Regolamento (UE) 2017/612
Regolamento (UE) 2017/612 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2017 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna del 1,2% gli importi dei diritti dovuti all’Agenzia europea per i medicinali, con effetto dal 1° aprile 2017, adeguandoli al tasso d’inflazione registrato nel 2016. Le modifiche consistono nella sostituzione di numerosi importi fissati nel regolamento (CE) n. 297/95, con arrotondamento al centinaio di euro più vicino. Per ragioni di certezza giuridica, il nuovo regime non si applica alle domande valide già pendenti alla data di applicazione.
Adeguamento all’inflazione, dal 1° aprile 2017, dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali previsti dal regolamento (CE) n. 297/95.
Ambito di applicazione
Si applica ai diritti dovuti all’Agenzia europea per i medicinali dalle imprese per le procedure disciplinate dal regolamento (CE) n. 297/95, come modificato. L’aggiornamento riguarda gli importi in euro di varie categorie di diritti e si applica negli Stati membri dell’Unione europea; il testo è anche rilevante ai fini del SEE. È esclusa l’applicazione alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2017.
Adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti dell’Agenzia europea per i medicinali
Il regolamento (UE) 2017/612 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 297/95, che disciplina categorie e importi dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali. La finalità è quella di aggiornare gli importi al tasso d’inflazione registrato nell’Unione nel 2016, pari all’1,2%, con efficacia dal 1° aprile 2017.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004, le entrate dell’Agenzia sono composte da un contributo dell’Unione e dai diritti corrisposti dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 determina le categorie e gli importi di tali diritti; la Commissione interviene quindi per mantenerne l’adeguamento economico. I considerando evidenziano inoltre che, per semplicità, gli importi sono arrotondati al centinaio di euro più vicino.
Modifiche tariffarie al regolamento (CE) n. 297/95
L’articolo 1 del regolamento sostituisce numerosi importi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95. Le modifiche sono puntuali e consistono in incrementi degli importi originari, tra cui:
- nell’articolo 3: aggiornamenti di importi come 278 800 EUR in 282 100 EUR, 108 200 EUR in 109 500 EUR, 83 700 EUR in 84 700 EUR, 100 000 EUR in 101 200 EUR, nonché vari importi minori come 7 000 EUR in 7 100 EUR;
- nell’articolo 4: 69 400 EUR è sostituito da 70 200 EUR;
- nell’articolo 5: sono aggiornati diversi importi, tra cui 139 600 EUR in 141 300 EUR, 117 800 EUR in 119 200 EUR, 41 800 EUR in 42 300 EUR, 33 400 EUR in 33 800 EUR e vari importi accessori;
- nell’articolo 6: 41 800 EUR diventa 42 300 EUR;
- nell’articolo 7: 69 400 EUR diventa 70 200 EUR e 20 900 EUR diventa 21 200 EUR;
- nell’articolo 8: sono aggiornati più importi, tra cui 83 700 EUR in 84 700 EUR, 41 800 EUR in 42 300 EUR, 278 800 EUR in 282 100 EUR, 139 600 EUR in 141 300 EUR e alcuni importi associati a 3 000 EUR.
Regime temporale e domande pendenti
Per ragioni di certezza giuridica, il nuovo regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2017. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre espressamente dal 1° aprile 2017, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95.
Effetti pratici per gli operatori
Per le imprese farmaceutiche e gli operatori che interagiscono con l’Agenzia europea per i medicinali, il provvedimento comporta un incremento degli oneri economici dovuti per le procedure interessate dai diritti aggiornati. Per i professionisti, il dato rilevante è soprattutto la decorrenza temporale: le nuove tariffe si applicano solo alle istanze non rientranti nella clausola di salvaguardia per le domande valide pendenti al 1° aprile 2017.
Disposizioni principali
Adeguamento dei diritti per inflazione
La Commissione modifica il regolamento (CE) n. 297/95 per aggiornare gli importi dei diritti dovuti all’Agenzia europea per i medicinali in base al tasso d’inflazione dell’UE del 2016, pari all’1,2%. Gli importi sono arrotondati al centinaio di euro più vicino.
Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95
Numerose voci tariffarie sono sostituite con nuovi importi, prevalentemente maggiorati, in particolare negli articoli 3, 5 e 8, ma anche negli articoli 4, 6 e 7. Tra gli importi aggiornati figurano, a titolo esemplificativo, sostituzioni di 278 800 EUR con 282 100 EUR, 69 400 EUR con 70 200 EUR, 7 000 EUR con 7 100 EUR, 20 900 EUR con 21 200 EUR, 139 600 EUR con 141 300 EUR e altri valori specifici indicati nell’articolo 1 del regolamento.
Esclusione delle domande pendenti
Il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2017, in coerenza con l’esigenza di certezza giuridica.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° aprile 2017, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95.
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