Circolare numero 34 del 7-2-2002
Premessa D. Lgs. n. 228/2001 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo Art. 1 D. Lgs. N. 228/2001 Imprenditore agricolo Allevamento di animali Il ciclo biologico Il possesso del fondo Le attività connesse Cooperative e consorzi Art. 2 D. Lgs. n. 228/2001 Art. 3 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 228/2001- Attività agrituristica Art. 4 D.Lgs. n. 228/2001 Esercizio dellattività di vendita Art. 9 D. Lgs. N. 228/2001 Soci di società di persone Art. 10 D. Lgs. N. 228/2001 Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale Art. 7 e 8 D. Lgs. N. 227/2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale D. Lgs. n. 226/2001 Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dellacquacoltura Art. 2 D. Lgs. n. 226/2001 Imprenditore ittico Art. 3 D. Lgs. n. 226/2001 Attività connesse a quella di pesca 10. Adempimenti delle Sedi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità introdotte dai decreti legislativi n. 226, 227 e 228 del 18 maggio 2001, attuativi della legge n. 57/2001, con particolare attenzione agli effetti sulla qualificazione dell’imprenditore agricolo, sull’inquadramento previdenziale delle imprese e sulle attività connesse. Vengono esaminati l’ampliamento della nozione di attività agricola, il riconoscimento dell’acquacoltura in acque marine, la disciplina dell’agriturismo, della vendita diretta e delle società agricole, nonché le disposizioni per il settore forestale e della pesca. La circolare segnala infine che le Sedi riceveranno successive istruzioni operative e che la modulistica aziendale sarà aggiornata.
Orientamento e modernizzazione dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura; impatti previdenziali e di inquadramento aziendale
Modernizzazione dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura
La circolare esamina l’impatto dei decreti legislativi n. 226, n. 227 e n. 228 del 18 maggio 2001, emanati in attuazione della legge n. 57/2001, sul quadro normativo del settore primario. L’attenzione è posta soprattutto sulle ricadute in materia di qualificazione dell’impresa, inquadramento previdenziale e gestione delle attività connesse.
Quadro normativo e finalità della riforma
La legge 5 marzo 2001 n. 57 ha delegato il Governo a predisporre una legge di orientamento per l’agricoltura, le foreste, la pesca e l’acquacoltura, con l’obiettivo di razionalizzare l’intervento pubblico e ridefinire il quadro complessivo di modernizzazione del settore primario. I decreti legislativi pubblicati sulla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 hanno dato attuazione a tale delega, introducendo modifiche che incidono direttamente sull’attività delle Sedi, in particolare sulla classificazione delle aziende e sull’inquadramento nell’area agricola.
Nuova definizione di imprenditore agricolo
L’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 sostituisce l’art. 2135 c.c. e ridefinisce l’imprenditore agricolo come il soggetto che esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La riforma amplia il concetto di attività agricola, valorizzando il riferimento alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria, sia di natura vegetale sia animale. È inoltre chiarito che tali attività possono utilizzare, o anche soltanto poter utilizzare, il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Allevamento di animali e ciclo biologico
La sostituzione del termine "bestiame" con "animali" consente di ricomprendere nell’impresa agricola una gamma più ampia di allevamenti, superando interpretazioni restrittive. La circolare richiama espressamente avicoltura, cunicoltura, apicoltura e bachicoltura come esempi di attività riconducibili all’ambito agricolo anche in assenza di un nesso necessario con il fondo. Viene inoltre sottolineato che il ciclo biologico comprende anche fasi specifiche dell’attività produttiva, come lo sviluppo vegetativo nel florovivaismo o l’ingrasso degli animali da carne.
Attività connesse e requisito della prevalenza
La nuova disciplina considera connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, purché abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività principale. Sono inoltre connesse le attività di fornitura di beni o servizi realizzate mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola. La connessione richiede sia un elemento soggettivo, dato dall’identità dell’imprenditore, sia un elemento oggettivo, fondato sulla prevalenza dei prodotti aziendali o delle risorse impiegate. In mancanza di tale prevalenza, l’attività esce dall’alveo agricolo e assume natura diversa.
Cooperative, consorzi e società agricole
La circolare evidenzia che la nozione di imprenditore agricolo si estende alle cooperative e ai loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Il successivo art. 10 amplia ulteriormente il riconoscimento alle società che abbiano come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, subordinandolo a requisiti specifici: per le società di persone almeno la metà dei soci deve essere IATP; per le cooperative deve essere rispettata la soglia del 50% e l’utilizzo prevalente di prodotti dei soci; per le società di capitali oltre il 50% del capitale sociale deve essere sottoscritto da IATP e tale condizione deve permanere nel tempo.
Iscrizione al registro delle imprese e prova della qualifica
L’art. 2 del D.Lgs. n. 228/2001 assegna all’iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese una duplice funzione: certificazione anagrafica e pubblicità dichiarativa. In conseguenza di ciò, l’imprenditore non è più tenuto a richiedere all’INPS una certificazione di iscrizione per dimostrare la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, anche quando ciò sia necessario per esercitare diritti come la prelazione.
Agriturismo: ampliamento delle attività e qualificazione del personale
L’art. 3 amplia in modo significativo le attività agrituristiche, ricomprendendo attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, oltre alla degustazione dei prodotti aziendali e alla mescita del vino. Tali attività possono essere svolte anche fuori dai beni fondiari disponibili all’impresa. La stagionalità dell’ospitalità viene riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti. Inoltre, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, sono considerati lavoratori agricoli i familiari di cui all’art. 230-bis c.c. e i lavoratori dipendenti dell’impresa agricola, a tempo indeterminato, determinato o parziale.
Vendita diretta dei prodotti agricoli
L’art. 4 consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, includendo la vendita tramite commercio elettronico. La disciplina si estende anche ai prodotti derivati ottenuti da attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. La circolare evidenzia che la nuova formulazione amplia i soggetti legittimati alla vendita diretta, includendo tutti gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese.
Soci di società di persone e mantenimento della qualifica previdenziale
L’art. 9 riconosce ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, il mantenimento dei diritti e delle agevolazioni tributarie e creditizie previsti per le persone fisiche. La qualifica previdenziale resta ferma, e ai fini del fabbisogno lavorativo richiesto per l’inquadramento si computa anche l’apporto delle unità attive del nucleo familiare. La circolare sottolinea che la forma societaria non impedisce la tutela previdenziale, purché sussistano i requisiti previsti.
Settore forestale e appalti in area montana
Nel settore forestale, gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 227/2001 introducono elenchi o albi regionali delle imprese abilitate a eseguire lavori, opere e servizi in ambito forestale, attribuendo ai soggetti iscritti la possibilità di ottenere la gestione di aree silvo-pastorali pubbliche. La norma estende inoltre agli iscritti le disposizioni dell’art. 17 della legge n. 97/1994 per i lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano. Per l’affidamento degli appalti sono richiesti l’ubicazione dell’azienda in territorio montano, l’impiego del lavoro proprio e dei familiari, la proprietà esclusiva di macchine e attrezzature e il rispetto di limiti massimi annui: 30 milioni di lire per il singolo soggetto e 300 milioni di lire per cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale operanti nei comuni montani.
Pesca, acquacoltura, imprenditore ittico e attività connesse
Il D.Lgs. n. 226/2001 completa il percorso di modernizzazione della pesca e dell’acquacoltura. La circolare ricorda che la legge n. 102/1992 già qualificava l’acquacoltura come attività imprenditoriale agricola, ma la nuova disciplina ne estende espressamente l’ambito alle acque marine. L’art. 2 definisce l’imprenditore ittico come chi esercita attività di cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci, nonché le attività connesse, ed equipara tale figura all’imprenditore agricolo. L’art. 3 disciplina le attività connesse alla pesca, introducendo le definizioni di pescaturismo e ittiturismo, e comprendendo anche la prima lavorazione, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti del mare, purché prevalgano i prodotti della propria attività.
Indicazioni operative finali
La circolare conclude precisando che, data la rilevanza delle innovazioni introdotte, saranno successivamente impartite specifiche disposizioni operative alle Sedi. È inoltre in corso la rielaborazione della modulistica relativa alle denunce aziendali, che dovrà essere aggiornata in funzione del nuovo regime normativo dell’imprenditore agricolo.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La legge 5 marzo 2001 n. 57 ha delegato il Governo a modernizzare i settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura. In attuazione della delega sono stati emanati i decreti legislativi n. 226, n. 227 e n. 228 del 18 maggio 2001, pubblicati sulla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001, supplemento ordinario n. 149. La circolare evidenzia che le disposizioni più rilevanti per l’attività delle Sedi e per la classificazione delle aziende sono contenute, in particolare, negli artt. 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del D.Lgs. n. 228/2001, negli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 227/2001 e negli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 226/2001.
Nuova nozione di imprenditore agricolo
L’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 sostituisce l’art. 2135 c.c. e ridefinisce l’imprenditore agricolo come chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La norma valorizza il concetto di ciclo biologico, riferito sia al vegetale sia all’animale, e chiarisce che le attività agricole possono utilizzare o anche soltanto poter utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Viene quindi ampliato il perimetro dell’impresa agricola rispetto alla precedente impostazione.
Allevamento, ciclo biologico e superamento del requisito del fondo
La sostituzione del termine "bestiame" con "animali" consente di ricondurre all’attività agricola molte forme di allevamento anche indipendenti dalla titolarità del fondo, come avicoltura, cunicoltura, apicoltura e bachicoltura. La circolare sottolinea inoltre che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile: la nuova formula "utilizzano o possono utilizzare il fondo" consente di qualificare come agricola anche un’attività svolta con tecniche che prescindono dallo sfruttamento diretto della terra, purché dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria.
Attività connesse e requisito di prevalenza
Sono considerate connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività di fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola. La circolare evidenzia che il collegamento deve essere sia soggettivo, perché le attività devono essere svolte dal medesimo imprenditore agricolo, sia oggettivo, perché deve sussistere la prevalenza dei prodotti aziendali o delle risorse agricole impiegate. In mancanza di prevalenza, l’attività perde natura agricola e può assumere carattere industriale, commerciale, artigianale o terziario.
Cooperative e consorzi agricoli
L’art. 1, comma 2, estende la figura dell’imprenditore agricolo alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi, quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. La circolare cita, tra gli esempi, piani colturali, mezzi per la conduzione dell’azienda, assistenza tecnica, nuove tecnologie e servizi di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, richiamando la tradizionale assimilazione delle cantine sociali, latterie sociali e simili allo statuto dell’impresa agricola.
Iscrizione al registro delle imprese
L’art. 2 del D.Lgs. n. 228/2001 modifica la disciplina dell’iscrizione degli imprenditori agricoli nelle sezioni speciali del registro delle imprese. L’iscrizione assume, oltre al valore di certificazione anagrafica, anche efficacia di pubblicità dichiarativa ai sensi dell’art. 2193 c.c. Ne deriva che l’imprenditore, per dimostrare la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, non deve più richiedere all’INPS una specifica certificazione di iscrizione, anche in ipotesi come l’esercizio del diritto di prelazione.
Agriturismo e qualificazione dei lavoratori
L’art. 3 amplia le attività agrituristiche, ricomprendendo anche quelle svolte all’esterno dei beni fondiari disponibili all’impresa: attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, oltre alla degustazione dei prodotti aziendali e alla mescita del vino ai sensi della legge n. 268/1999. La stagionalità dell’ospitalità agrituristica viene riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti. Il comma 2 stabilisce inoltre che familiari di cui all’art. 230-bis c.c. e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale addetti ad attività agrituristiche sono considerati lavoratori agricoli ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali.
Vendita diretta dei prodotti agricoli
L’art. 4 consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di esercitare la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, incluso il commercio elettronico. La disciplina si estende anche alla vendita di prodotti derivati ottenuti da manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. La circolare sottolinea che il nuovo regime amplia i soggetti abilitati rispetto al passato, includendo tutti gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, e non solo i tradizionali produttori agricoli individuati dalla previgente disciplina.
Soci di società di persone e qualifica previdenziale
L’art. 9 riconosce ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie previsti per le persone fisiche con le medesime qualifiche, mantenendo anche la qualifica previdenziale. Ai fini del fabbisogno lavorativo richiesto per l’inquadramento, si computa anche l’apporto delle unità attive iscritte nel nucleo familiare. La circolare evidenzia che la tutela previdenziale resta quindi possibile anche per il socio di società di persone, purché sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
Società considerate imprenditori agricoli a titolo principale
L’art. 10 estende il riconoscimento dell’imprenditore agricolo a titolo principale anche alle società, purché lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e siano rispettate specifiche condizioni. Per le società di persone almeno la metà dei soci deve essere IATP, con riferimento ai soli accomandatari nelle società in accomandita; per le cooperative almeno la metà dei soci deve essere IATP e devono essere utilizzati prevalentemente prodotti conferiti dai soci; per le società di capitali oltre il 50% del capitale sociale deve essere sottoscritto da IATP e tale condizione deve permanere anche in caso di circolazione di quote o azioni.
Settore forestale e attività selvicolturali
Il D.Lgs. n. 227/2001 introduce, agli artt. 7 e 8, una disciplina di promozione delle attività selvicolturali. L’art. 7 prevede l’istituzione di elenchi o albi regionali delle imprese abilitate a eseguire lavori, opere e servizi in ambito forestale, consentendo ai soggetti iscritti anche la gestione di aree silvo-pastorali pubbliche. La circolare richiama inoltre l’estensione, ai soggetti iscritti negli albi, delle norme dell’art. 17 della legge n. 97/1994 in materia di lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano.
Appalti in area montana e limiti economici
Per l’affidamento degli appalti in territorio montano è richiesto che l’azienda del soggetto affidatario sia ubicata in territorio montano e che il lavoro sia svolto con il proprio lavoro e quello dei familiari di cui all’art. 230-bis c.c.; anche macchine e attrezzature devono essere di proprietà esclusiva dei soggetti interessati. Il valore massimo dell’appalto non può superare annualmente 30 milioni di lire, pari a 15.493,68 euro. Per le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale con sede ed attività prevalente nei comuni montani il limite annuale è fissato in 300 milioni di lire, pari a 154.936,80 euro.
Pesca, acquacoltura e imprenditore ittico
Il D.Lgs. n. 226/2001 completa il quadro sulla pesca e sull’acquacoltura. La circolare ricorda la disciplina precedente della legge n. 102/1992 e segnala che la nuova normativa riconosce espressamente l’acquacoltura anche in acque marine, in coerenza con l’art. 9 della legge n. 122/2001 e con l’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001. L’art. 2 definisce l’imprenditore ittico come chi esercita attività di cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci, nonché le attività connesse, compresi gli interventi di gestione attiva per la valorizzazione produttiva e l’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici. L’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo e, per l’acquacoltura, continua ad applicarsi la legge n. 102/1992 e successive modificazioni.
Attività connesse alla pesca: pescaturismo e ittiturismo
L’art. 3 del D.Lgs. n. 226/2001 individua le attività connesse alla pesca, coerentemente con la visione dinamica della legge di orientamento. Sono ricompresi l’imbarco di persone estranee all’equipaggio su navi da pesca a fini turistico-ricreativi, denominato pescaturismo, e le attività di ospitalità, ristorazione, servizi, attività ricreative e culturali finalizzate alla fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione del mondo dei pescatori, svolte da pescatori professionisti singoli o associati tramite abitazione o struttura nella loro disponibilità, denominate ittiturismo. Sono inoltre comprese la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, purché abbiano a oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.
Adempimenti delle Sedi e modulistica
La circolare conclude che, in ragione della portata delle innovazioni introdotte e dei riflessi sull’attività delle Sedi, seguiranno specifiche disposizioni operative. Viene inoltre comunicata la rielaborazione della modulistica relativa alle denunce aziendali, che dovrà essere aggiornata in funzione del nuovo regime normativo dell’imprenditore agricolo.
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