Regolamento (UE) 2017/636
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/636 della Commissione, del 30 marzo 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale di una specifica merce nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nell'Unione. La merce descritta nell'allegato viene ricondotta al codice NC 8308 90 00, con motivazione basata sulle regole generali di interpretazione e sull'esclusione di altre voci potenzialmente applicabili. Il testo prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l'utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione che classifica una specifica merce nella nomenclatura combinata (NC) e disciplina la validità temporanea delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica, nell'intera Unione europea, alla classificazione doganale delle merci descritte nell'allegato del regolamento, in particolare alla doppia fibbia usata come dispositivo di chiusura per cinture di sicurezza. Produce effetti per le autorità doganali, gli operatori economici e i titolari di informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) relative alla merce interessata. Le ITV non conformi possono continuare a essere invocate solo per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non introduce una disciplina generale per tutte le merci, ma una classificazione puntuale per il prodotto descritto.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/636: classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento adottato dalla Commissione il 30 marzo 2017 mira a garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell'Unione, classificando una specifica merce descritta nell'allegato. Il provvedimento si inserisce nel quadro del codice doganale dell'Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, con effetto diretto in tutti gli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. L'obiettivo è assicurare una classificazione uniforme delle merci elencate nell'allegato, evitando difformità applicative tra le amministrazioni doganali nazionali.
Ambito di applicazione e oggetto della classificazione
Il regolamento riguarda la doppia fibbia usata come dispositivo di chiusura per cinture di sicurezza. La descrizione tecnica evidenzia che ciascuna fibbia comprende un dispositivo metallico di chiusura, una guaina di plastica, un nastro di tessuto, elementi metallici di raccordo e un sensore elettrico che emette un segnale acustico quando le cinture dovrebbero essere allacciate e non lo sono. Il prodotto è composto, in peso, per il 56 % da acciaio al carbonio, per il 21 % da materiale plastico, per il 13 % da tessuto e per il 10 % da altri materiali.
Classificazione nella nomenclatura combinata
Ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato, la merce è classificata nel codice NC 8308 90 00. La motivazione richiama le regole generali 1, 3 b), 4 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la nota 3 della sezione XV e il testo dei codici NC 8308 e 8308 90 00. Secondo il regolamento, il prodotto presenta oggettivamente le caratteristiche di una fibbia di metallo comune e, per analogia, deve essere ricondotto alla voce 8308.
Esclusione di altre voci tariffarie
L'allegato esclude espressamente più soluzioni classificatorie alternative:
- la voce 8301, perché il prodotto non è una serratura azionata con chiave o con combinazione alfanumerica né una serratura ad azionamento elettrico;
- la voce 8302, perché l'articolo non è una ferramenta o un oggetto simile per carrozzerie, ma un elemento del gruppo cintura di sicurezza;
- la voce 8708, perché tale voce riguarda le cinture di sicurezza dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 e non le loro parti;
- la sottovoce 8708 21, perché il prodotto è solo uno degli elementi della cintura completa e non presenta le caratteristiche essenziali di una cintura di sicurezza incompleta o finita.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L'articolo 2 introduce una clausola transitoria a tutela dei titolari di informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi al nuovo regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell'allegato
L'articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto, il codice assegnato è 8308 90 00.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L'articolo 2 stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Motivazione della classificazione nell'allegato
L'allegato motiva la classificazione del prodotto come fibbia di metallo comune: il bene, composto da elementi metallici, plastici e tessili e dotato di sensore elettrico, presenta le caratteristiche oggettive di una fibbia. Sono escluse le voci 8301, 8302 e 8708, inclusa la sottovoce 8708 21, perché il prodotto non è una serratura, non è una parte di carrozzeria e non costituisce una cintura di sicurezza completa o incompleta con le caratteristiche essenziali dell'oggetto finito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 mar 2017Regolamento (UE) 2017/612
- Regolamento · 30 mar 2017Regolamento (UE) 2017/613
- Regolamento · 30 mar 2017Regolamento (UE) 2017/623
- Regolamento · 30 mar 2017Regolamento (UE) 2017/624
- Regolamento · 30 mar 2017Regolamento (UE) 2017/635
- Regolamento · 30 mar 2017Regolamento (UE) 2017/687
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →