Regolamento (UE) 2017/623
Regolamento (UE) 2017/623 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per diverse sostanze attive, sulla base delle domande presentate dagli operatori, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri motivati dell’EFSA. Per alcune sostanze vengono innalzati o adattati gli LMR in specifici prodotti vegetali; per amitraz, flumequina e streptomicina vengono allineati i valori per i prodotti di origine animale a quelli del regolamento (UE) n. 37/2010. Per cumafos viene fissato un LMR per miele e altri prodotti dell’apicoltura allo stesso livello previsto per il miele, mentre per molte matrici restano i limiti al limite di determinazione analitica.
Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 adeguando i livelli massimi di residui (LMR) per acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in determinati prodotti vegetali e animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera agroalimentare e zootecnica interessati ai residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, nonché alle autorità degli Stati membri competenti per il controllo dei residui. Incide sui prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riguardo a frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e miele; per cumafos, flumequina e streptomicina disciplina specificamente i prodotti animali. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Le modifiche operano tramite sostituzione di tabelle negli allegati II e III; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica degli LMR per acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina
Il regolamento interviene sul sistema degli livelli massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per numerose sostanze attive. La modifica si fonda sulle domande di revisione presentate nell’ambito delle autorizzazioni fitosanitarie, sulle valutazioni degli Stati membri e sui pareri motivati dell’EFSA, che ha ritenuto accettabili le nuove soglie sotto il profilo della sicurezza dei consumatori, salvo alcune osservazioni informative da considerare al riesame.
Ambito e logica dell’intervento
Le nuove soglie riguardano sia prodotti vegetali sia prodotti di origine animale, con un intervento particolarmente ampio sulle tabelle degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Il legislatore europeo distingue tra sostanze usate come prodotti fitosanitari e sostanze farmacologicamente attive in medicina veterinaria, allineando per queste ultime gli LMR ai valori del regolamento (UE) n. 37/2010 quando si tratta di prodotti animali.
Presupposti scientifici e valutazione del rischio
Secondo i considerando, l’EFSA ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, verificando l’idoneità dei dati e stimando l’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei. L’Autorità ha concluso che, né l’esposizione cronica lungo l’intero arco della vita né l’esposizione acuta legata a consumi elevati dei prodotti interessati, comportano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Modifiche degli allegati II e III
Allegato II
L’allegato II viene sostituito per le colonne relative ad amitraz, diflufenican, permetrina e piraclostrobin. Sono fissati nuovi LMR per un ampio ventaglio di matrici vegetali: frutta, ortaggi, legumi da granella, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, spezie, piante da zucchero e alcuni prodotti di origine animale. Per molte voci il valore è fissato al limite di determinazione analitica, indicato con l’asterisco.
Per il diflufenican, l’EFSA segnala anche mancanze di informazioni sulla stabilità al magazzinaggio; la Commissione deve tenerne conto al riesame degli LMR, se le informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017. Per il piraclostrobin sono richiamate, oltre alla stabilità al magazzinaggio, mancanze relative alle sperimentazioni sui residui e alla buona pratica agricola all’aperto nei paesi settentrionali, anch’esse da considerare al riesame se trasmesse entro il 17 aprile 2017.
Tra le precisazioni tecniche figurano:
- per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana), l’LMR nel gruppo delle spezie segue quello stabilito per la categoria ortaggi a radice e tubero, considerando le variazioni dovute all’essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005;
- per l’acequinocil e il piraclostrobin sono previsti specifici valori per alcune colture, ad esempio uve, sedani e chicchi di caffè.
Allegato III, parte A
La parte A dell’allegato III viene modificata per acequinocil e metribuzin. Sono introdotti nuovi livelli per molte categorie di prodotti vegetali, con valori differenziati per diverse colture, in particolare frutta, ortaggi e alcuni prodotti specifici come cetrioli, cetriolini, patate, olive da olio, uve e colture a foglia. Per alcune voci l’EFSA segnala mancanze di informazioni sulle sperimentazioni sui residui; il riesame dovrà tenerne conto se le informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o della loro assenza in caso contrario.
Allegato III, parte B
La parte B dell’allegato III viene modificata eliminando le colonne relative ad amitraz e permetrina, coerentemente con il fatto che i relativi LMR per i prodotti animali vengono disciplinati nell’allegato II in allineamento con il regolamento (UE) n. 37/2010.
Prodotti di origine animale
Per amitraz, flumequina e streptomicina sono fissati valori per carne, tessuti, latte e uova, con soglie diverse a seconda della specie e della matrice. In particolare, compaiono valori per suini, bovini, ovini, caprini, equidi, pollame, latte, uova di volatili e miele. Per il cumafos, invece, il regolamento introduce un LMR di 0,1 mg/kg per miele e altri prodotti dell’apicoltura nell’allegato II.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati per aggiornare gli LMR di acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina (articolo 1 e allegato del regolamento).
Base procedurale e valutazioni scientifiche
Le modifiche derivano da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, esaminate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8 e poi valutate dall’EFSA, che ha ritenuto le modifiche accettabili per la sicurezza dei consumatori sulla base dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei.
Adeguamento degli LMR per prodotti vegetali
Per acequinocil, diflufenican, metribuzin e piraclostrobin sono sostituite le colonne degli allegati con nuovi valori per numerose categorie di prodotti vegetali, tra cui frutta, ortaggi, legumi, cereali, semi e frutti oleaginosi, tè, caffè, infusioni, spezie e piante da zucchero. In vari casi è previsto il limite al di sotto del quale il residuo non è quantificabile (indicato con *) oppure valori specifici per singole colture.
Prodotti di origine animale e allineamento con il regolamento (UE) n. 37/2010
Per amitraz, flumequina, permetrina e streptomicina gli LMR per i prodotti di origine animale sono fissati in coerenza con il regolamento (UE) n. 37/2010, in ragione del fatto che l’esposizione da medicinali veterinari è considerata superiore rispetto a quella derivante dall’uso di prodotti fitosanitari. Sono disciplinati, tra gli altri, muscolo, tessuto adiposo, fegato, rene, latte, uova e miele.
Cumafos e prodotti dell’apicoltura
Per il cumafos l’EFSA ha segnalato motivi di preoccupazione per la valutazione del rischio cronico. Il regolamento fissa tuttavia per il miele e gli altri prodotti dell’apicoltura un LMR pari a 0,05 mg/kg, in coerenza con il livello già stabilito nel regolamento (UE) n. 37/2010 per il solo miele.
Note, deroghe e riferimenti tecnici
L’allegato contiene note sui limiti di determinazione analitica e richiami al regolamento (CE) n. 396/2005, articolo 20, paragrafo 1, per il barbaforte/rafano/cren, per il quale l’LMR nelle spezie segue quello previsto per la categoria ortaggi a radice e tubero tenendo conto della trasformazione per essiccatura. Per alcune sostanze l’EFSA segnala mancanze informative (stabilità al magazzinaggio, sperimentazioni sui residui, metodi di analisi), da considerare al riesame degli LMR entro le date indicate (17 aprile 2017 o 13 luglio 2015, secondo i casi).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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