Regolamento (UE) 2017/624
Regolamento (UE) 2017/624 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato, daminozide e tolilfluanide in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i livelli massimi di residui di tre sostanze fitosanitarie, rivedendo gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche tengono conto dei pareri motivati dell'EFSA, del riesame degli LMR già effettuato con precedenti regolamenti della Commissione e delle indicazioni tecniche dei laboratori di riferimento dell'Unione. In particolare, per alcune sostanze i limiti fissati al limite di determinazione vengono aumentati per ragioni analitiche e di fattibilità tecnica.
Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di bifenazato, daminozide e tolilfluanide in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale compresi negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui delle sostanze attive bifenazato, daminozide e tolilfluanide. Incide sui livelli massimi di residui (LMR) fissati negli allegati II e V del regolamento base per numerose categorie di prodotti, con effetti diretti negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non contiene esclusioni territoriali specifiche oltre all'applicabilità generale nell'Unione e al carattere SEE rilevante.
Modifica dei livelli massimi di residui per bifenazato, daminozide e tolilfluanide
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e V per tre sostanze attive: bifenazato, daminozide e tolilfluanide. La revisione si fonda sui pareri motivati dell'EFSA, sulle precedenti misure di attuazione già adottate dalla Commissione e sulle valutazioni tecniche dei laboratori di riferimento dell'Unione riguardo alla praticabilità analitica dei limiti.
Contesto normativo e motivazioni
I considerando chiariscono che per bifenazato, daminozide e tolilfluanide l'EFSA ha completato il riesame dei LMR vigenti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. Le raccomandazioni dell'Autorità erano state già recepite in precedenti atti della Commissione, ma la consultazione dei laboratori di riferimento ha evidenziato l'esigenza di adeguare alcuni limiti di determinazione per definizioni di residui complesse, costituite da più componenti. In tali ipotesi, il regolamento afferma che il limite deve essere tecnicamente fattibile e il più basso possibile, ma, quando il LMR è fissato al limite di determinazione, la soglia corrisponde alla somma dei limiti di determinazione di tutti i componenti della definizione di residuo.
Modifiche relative al bifenazato
L'allegato II è sostituito per la voce bifenazato, definito come somma di bifenazato e bifenazato-diazene, espressa in bifenazato, con indicazione F (liposolubile). La tabella aggiorna i LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e di origine animale. In molti casi il limite è quello del limite inferiore di determinazione analitica (*1), mentre in altri casi sono previsti valori specifici, tra cui:
- 0,9 mg/kg per gli agrumi;
- 0,2 mg/kg per la frutta a guscio;
- 0,7 mg/kg per le pomacee e per alcune altre bacche e frutti;
- 2 mg/kg per le drupacee;
- 3 mg/kg per le fragole;
- 7 mg/kg per i frutti di piante arbustive e per i legumi con baccello;
- 20 mg/kg per il luppolo;
- 40 mg/kg per il basilico e i fiori commestibili. Per talune categorie di origine animale, come tessuto adiposo, latte, uova e miele, sono previsti valori molto bassi, spesso pari al limite di determinazione.
Modifiche relative a daminozide e tolilfluanide
L'allegato V è modificato con la sostituzione delle colonne relative a daminozide e tolilfluanide. Il daminozide è definito come somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina (UDHM), espressa in daminozide; il tolilfluanide come somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide, espressa in tolilfluanide, con riferimento anche alla diversa definizione di residuo per alcune combinazioni sostanza/codice. I valori fissati sono in prevalenza molto contenuti e spesso coincidono con il limite di determinazione analitica o con limiti simili:
- 0,06 mg/kg o 0,02 mg/kg per numerosi gruppi di ortofrutta e ortaggi;
- 0,1 mg/kg per diversi gruppi di frutta, spezie, tè, caffè, luppolo e alcuni prodotti vegetali;
- 0,05 mg/kg per latte, uova, miele e altri prodotti di origine animale;
- 0,06 mg/kg per vari gruppi di origine vegetale e animale nei quali il regolamento distingue tra le due sostanze. Anche qui il testo evidenzia che, per alcune categorie, il limite applicabile è quello del limite inferiore di determinazione analitica.
Disposizioni particolari e note applicative
Il regolamento contiene una nota specifica per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana): nel gruppo delle spezie il LMR applicabile è quello stabilito per la stessa sostanza nel gruppo degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle modifiche dovute alla trasformazione per essiccatura ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Questa precisazione evita duplicazioni o incoerenze tra categorie merceologiche differenti. Le note finali richiamano inoltre che l'elenco completo dei prodotti vegetali e animali interessati rinvia all'allegato I del regolamento base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento base
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell'allegato del regolamento. L'intervento aggiorna i LMR per bifenazato, daminozide e tolilfluanide su un'ampia serie di prodotti vegetali e di origine animale.
Bifenazato: nuova tabella dei LMR nell'allegato II
Per il bifenazato la colonna dell'allegato II è sostituita. La sostanza è definita come somma di bifenazato e bifenazato-diazene, espressa in bifenazato, con indicazione della natura liposolubile (F). Sono fissati LMR differenziati per numerosi gruppi di prodotti; in vari casi il limite coincide con il limite inferiore di determinazione analitica (*1), mentre per altri gruppi sono previsti valori specifici, ad esempio 0,9 mg/kg per gli agrumi, 0,2 mg/kg per la frutta a guscio, 2 mg/kg per le drupacee, 3 mg/kg per le fragole, 7 mg/kg per i frutti di piante arbustive e per i legumi con baccello, 20 mg/kg per il luppolo e 40 mg/kg per il basilico e fiori commestibili.
Daminozide e tolilfluanide: nuove colonne nell'allegato V
Per daminozide e tolilfluanide le colonne dell'allegato V sono sostituite. Il daminozide è definito come somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina (UDHM), espressa in daminozide; il tolilfluanide come somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide, espressa in tolilfluanide, con indicazione F e, per il tolilfluanide, anche della diversa definizione di residuo per alcune combinazioni sostanza/codice (R). I valori sono perlopiù molto bassi e spesso coincidono con i limiti di determinazione analitica, ad esempio 0,06 mg/kg o 0,02 mg/kg per molte categorie, 0,1 mg/kg per diversi gruppi di frutta, spezie e prodotti trasformati, 0,05 mg/kg per latte, uova, miele e altri prodotti di origine animale.
Ragioni tecniche e scientifiche della revisione
I considerando spiegano che l'EFSA ha svolto il riesame degli LMR vigenti per le tre sostanze e che le precedenti raccomandazioni erano già state attuate da regolamenti della Commissione (UE) n. 79/2014, (UE) n. 87/2014 e (UE) 2015/552. Per prodotti privi di autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello di Unione e senza LMR del Codex, l'EFSA aveva ritenuto necessario un ulteriore esame dei gestori del rischio. La Commissione, consultati i laboratori di riferimento dell'Unione, ha concluso che, per definizioni di residui composte da più componenti, i limiti fissati al limite di determinazione devono essere aumentati quando ciò è tecnicamente necessario e fattibile.
Caso particolare del barbaforte/rafano/cren
Per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) è previsto un rinvio specifico: il LMR applicabile nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per la medesima sostanza nel gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione/essiccatura ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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