Circolare numero 41 del 22-2-2002
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Perfezionamento del diritto a pensione e determinazione della relativa misura senza la contrazione del periodo contributivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, non si applica dal 1° gennaio 1984 la disciplina dell’art. 7 della legge n. 638/1983 sui limiti minimi di retribuzione utile all’accredito contributivo settimanale. Ne consegue che i periodi di lavoro devono essere considerati interamente utili, senza riduzione delle settimane accreditabili nei casi in cui i salari convenzionali risultavano inferiori ai minimali. La circolare detta inoltre le regole per le domande di pensione in istruttoria, i ricorsi, le controversie, le istanze di riesame e la ricostituzione delle pensioni già in pagamento, precisando che non si procede alla ricostituzione se l’importo in pagamento è più favorevole.
Applicazione dell’art. 43, comma 3, legge n. 448/2001 ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Applicazione retroattiva dell’esclusione dall’art. 7 della legge n. 638/1983
La circolare interviene per precisare gli effetti dell’art. 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne disciplinati dalla legge 13 marzo 1958, n. 250. Il chiarimento è rilevante ai fini del calcolo della contribuzione utile per il diritto e la misura della pensione.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 43, comma 3, della legge n. 448/2001 dispone che la previsione contenuta nell’art. 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638. L’art. 69, comma 7, della legge n. 388/2000 stabilisce che l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.
I lavoratori richiamati dalla legge n. 250/1958 sono:
- le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie;
- le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.
Per tali soggetti l’imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 1961, rivalutato annualmente ai sensi dell’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Effetti sul calcolo della contribuzione e della pensione
In applicazione dell’art. 43, comma 3, della legge n. 448/2001, le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 638/1983 non risultano operanti, per la categoria in esame, dal 1° gennaio 1984. Di conseguenza, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura, non deve più essere applicata la riduzione delle settimane utili nei casi in cui gli importi dei salari convenzionali siano stati inferiori ai minimali.
La circolare precisa quindi che i periodi di lavoro dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne devono essere considerati interamente coperti di contribuzione, sia per il diritto sia per la misura della pensione.
Trattamento delle domande, dei ricorsi e del contenzioso
Le domande di pensione già in corso di istruttoria devono essere definite sulla base del criterio più favorevole illustrato dalla circolare. In concreto, i periodi di lavoro in parola devono essere riconosciuti integralmente ai fini pensionistici.
Lo stesso criterio deve essere applicato:
- ai ricorsi amministrativi pendenti;
- alle controversie giudiziarie in corso.
Per le istanze di riesame di domande di pensione respinte, quando sia decorso il termine di decadenza previsto dall’art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438, tali istanze devono essere considerate nuove domande di pensione.
Pensioni già liquidate e ricostituzione
Le pensioni in pagamento possono essere ricostituite su domanda degli interessati, tenendo conto degli effetti della prescrizione decennale. Tuttavia, la circolare introduce un limite pratico: se l’importo già in pagamento risulta più favorevole rispetto a quello derivante dalla ricostituzione, non si deve procedere a quest’ultima.
La ragione è che la finalità delle disposizioni in esame è esclusivamente quella di assicurare una tutela pensionistica più favorevole alla categoria interessata.
Tabella allegata sugli anni 1984-2000
L’allegato 1 contiene una tabella dedicata ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con l’indicazione delle settimane accreditate ai fini del diritto e della misura della pensione in applicazione dell’art. 7 della legge n. 638/1983, raffrontando:
- minimale pensionabile;
- retribuzione mensile;
- retribuzione annua;
- settimane coperte dal minimale (B/A arrotondato per eccesso);
- settimane accreditate a norma dell’art. 43, comma 3, della legge n. 448/2001.
La tabella mostra, per il periodo 1984-2000, che le settimane accreditate diventano 52 anche negli anni in cui il criterio precedente avrebbe comportato un numero inferiore di settimane, evidenziando l’effetto migliorativo della nuova disciplina.
Coordinamento con precedenti chiarimenti
La circolare ricorda infine che le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 638/1983 non trovavano già applicazione dal 1° gennaio 2001 in forza dell’art. 69, comma 7, della legge n. 388/2000, come già chiarito dalla circolare n. 50 del 2 marzo 2001.
Punti principali
Norma di riferimento e ambito soggettivo
L’art. 43, comma 3, della legge n. 448/2001 stabilisce l’applicazione retroattiva, dalla data di entrata in vigore della legge n. 638/1983, della disposizione dell’art. 69, comma 7, della legge n. 388/2000. Quest’ultima prevede che l’art. 7 del decreto-legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, non si applichi ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.
Effetti sulla contribuzione utile a pensione
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, l’art. 7 della legge n. 638/1983 non opera dal 1° gennaio 1984. Pertanto, ai fini del diritto e della misura della pensione, non deve più essere effettuata la riduzione delle settimane utili nei casi in cui i salari convenzionali mensili siano risultati inferiori ai minimali contributivi. I periodi di lavoro devono essere considerati interamente coperti di contribuzione.
Definizione delle pratiche pendenti e del contenzioso
Le domande di pensione ancora in istruttoria devono essere definite applicando il nuovo criterio favorevole, con pieno riconoscimento dei periodi di lavoro ai fini sia del diritto sia della misura della pensione. Con lo stesso criterio devono essere decisi i ricorsi amministrativi e le controversie giudiziarie in corso.
Istanze di riesame e nuove domande
Le istanze di riesame di domande di pensione respinte, per le quali sia decorso il termine di decadenza previsto dall’art. 4 della legge n. 438/1992, devono essere trattate come nuove domande di pensione.
Pensioni in pagamento e ricostituzione
Le pensioni già liquidate possono essere ricostituite su domanda degli interessati, tenendo conto degli effetti della prescrizione decennale. Tuttavia, se l’importo attualmente in pagamento risulta più favorevole di quello derivante dalla ricostituzione, quest’ultima non deve essere effettuata, poiché la finalità delle disposizioni è esclusivamente quella di garantire una tutela pensionistica più favorevole.
Tabella allegata sugli accrediti
L’allegato 1 riporta, per gli anni 1984-2000, il confronto tra minimale pensionabile, retribuzione mensile, retribuzione annua, settimane coperte dal minimale e settimane accreditate per effetto dell’art. 43, comma 3, della legge n. 448/2001. La tabella mostra che, per diversi anni, le settimane accreditate risultano pari a 52 anche quando il criterio precedente avrebbe determinato un numero inferiore di settimane.
Richiamo alla precedente circolare
Viene ricordato che le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 638/1983 non trovavano già applicazione dal 1° gennaio 2001 in virtù dell’art. 69, comma 7, della legge n. 388/2000, come chiarito dalla circolare n. 50 del 2 marzo 2001.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 feb 2002Circolare numero 40 del 22-2-2002
- Circolare · 25 feb 2002Circolare numero 42 del 25-2-2002
- Circolare · 26 feb 2002Circolare numero 43 del 26-2-2002
- Circolare · 28 feb 2002Circolare numero 10 del 28-02-2002 enpals
- Circolare · 1 mar 2002Circolare numero 44 del 1-3-2002
- Circolare · 14 feb 2002Circolare numero 08 del 14-02-2002 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →