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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/613

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/613 della Commissione, del 30 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Tali valori sono determinati dalla Commissione in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri e con riferimento ai prodotti e ai periodi indicati nella disciplina di settore. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'allegato contiene le combinazioni di codici NC e di origine con i relativi importi in EUR/100 kg.

Fissazione, per un determinato giorno, dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che importano nell'Unione europea taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato per specifici codici NC e origini Paese terzo, ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'efficacia è immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale tutti gli ortofrutticoli, ma solo quelli elencati nell'allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/613: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione di alcuni prodotti ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'atto si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua, per il settore degli ortofrutticoli freschi, il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che il sistema dei valori forfettari all'importazione deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore viene calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito oggettivo e soggetti interessati

Il regolamento non introduce una disciplina generale per tutti i prodotti agricoli, ma si limita a fissare i valori forfettari per i prodotti elencati nell'allegato. Tali valori sono destinati agli operatori che importano nell'Unione i prodotti indicati, poiché servono a determinare il prezzo di entrata applicabile in dogana. L'allegato associa a ciascun codice NC una serie di origini Paese terzo e il relativo importo in EUR/100 kg; il codice "ZZ" è definito come "altre origini".

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato comprende, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per le diverse origini, quali ad esempio EG, IL, MA, TN, TR, ZA, BR, CL, US, AR e CN.

Efficacia temporale e applicazione negli Stati membri

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre chiarito che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievi pratici per gli operatori

Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il dato rilevante è che il prezzo di entrata dei prodotti interessati deve essere calcolato sulla base dei valori forfettari aggiornati nell'allegato. Trattandosi di un regolamento di esecuzione con efficacia immediata, l'aggiornamento quotidiano dei valori ha impatto diretto sulle formalità doganali e sulla corretta determinazione dei costi di importazione.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e paesi terzi di origine, inclusi i codici EG, IL, MA, TN, TR, ZA, BR, CL, US, AR, CN e il codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità alla disciplina di attuazione dell'OCM agricola.

Prodotti interessati

L'allegato riguarda taluni ortofrutticoli individuati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine. I valori forfettari servono quale base per la determinazione del prezzo di entrata all'importazione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi doganaliortofrutta

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