rete: la scansione delle vulnerabilità deve essere eseguita almeno una volta a trimestre e il penetration test almeno una volta all’anno. I firewall devono essere configurati per impedire tutti i protocolli e gli accessi non necessari al funzionamento del prestatore. È inoltre disciplinata la conservazione dell’ultima CRL, qualora il servizio la fornisca, che deve essere preservata in integrità e disponibilità per il periodo indicato nella CPS.

Personale, ruoli di fiducia e cessazione del servizio

Il personale e gli eventuali subcontraenti in ruoli di fiducia devono possedere competenze, esperienza e qualifiche adeguate, conseguite mediante formazione, credenziali formali, esperienza effettiva o una combinazione di tali elementi. La conformità a tale requisito include aggiornamenti almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza correnti. Il testo amplia inoltre i ruoli di fiducia riconosciuti, includendo i funzionari addetti alla registrazione e alla revoca, con possibilità di svolgimento tramite rappresentanti formali per i contesti pubblici locali o regionali. Il piano di cessazione del prestatore deve infine rispettare i requisiti fissati negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, di eIDAS.

Protezione dei dati e applicazione nel tempo

Il regolamento precisa che il trattamento dei dati personali effettuato nel suo ambito resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva 2002/58/CE; per i trattamenti delle istituzioni e degli organismi dell’Unione si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Norme di riferimento per i certificati qualificati di firme elettroniche

L’articolo 1, paragrafo 1, rinvia all’allegato I per le norme di riferimento e le specifiche applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Norme di riferimento per i certificati qualificati di sigilli elettronici

L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia all’allegato II per le norme di riferimento e le specifiche applicabili ai certificati qualificati di sigilli elettronici ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Standard tecnici ETSI applicabili

Gli allegati I e II impongono l’applicazione, con adattamenti, di varie norme ETSI EN 319 411-2, EN 319 412-1, EN 319 412-2, EN 319 412-3 e EN 319 412-5, oltre a riferimenti a CEN/TS 419261, meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA, ISO/IEC 15408, EUCC ed FIPS PUB 140-3 fino al 31 dicembre 2030.

Verifica iniziale dell’identità

La raccolta e la convalida di attributi e prove dell’identità devono seguire gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1 quater, del regolamento (UE) n. 910/2014; ciò vale sia per le persone fisiche nei certificati di firma sia per le persone giuridiche nei certificati di sigillo, con eventuale verifica di attributi specifici.

Rilascio del certificato e identificativo della politica

Il rilascio del certificato deve rispettare i requisiti previsti dalle norme ETSI richiamate e l’identificativo della politica di certificazione deve essere coerente con le specifiche applicabili; in caso di modifiche alla policy che incidono sull’applicabilità, l’identificativo della politica deve essere modificato.

Requisiti sulle chiavi crittografiche e sui profili di firma

Le chiavi del soggetto e della CA devono essere generate e gestite secondo i meccanismi crittografici concordati approvati dal gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza e pubblicati da ENISA; i profili dei certificati devono includere gli identificativi di politica richiesti e il numero di serie serialNumber deve essere unico per ciascun certificato.

Protezione delle chiavi e moduli crittografici sicuri

La generazione delle coppie di chiavi del prestatore, incluse quelle per revoca e registrazione, deve avvenire in dispositivi crittografici sicuri certificati almeno EAL 4 o superiore secondo Common Criteria/ISO/IEC 15408 o EUCC; in alternativa, fino al 31 dicembre 2030, è ammesso FIPS PUB 140-3 livello 3. La chiave privata di firma della CA deve essere detenuta e usata all’interno di tali dispositivi.

Sicurezza di rete e controlli operativi

Sono imposti test periodici di sicurezza: scansione delle vulnerabilità almeno trimestrale e penetration test almeno annuale; i firewall devono bloccare protocolli e accessi non necessari al funzionamento del prestatore.

Controlli sul personale e ruoli di fiducia

Il personale in ruoli di fiducia, e i subcontraenti se del caso, deve possedere competenze, esperienza e qualifiche adeguate tramite formazione, credenziali o esperienza effettiva; sono richiesti aggiornamenti almeno ogni 12 mesi su minacce e pratiche di sicurezza. Sono inoltre previsti ruoli aggiuntivi di funzionari addetti alla registrazione e alla revoca, con possibilità di rappresentanza formale per strutture pubbliche locali o regionali.

Cessazione del servizio fiduciario

Il piano di cessazione del prestatore deve conformarsi ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Protezione dei dati personali

Il regolamento richiama espressamente l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito delle attività disciplinate; per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi fiduciariidentificazione elettronicaprotezione dei daticybersicurezzadiritto digitale

Testo integrale

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