Circolare numero 36 del 8-2-2002
minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; retribuzioni convenzionali in genere; rapporti di lavoro a tempo parziale; quota di retribuzione soggetta nell'anno 2002 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438; aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi; valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314); contributo apprendisti per l'anno 2002; regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra, per l’anno 2002, gli importi aggiornati dei minimali di retribuzione, delle retribuzioni convenzionali e dei limiti contributivi e pensionistici. Specifica inoltre le regole particolari per cooperative, cooperative sociali, lavoratori a domicilio e rapporti part-time, oltre agli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, alla decontribuzione dei contratti di secondo livello e ai contributi dovuti per gli apprendisti. Vengono infine indicate le modalità di regolarizzazione delle differenze contributive relative a gennaio 2002.
Aggiornamento 2002 di minimali, retribuzioni convenzionali e massimali contributivi
Aggiornamento 2002 di minimali, retribuzioni convenzionali e massimali contributivi
La circolare aggiorna, per l’anno 2002, i principali parametri retributivi e contributivi rilevanti ai fini previdenziali e assistenziali. Vengono indicati i minimali di retribuzione applicabili alla generalità dei lavoratori, i limiti per le retribuzioni convenzionali, le regole particolari per alcune categorie e i nuovi importi per massimali, aliquote aggiuntive e contributi fissi.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
La base di calcolo dei contributi non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. La circolare ribadisce che tale principio vale anche per i datori di lavoro non aderenti alla contrattazione collettiva di riferimento.
Per il 2002, in conseguenza della variazione ISTAT del 2,7%, i limiti di retribuzione giornaliera vengono aggiornati. Il trattamento minimo mensile FPLD è pari a 392,69 euro e il minimale giornaliero è pari a 37,31 euro, valore al quale devono essere comunque ragguagliati i minimali inferiori. La circolare richiama i criteri già illustrati nella circolare n. 225 del 20 dicembre 2001.
Retribuzioni convenzionali in genere
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è determinato con riferimento all’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981. Dopo gli adeguamenti annuali, il valore per il 2002 è fissato in 20,72 euro al giorno.
Cooperative ex D.P.R. n. 602/1970
Per i lavoratori soci delle società e organismi cooperativi disciplinati dal D.P.R. n. 602/1970, la circolare ricorda che il D.Lgs. n. 423/2001 avvia un percorso di graduale superamento del regime delle retribuzioni convenzionali, con avvicinamento al sistema applicato ai lavoratori dipendenti. Nella fase gennaio-dicembre 2002, il criterio di determinazione della base imponibile per le contribuzioni minori viene omogeneizzato a quello già previsto per l’IVS.
L’imponibile giornaliero convenzionale per il 2002 è determinato in 26,18 euro, corrispondente al 40% del trattamento minimo di pensione di 392,69 euro e a una retribuzione settimanale di 157,08 euro. Sono altresì indicati gli imponibili mensili convenzionali: 471,00 euro per 18 giornate e 681,00 euro per 26 giornate. Restano salve eventuali determinazioni di miglior favore adottate con decreto ministeriale. Il nuovo imponibile giornaliero rileva anche ai fini della classe iniziale di contribuzione.
Per i periodi di occupazione media mensile, il D.Lgs. n. 423/2001 conferma sino al 31 dicembre 2006 il parametro di 26 giornate lavorative. Per il Mezzogiorno e per Campania e Basilicata è previsto un graduale adeguamento: 18 giornate nel 2002, 20 nel 2003, 22 nel 2004, 24 nel 2005 e 26 nel 2006, con possibilità di optare per il regime del restante territorio nazionale in presenza di condizioni più favorevoli.
Cooperative sociali
Per le cooperative sociali, in mancanza dei decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del T.U. approvato con D.P.R. n. 797/1955, l’obbligo contributivo è assolto sulle retribuzioni effettive e si applicano i minimali previsti per la generalità dei lavoratori. Per i soci delle cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali ed educativi, il D.M. 22 settembre 2000 stabilisce che dal 1° gennaio 2001 l’imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione necessario a garantire 52 settimane utili ai fini pensionistici.
Anche in questo caso, per il 2002, il parametro settimanale è pari a 157,08 euro e l’imponibile giornaliero convenzionale a 26,18 euro. Il periodo di occupazione media mensile è fissato a 26 giornate lavorative, con elevazione dei periodi inferiori previsti da decreti ministeriali precedenti.
Altre categorie particolari
Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984 la circolare rinvia a una successiva apposita circolare.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale 2002 è fissata in 518,00 euro mensili, calcolata come 20,72 euro per 25 giornate.
Per i lavoratori a domicilio, il minimale giornaliero segue la variazione dell’indice medio del costo della vita e, per il 2002, è pari anch’esso a 20,72 euro; resta tuttavia il richiamo al limite di 37,31 euro ove il minimale risulti inferiore. È espressamente richiamata l’applicazione dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389/1989 anche a tale categoria.
Lavoro a tempo parziale
La circolare ribadisce che anche nei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il principio dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389/1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. Il settore è però dotato di specifici minimali; la retribuzione, anche se ragguagliata, deve comunque adeguarsi al minimale generale se inferiore.
Per il part-time, l’art. 1, co. 4, del D.L. n. 338/1989, confermato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, stabilisce il criterio di calcolo del limite minimo di retribuzione oraria ai fini contributivi. Assumendo un orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo indicato porta a 5,60 euro orari. Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri della circolare n. 247 del 29 novembre 1997.
La circolare ricorda inoltre che l’art. 11 del D.Lgs. n. 61/2000 ha abrogato la speciale forma di occupazione ad orario ridotto, insieme al relativo "minimo dei minimi", per i settori interessati.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e fascia pensionabile
In base all’art. 3-ter della legge n. 438/1992, dal 1° gennaio 1993 è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, nei regimi pensionistici con aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.
Per il 2002 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 36.093,00 euro annui, cioè 3.008,00 euro mensili. La circolare sottolinea che deve essere seguito il criterio della mensilizzazione per il versamento del contributo aggiuntivo. È inoltre richiamata l’estensione dell’obbligo ai dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all’ex fondo dopo il 31 dicembre 1995.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, è rivalutato del 2,7% e fissato per il 2002 in 78.507,00 euro.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2002 ciò equivale a 157,08 euro settimanali e a 8.168,16 euro annui.
La circolare segnala anche una specifica disciplina per i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne, richiamando le modifiche introdotte dalla legge n. 448/2001.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente
Per il 2002 la circolare riporta gli importi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, confermando che si tratta di valori già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra questi figurano, tra gli altri, erogazioni liberali, valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, fringe benefit, indennità di trasferta in Italia e all’estero, indennità di trasferimento e azioni offerte ai dipendenti, con i rispettivi tetti espressi in lire ed euro.
Decontribuzione per contratti collettivi di secondo livello
La legge finanziaria per il 2002 conferma nella misura del 3% della retribuzione annua il limite massimo della decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello di cui all’art. 2, co. 2, del D.L. n. 67/1997.
Contributi fissi per apprendisti
Dal 1° gennaio 2002 sono aggiornati i contributi settimanali dovuti per gli apprendisti. La circolare riporta distintamente i valori per FPLD, CUAF, maternità e INAIL, evidenziando il totale settimanale di 2,65 euro esclusa INAIL e 2,75 euro compresa INAIL. Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità a carico del datore di lavoro pari a 0,02 euro settimanali. L’aliquota a carico dell’apprendista verso il FPLD è pari al 5,54%.
Regolarizzazione delle differenze contributive di gennaio 2002
Le aziende che non abbiano potuto applicare subito le nuove regole possono regolarizzare il mese di gennaio 2002 entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993.
Per la regolarizzazione tramite modello DM10/2 vengono fornite istruzioni operative specifiche:
- per le differenze delle retribuzioni imponibili dei punti da 1 a 3, le aziende devono confrontare le retribuzioni vigenti all’1 gennaio 2002 con quelle già assoggettate a contribuzione e aggiungere la differenza al mese di regolarizzazione;
- per i soci lavoratori delle cooperative ex D.P.R. n. 602/1970, le differenze contributive IVS vanno esposte con la dicitura "Diff. IVS" e il codice M188, indicando nella casella retribuzioni la differenza imponibile pensionistica;
- per le differenze contributive diverse dall’IVS va usato il codice M301 con la dicitura "Diff. ex art. 2 D.Lgs. n. 423/2001";
- per le differenze che generano un credito aziendale da restituire al lavoratore, l’importo va esposto nel quadro D con i codici previsti dalla circolare n. 224 del 20 dicembre 2001;
- per le differenze sui contributi fissi degli apprendisti va utilizzato il codice M189 con la dicitura "Diff. Appr.".
Tabella dei minimali e delle retribuzioni convenzionali
In allegato sono riportate le tabelle A e B con i valori 2002 per i principali settori e qualifiche, tra cui industria, pubbliche amministrazioni, artigianato, agricoltura, credito-assicurazioni-servizi, commercio, istruzione prescolare, assistenza sociale, spettacolo, pesca, giornalisti e altre categorie particolari. Le tabelle distinguono i casi soggetti al minimale generale di 37,31 euro e quelli soggetti al limite di 20,72 euro.
Punti principali
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva più rappresentativa, anche per i datori di lavoro non aderenti. La circolare richiama l’aggiornamento 2002 dei minimali giornalieri: il trattamento minimo mensile FPLD è pari a 392,69 euro e il minimale giornaliero è 37,31 euro.
Retribuzioni convenzionali in genere
Per le retribuzioni convenzionali il limite minimo giornaliero per il 2002 è fissato in 20,72 euro. Il valore deriva dagli adeguamenti annuali e dall’applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 402/1981.
Cooperative ex D.P.R. n. 602/1970 e cooperative sociali
Per le cooperative ex D.P.R. n. 602/1970 il D.Lgs. n. 423/2001 avvia un superamento graduale del regime convenzionale, con omogeneizzazione della base imponibile per le contribuzioni minori rispetto all’IVS. Per il 2002 l’imponibile giornaliero convenzionale è 26,18 euro, con limite settimanale di 157,08 euro e imponibile mensile di 471,00 euro (18 giorni) o 681,00 euro (26 giorni). Per le cooperative sociali operanti nei servizi socio-assistenziali ed educativi, in assenza di decreti ministeriali specifici, si applicano retribuzioni effettive e i relativi minimali; anche qui l’imponibile giornaliero per il 2002 è 26,18 euro e l’occupazione media mensile è pari a 26 giornate.
Altre categorie con retribuzioni convenzionali particolari
Per gli equipaggi delle navi da pesca si rinvia a una circolare successiva. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa la retribuzione convenzionale mensile 2002 è pari a 518,00 euro. Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero 2002 è 20,72 euro, con applicazione del limite di 37,31 euro ove inferiore.
Lavoro a tempo parziale e disciplina speciale
Per i rapporti part-time si applica l’art. 1, co. 1, della legge n. 389/1989, oltre alla nozione di retribuzione imponibile del D.Lgs. n. 314/1997. Il minimale orario, in caso di orario normale di 40 ore settimanali, è calcolato in 5,60 euro. È inoltre ricordata l’abrogazione della speciale forma di occupazione ad orario ridotto in alcuni settori, con soppressione del relativo "minimo dei minimi".
Aliquota aggiuntiva dell’1% e massimale contributivo
Per il 2002 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 36.093,00 euro annui, corrispondenti a 3.008,00 euro mensili; su tale eccedenza si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% quando prevista. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti e per chi opta per il sistema contributivo è pari a 78.507,00 euro.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 2002 ciò corrisponde a 157,08 euro settimanali e a 8.168,16 euro annui. È richiamata anche la disciplina speciale per i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente
Sono riportati gli importi 2002, già previsti dal D.Lgs. n. 314/1997, relativi a erogazioni liberali, mensa, fringe benefit, indennità di trasferta, trasferimento e azioni offerte ai dipendenti, con i relativi tetti e importi in lire ed euro.
Decontribuzione dei contratti collettivi di secondo livello
La legge finanziaria 2002 conferma la decontribuzione fino al 3% della retribuzione annua per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello di cui all’art. 2, co. 2, del D.L. n. 67/1997.
Contributi fissi per apprendisti
Dal 1° gennaio 2002 sono aggiornati i contributi settimanali dovuti per gli apprendisti: contributo base FPLD 0,0764 euro, adeguamento FPLD 2,53 euro, CUAF 0,0318 euro, maternità 0,0165 euro, INAIL 0,0930 euro. Il totale è 2,65 euro settimanali, ovvero 2,75 euro comprensivi INAIL. Per le aziende artigiane resta fisso il contributo maternità a carico del datore di lavoro pari a 0,02 euro settimanali; l’aliquota a carico dell’apprendista è 5,54%.
Regolarizzazione di gennaio 2002
Le aziende che non hanno applicato subito le nuove disposizioni possono regolarizzare i contributi relativi a gennaio 2002 entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Sono fornite istruzioni di compilazione del mod. DM10/2: codice M188 per le differenze IVS dei soci lavoratori delle cooperative, codice M301 per le differenze contributive diverse dall’IVS ex D.Lgs. n. 423/2001, e codice M189 per le differenze sui contributi fissi degli apprendisti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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