Circolare numero 39 del 14-2-2002
Istruzioni operative per l’accesso e la fruizione, anche con il sistema del conguaglio, di trattamenti previdenziali, diversi dalla CIGS, disposti da specifici provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per l’attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 158/2001, convertito nella L. n. 248/2001, che prevede una indennità pari al massimo trattamento di CIGS per lavoratori colpiti da riduzioni, sospensioni o cessazioni di attività connesse alla crisi da encefalopatie spongiformi bovine. Vengono disciplinati gli adempimenti dei datori di lavoro, la codifica aziendale, le modalità di compilazione del DM10/2, l’accredito della contribuzione figurativa e le relative scritture contabili.
Istruzioni per indennità e contributi figurativi per crisi da encefalopatie spongiformi bovine
Indennità e contribuzione figurativa per la crisi da encefalopatie spongiformi bovine
La circolare detta le istruzioni applicative dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 158/2001, convertito nella L. n. 248/2001. La disciplina riguarda i lavoratori interessati da riduzioni, sospensioni o cessazioni dell’attività connesse alla crisi da encefalopatie spongiformi bovine e prevede una indennità pari al massimo trattamento di integrazione salariale straordinaria, oltre al possibile riconoscimento di contribuzione figurativa.
Ambito della misura e base normativa
La norma richiamata individua misure di ammortizzatori sociali per i settori che non rientrano negli interventi ordinari di cassa integrazione. In base a tale previsione, i Ministri competenti sono autorizzati ad emanare decreti specifici che disciplinino la corresponsione della prestazione. La circolare ha quindi la funzione di fornire le istruzioni operative per l’attuazione concreta del meccanismo.
Adempimenti dei datori di lavoro
Per le prestazioni gestite con sistema di conguaglio, i datori di lavoro devono presentare alla sede INPS competente il modello IG 15 STR nel termine ordinatorio richiamato dalla circolare n. 116 del 25 maggio 2001. Qualora i decreti attuativi autorizzino invece il pagamento diretto da parte dell’Istituto, dovrà essere presentato il nuovo modello Ind. Par. CIGS, che sarà inviato con successive istruzioni specifiche.
Codifica aziendale
Le sedi, nel concedere l’autorizzazione al conguaglio, devono apporre alle posizioni contributive il codice di autorizzazione "4M", da gestire tramite l’apposito scadenzario. Il codice identifica le aziende ammesse a trattamenti previdenziali sostitutivi della CIGS.
Compilazione del DM10/2
Ai fini del conguaglio, il trattamento previdenziale spettante deve essere esposto nel quadro D del DM10/2 in uno dei righi in bianco, preceduto dalla dicitura "cong. Indennità ex L.248/2001" e dal codice "G822". Nel quadro F vanno indicati gli estremi del provvedimento autorizzativo e il numero delle ore conguagliate. Le denunce contenenti il codice G822 vengono memorizzate nell’archivio delle segnalazioni per consentire il monitoraggio finanziario delle operazioni di conguaglio.
Contribuzione figurativa
Se il decreto ministeriale di concessione lo prevede, i datori di lavoro devono compilare l’apposita casella della sezione 3 "contribuzione figurativa" dei modelli CUD e 770, parte C dati previdenziali e assistenziali. Tale adempimento consente all’Istituto di accreditare i contributi figurativi utili al diritto a pensione.
Aspetti contabili
Per la rilevazione contabile dell’indennità è istituito il conto GAU 30/23, collocato nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in quanto l’onere è posto a carico dello Stato. Per le registrazioni manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".
Variazione al piano dei conti
In allegato viene istituito il conto GAU 30/23 con denominazione completa relativa all’indennità per riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività connesse alla crisi da encefalopatie spongiformi bovine, conguagliata dalle aziende con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 158/2001 convertito nella L. n. 248/2001.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama la previsione normativa che consente l’erogazione di misure di sostegno al reddito e il riconoscimento di contribuzione figurativa per attività lavorative ridotte, sospese o cessate a causa della crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riguardo ai settori esclusi dalla CIG ordinaria. La norma attribuisce ai Ministri competenti il potere di emanare decreti attuativi per disporre una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.
Adempimenti dei datori di lavoro
Per il conguaglio delle prestazioni previdenziali, i datori di lavoro devono presentare alla sede competente il modello IG 15 STR entro il termine ordinatorio richiamato dalla circolare n. 116 del 25 maggio 2001. Se i decreti ministeriali prevedono invece la corresponsione diretta da parte dell’Istituto, i datori di lavoro dovranno utilizzare il nuovo modello Ind. Par. CIGS, per il quale saranno successivamente fornite istruzioni specifiche.
Codifica delle aziende autorizzate
Le sedi INPS, nel caso di autorizzazione al conguaglio, devono contrassegnare le posizioni contributive con il codice autorizzazione "4M", da gestire tramite l’apposito scadenzario. Il codice assume il significato di azienda ammessa a trattamenti previdenziali sostitutivi della CIGS.
Compilazione del mod. DM10/2
I datori di lavoro devono esporre l’importo del trattamento spettante nel quadro D del DM10/2, in uno dei righi in bianco, preceduto dalla dicitura "cong. Indennità ex L.248/2001" e dal codice di nuova istituzione "G822". Nel quadro F devono essere indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate. La procedura memorizza le denunce con codice G822 per consentire il monitoraggio finanziario, anche tramite consultazione ed emissione di liste.
Accredito della contribuzione figurativa
Quando il decreto ministeriale di concessione lo preveda, i datori di lavoro devono compilare l’apposita casella della sezione 3 "contribuzione figurativa" dei modelli CUD e 770, parte C dati previdenziali e assistenziali, al fine di consentire all’Istituto l’accredito dei contributi figurativi utili al diritto a pensione.
Rilevazione contabile e conto dedicato
Per la contabilizzazione dell’indennità è istituito il conto GAU 30/23, da rilevare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, poiché l’onere è a carico dello Stato. In caso di registrazioni contabili manuali, si applicano le disposizioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".
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