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Circolare

Circolare numero 08 del 14-02-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 2002, i valori utili per l’assolvimento degli obblighi contributivi: minimale di retribuzione giornaliera imponibile, massimali annui e giornalieri per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, contributo di solidarietà, aliquota aggiuntiva dell’1% e contributo apprendisti. I valori sono determinati applicando la variazione ISTAT 2001 pari al 2,7%, con indicazione del minimale giornaliero comune di 37,31 euro e dei massimali specifici per le diverse categorie di iscritti. Sono inoltre precisate le basi di calcolo per part-time e le soglie oltre le quali si applicano contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva.

Aggiornamento 2002 dei minimali, massimali e contributi ENPALS per spettacolo e sport professionistico

Aggiornamento 2002 dei valori contributivi ENPALS

La circolare aggiorna i valori di riferimento per la contribuzione dovuta nel 2002 nell’ambito dello spettacolo, dello sport professionistico e degli apprendisti. L’adeguamento è effettuato utilizzando la variazione ISTAT 2001 pari al 2,7%, in attesa del decreto ministeriale previsto.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto le regole generali sul minimale contributivo e sulla sua rivalutazione annuale. Vengono richiamati:

  • l’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che prevede la rivalutazione annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera in base alle variazioni delle pensioni;
  • l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai trattamenti retributivi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
  • l’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, individua come base contributiva quella dei contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 338/1989, che stabilisce il limite minimo del 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione.

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per l’anno 2002 il minimale di retribuzione giornaliera imponibile, valido per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei settori considerati, è fissato in 37,31 euro dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002. La circolare precisa che questo valore si applica senza distinzione tra le categorie di lavoratori nei settori interessati, quando risulta superiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva o da altre fonti regolatrici del rapporto di lavoro.

Viene inoltre chiarito che la soglia minima giornaliera può avere riflessi anche sulla retribuzione oraria minima nei rapporti part-time. A decorrere dall’1 gennaio 1989, tale valore si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il prodotto per il numero di ore lavorative settimanali previste dal contratto collettivo applicabile. In ipotesi di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minima è pari a 5,60 euro.

Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato del 2,7%, è pari per il 2002 a 78.507,00 euro.

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 572,30 euro. La circolare richiama anche l’esistenza di fasce di retribuzione giornaliera e dei corrispondenti massimali giornalieri, senza però riportarne nel testo qui fornito il dettaglio numerico.

Contributo di solidarietà

Per i nuovi iscritti senza anzianità contributiva, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per il 2002, 78.507,00 euro.

Per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995 e per gli iscritti successivi con anzianità in altre gestioni, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

L’aliquota aggiuntiva prevista dall’art. 3-ter della legge 438/1992 si applica:

  • per i nuovi iscritti privi di anzianità, sulla parte di retribuzione annua eccedente 36.093,00 euro e fino al massimale annuo di 78.507,00 euro;
  • per gli altri iscritti, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 115,68 euro e fino al massimale giornaliero di ciascuna fascia.

La circolare precisa inoltre che l’aliquota aggiuntiva non è dovuta quando l’aliquota contributiva a carico del lavoratore supera il 10%.

Sportivi professionisti

Per gli sportivi professionisti iscritti ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2002 è pari a 78.507,00 euro.

Per gli sportivi professionisti già iscritti all’ENPALS al 31 dicembre 1995, e per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 251,62 euro.

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà, introdotto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto:

  • per i nuovi iscritti senza anzianità, sulla parte di retribuzione annua eccedente 78.507,00 euro e fino a 572.419,62 euro;
  • per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995 e per quelli successivamente iscritti con anzianità in altre gestioni, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 251,62 euro e fino a 1.834,68 euro.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

Per gli sportivi professionisti l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica:

  • ai nuovi iscritti privi di anzianità, sulla parte di retribuzione annua eccedente 36.093,00 euro e fino al massimale annuo di 78.507,00 euro;
  • sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 115,68 euro e fino al massimale giornaliero di 251,62 euro.

Contributo apprendisti

Per l’anno 2002 l’importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti e limitatamente alla quota IVS, è determinato in 2,61 euro, pari a 0,43 euro giornalieri.

Osservazioni operative

La circolare segnala che i datori di lavoro devono applicare i minimali contributivi aggiornati solo quando essi siano superiori alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi o accordi/contratti individuali rilevanti ai fini contributivi. Il documento ha quindi una finalità principalmente operativa: fornire i parametri numerici da utilizzare per il calcolo della contribuzione ENPALS per il 2002 nei settori dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché per gli apprendisti.

Punti principali

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile

Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002 il minimale giornaliero per tutti i settori produttivi considerati è fissato in 37,31 euro. Il valore deriva dalla rivalutazione ISTAT 2001 (2,7%) e si applica quando è superiore ai minimali previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi. Per il part-time, la retribuzione oraria minima si calcola moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo per le ore settimanali previste dal contratto; con 40 ore settimanali la paga oraria minima risulta pari a 5,60 euro.

Lavoratori dello spettacolo: massimale annuo e massimale giornaliero

Per gli iscritti ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2002 è pari a 78.507,00 euro. Per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995, o successivamente iscritti ma con anzianità in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 572,30 euro.

Lavoratori dello spettacolo: contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva

Per i nuovi iscritti senza anzianità contributiva il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 78.507,00 euro. Per gli altri iscritti il contributo si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di ciascuna fascia di retribuzione giornaliera. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica, per i nuovi iscritti, sulla parte di retribuzione annua eccedente 36.093,00 euro fino a 78.507,00 euro; per gli altri iscritti, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 115,68 euro fino al massimale giornaliero della fascia. L’aliquota aggiuntiva non è dovuta se l’aliquota contributiva a carico del lavoratore supera il 10%.

Sportivi professionisti: massimali, contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva

Per gli sportivi professionisti iscritti ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2002 è pari a 78.507,00 euro. Per gli iscritti già in ENPALS al 31 dicembre 1995, o successivamente iscritti con anzianità in altre gestioni, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 251,62 euro. Il contributo di solidarietà opera sulla quota annua eccedente 78.507,00 euro fino a 572.419,62 euro per i nuovi iscritti, e sulla quota giornaliera eccedente 251,62 euro fino a 1.834,68 euro per gli altri. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica ai nuovi iscritti sulla quota annua oltre 36.093,00 euro fino a 78.507,00 euro e sulla quota giornaliera oltre 115,68 euro fino a 251,62 euro.

Contributo apprendisti

Per l’anno 2002 il contributo settimanale fisso a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti, limitatamente alla quota IVS, è determinato in 2,61 euro, corrispondenti a 0,43 euro al giorno.

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