Circolare numero 35 del 7-2-2002
Art. 2, comma 2, D.L. n. 8/2001. Adempimenti delle Sedi. Art. 66 della Legge n. 448/2001. Interventi per la protezione dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue). Territori interessati dalla rateizzazione. Soggetti beneficiari. Periodo contributivo oggetto della sospensione. Recupero dei contributi sospesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione dei versamenti contributivi per allevatori di bovini, aziende di macellazione e operatori del commercio di carni colpiti dall’emergenza BSE, nonché per le aziende zootecniche e cooperative di allevamento ubicate nelle aree sottoposte a sorveglianza per blue tongue. Vengono richiamate le proroghe dei termini di sospensione, le categorie di contribuenti interessate, i periodi contributivi sospesi e le modalità operative per le Sedi, inclusa la verifica delle istanze e l’uso di specifici modelli. È inoltre indicata la successiva rateizzazione delle somme dovute, senza sanzioni o oneri aggiuntivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 o dal 1° gennaio 2004 a seconda della disciplina applicabile.
Sospensione e rateizzazione dei contributi per soggetti zootecnici colpiti da BSE e blue tongue
Sospensione e rateizzazione dei contributi per soggetti zootecnici colpiti da BSE e blue tongue
La circolare interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti contributivi in favore di soggetti operanti nel comparto zootecnico e agricolo, colpiti dapprima dall’emergenza BSE e successivamente dall’emergenza blue tongue. Vengono richiamate le norme di riferimento, le proroghe dei termini, i territori interessati e gli adempimenti richiesti alle Sedi per la verifica delle istanze e la gestione della successiva rateizzazione.
Quadro normativo sulla sospensione per emergenza BSE
La prima parte richiama l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 8/2001, come sostituito dall’art. 7-ter, comma 2, della legge n. 49/2001. La disposizione ha previsto la sospensione per sei mesi dei pagamenti di contributi e premi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, per i soggetti colpiti dagli eventi connessi all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Il versamento delle somme non corrisposte deve avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
La circolare ricorda che il termine originario di sospensione, fissato al 15 agosto 2001, è stato poi prorogato al 15 dicembre 2001 dalla legge n. 305/2001.
Soggetti e periodi contributivi interessati dalla disciplina BSE
Per il comparto agricolo la sospensione, su domanda, ha riguardato i pagamenti in scadenza nel periodo 15 febbraio 2001 - 15 dicembre 2001. In particolare, sono stati indicati:
- aziende agricole assuntrici di manodopera: 3° e 4° trimestre 2000 e 1° trimestre 2001;
- aziende autonome (CD/CM - IATP): 1ª, 2ª e 3ª rata 2001;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari: 1ª, 2ª e 3ª rata 2001.
La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (mod. DMAG), delle dichiarazioni annuali (modd. ACC/1CF/PC), né le denunce di variazione dei lavoratori autonomi, poiché tali adempimenti servono all’aggiornamento delle posizioni assicurative.
Adempimenti delle Sedi e verifica delle istanze
La circolare, richiamando l’art. 2 del D.L. n. 4/2002, evidenzia che le somme non corrisposte per effetto della sospensione sono versate a decorrere dal 1° gennaio 2003 in cinquanta rate mensili, senza somme aggiuntive. Per rendere operativa tale previsione, le Sedi devono istruire e verificare le istanze già presentate e controllare il possesso o la conduzione di allevamenti di bovini da latte o da allevamento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 8/2001, cioè il 15 febbraio 2001.
Se i dati necessari sono già stati autocertificati, le Sedi possono effettuare il riscontro con la documentazione disponibile, utilizzando:
- modello D.A. per le aziende assuntrici;
- modelli CD1, IATP1 e VAR per le aziende autonome;
- modello ACC1/CFPC per piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Se invece l’istanza è stata presentata in modo generico, deve essere inviato il modello BSE/AGR per acquisire gli elementi utili alla convalida della sospensione e alla concessione della rateizzazione.
Struttura del modello BSE/AGR
Il modello BSE/AGR è articolato in cinque riquadri:
- A: dati anagrafici;
- A1: centro aziendale;
- B: dati aziendali;
- C: dati allevamenti;
- D: dichiarazione.
La sua compilazione consente la gestione della rateizzazione delle somme dovute e non riscosse, senza aggravio di sanzioni, interessi di dilazione o altri oneri.
Estensione della sospensione per blue tongue
L’art. 66, comma 4, della legge n. 448/2001 estende la sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2002, ma solo per le aziende zootecniche e le cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province soggette a sorveglianza per l’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), secondo l’allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001.
Le somme dovute e non corrisposte per effetto di tale sospensione saranno ridotte e versate, dal 1° gennaio 2004, in cento rate mensili.
Territori interessati
L’allegato 1 della decisione 2001/783/CE individua i territori coinvolti dal provvedimento di sospensione. La circolare li elenca come segue:
- Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;
- Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;
- Basilicata: Matera, Potenza;
- Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto;
- Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;
- Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano;
- Lazio: province di Viterbo, Latina, Roma;
- Toscana: provincia di Grosseto.
Soggetti beneficiari e periodo contributivo per blue tongue
Possono beneficiare della sospensione le persone fisiche o giuridiche che siano:
- aziende zootecniche;
- cooperative di allevamento bovini.
È necessario che i requisiti previsti dalla norma sussistano alla data del 15 febbraio 2001. La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, con scadenza legale di versamento dal 15 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002.
Per il settore agricolo, la circolare riepiloga i versamenti sospesi per:
- aziende agricole assuntrici di manodopera: 3° e 4° trimestre 2000, 1°-2°-3°-4° trimestre 2001, 1°-2° trimestre 2002;
- aziende autonome (CD/CM - IATP): 1ª-2ª-3ª-4ª rata 2001, 1ª-2ª-3ª rata 2002;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari: 1ª-2ª-3ª-4ª rata 2001, 1ª-2ª-3ª rata 2002.
Resta fermo che la sospensione non riguarda le dichiarazioni trimestrali (modd. DMAG) e annuali (modd. ACC1/CFPC), né le denunce di variazione dei lavoratori autonomi.
Recupero dei contributi sospesi e indicazioni operative
Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione prevista dall’art. 66 della legge n. 448/2001 dovranno essere versate dal 1° gennaio 2004 in cento rate mensili. La circolare conclude invitando le Sedi a prendere contatti con le Associazioni datoriali e con gli Enti di Patronato, al fine di favorire la collaborazione nella compilazione dei modelli e nella gestione delle pratiche.
Punti principali
Sospensione contributiva per emergenza BSE
La circolare richiama le prime disposizioni applicative dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 8/2001, come modificato dalla legge n. 49/2001, che hanno previsto la sospensione per sei mesi dei pagamenti di contributi e premi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, per i soggetti colpiti dall’emergenza BSE. Il termine inizialmente fissato al 15 agosto 2001 è stato poi prorogato al 15 dicembre 2001 dalla legge n. 305/2001.
Adempimenti e verifica delle istanze
Le Sedi devono istruire e verificare le istanze già presentate, accertando il possesso o la conduzione di allevamenti di bovini da latte o da allevamento alla data del 15 febbraio 2001. Se i dati essenziali sono già autocertificati, la Sede può effettuare il riscontro tramite la documentazione in proprio possesso; se l’istanza è generica, deve essere richiesto il modello BSE/AGR per acquisire gli elementi necessari alla convalida della sospensione e alla concessione della rateizzazione.
Modelli e dati da acquisire
Per le aziende assuntrici si fa riferimento al modello D.A.; per le aziende autonome ai modelli CD1, IATP1 e VAR; per piccoli coloni e compartecipanti familiari al modello ACC1/CFPC. Il modello BSE/AGR è articolato in cinque riquadri: dati anagrafici, centro aziendale, dati aziendali, dati allevamenti e dichiarazione. La compilazione consente la gestione della rateizzazione delle somme dovute e non riscosse senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
Rateizzazione delle somme sospese per BSE
Il D.L. n. 4/2002 dispone che le somme non corrisposte per effetto della sospensione siano versate dal 1° gennaio 2003 in cinquanta rate mensili, senza somme aggiuntive. La circolare precisa che tale disciplina richiede la verifica preventiva delle istanze e dei requisiti soggettivi.
Estensione per blue tongue ex art. 66 L. n. 448/2001
L’art. 66, comma 4, della legge n. 448/2001 estende la sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2002, limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza per l’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) individuate dalla decisione 2001/783/CE. Le somme dovute saranno poi versate, con riduzione, in cento rate mensili a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Territori interessati dalla sospensione
Sono indicati i territori ricompresi nell’allegato 1 della decisione 2001/783/CE: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna, Lazio (province di Viterbo, Latina e Roma) e Toscana (provincia di Grosseto), con elenco puntuale delle province interessate.
Periodo contributivo e soggetti agricoli interessati
Per il comparto agricolo la sospensione riguarda i versamenti con scadenza dal 15 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002. In particolare, per aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi il 3° e 4° trimestre 2000 e i trimestri 2001 e 2002 indicati; per aziende autonome (CD/CM-IATP) le rate 2001 e 2002 indicate; per piccoli coloni e compartecipanti familiari le rate 2001 e 2002 indicate. Restano esclusi dalla sospensione gli adempimenti dichiarativi trimestrali e annuali e le denunce di variazione dei lavoratori autonomi.
Recupero delle somme sospese e collaborazione delle parti
Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione ex art. 66 legge n. 448/2001 saranno versate dal 1° gennaio 2004 in cento rate mensili. La circolare invita inoltre le Sedi a contattare Associazioni datoriali ed Enti di Patronato per favorire la corretta compilazione del modello e la gestione delle pratiche.
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