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Circolare

Circolare numero 232 del 1-10-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa della pubblicazione in G.U. del decreto-legge che riproduce disposizioni già emanate nel 1992 e decadute per mancata conversione. Vengono richiamate le istruzioni già fornite e precisate le modalità di recupero delle agevolazioni per agosto 1992, i codici da utilizzare e alcuni chiarimenti sull’applicazione degli sgravi per il Mezzogiorno. Il messaggio allegato chiarisce inoltre che, per i mesi successivi ad agosto 1992 e fino a nuova disciplina, le aziende non possono fruire delle agevolazioni del D.L. n. 345/1992, mentre restano ferme le agevolazioni definitive già previste dalla L. n. 89/1991; sono anche fornite indicazioni sui rimborsi collegati alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991.

Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi per il Mezzogiorno; effetti della mancata conversione del D.L. n. 345/1992

Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi per il Mezzogiorno: mancata conversione del D.L. n. 345/1992

La circolare dà conto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge richiamato, che riproduce disposizioni già emanate nel corso del 1992 e decadute per mancata conversione in legge. Vengono richiamate le istruzioni operative già fornite con precedenti circolari e si forniscono indicazioni pratiche per il recupero dei benefici contributivi relativi ad agosto 1992, oltre a chiarimenti applicativi sullo sgravio per il Mezzogiorno e sui rimborsi connessi alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991.

Pubblicazione del decreto e richiamo alle precedenti istruzioni

La G.U. n. 221 del 19 settembre 1992 ha pubblicato il decreto-legge in oggetto, il cui testo riproduce i decreti emanati e poi decaduti nel corso dell’anno: n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, n. 293 del 20 maggio 1992 e n. 345 del 21 luglio 1992. La circolare richiama quindi le istruzioni già impartite con le circolari n. 29 del 31 gennaio 1992, n. 173 dell’8 luglio 1992 e n. 202 del 4 agosto 1992.

Adempimenti contributivi dal 1 agosto 1992 e recupero degli importi

Per gli adempimenti contributivi a partire dal 1 agosto 1992 le aziende devono utilizzare le consuete modalità già indicate nella circolare n. 29. Le imprese che, nel mese di agosto 1992, non abbiano applicato gli sgravi e la fiscalizzazione previsti dal decreto possono recuperare le somme spettanti:

  • con la denuncia relativa a settembre 1992, da presentare entro il 20 ottobre 1992;
  • oppure con la denuncia relativa a ottobre 1992, da presentare entro il 20 novembre 1992.

Per il recupero devono essere utilizzati i seguenti codici:

  • L165, preceduto dalla dicitura "REC.SGRAVIO D.L. 383/92", per lo sgravio degli oneri sociali per il Mezzogiorno ex lege 1089/1968 e successive modificazioni;
  • L301, preceduto dalla dicitura "REC.SGRAVIO TOT. D.L. 383/92", per il nuovo sgravio totale previsto dal D.L. 14/1992;
  • R150, preceduto dalla dicitura "REC.FISC. S.S.N. D.L. 383/92", per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nuovo sgravio incentivante per il Mezzogiorno: ambito soggettivo

La circolare ribadisce che il nuovo sgravio incentivante, confermato dall’art. 1, comma 2, del decreto, spetta solo in presenza di un duplice requisito concorrente:

  • l’azienda deve appartenere al settore industriale;
  • l’attività deve rientrare nei settori indicati dal CIPE, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 29.

Restano quindi esclusi, a titolo esemplificativo, le aziende artigiane, i pubblici esercizi, gli allevamenti di animali inquadrati in agricoltura e gli alberghi. Per tali soggetti, ove ne ricorrano i presupposti, possono comunque spettare gli sgravi previsti dall’art. 18 della L. 1089/1968 e successive modificazioni e integrazioni.

Caratisti-armatori imbarcati su navi da pesca

La circolare affronta il tema dell’applicazione degli sgravi ex lege 1089/1968 ai caratisti-armatori imbarcati su navi da pesca. In passato tali soggetti erano stati esclusi dalle agevolazioni, pur versando contributi nelle medesime misure degli altri membri dell’equipaggio e sulle retribuzioni previste dal CCNL, perché non soggetti all’obbligo di contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Alla luce del parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il caratista armatore, in quanto membro dell’equipaggio, è considerato titolare di un rapporto di lavoro dipendente. Ne consegue che viene meno la preclusione al diritto allo sgravio degli oneri sociali, purché:

  • svolga attività professionale secondo il libretto di navigazione;
  • sia compreso nel ruolo di equipaggio.

In modo analogo, per la fiscalizzazione degli oneri sociali il beneficio può essere riconosciuto, poiché tali lavoratori sono inseriti, per effetto della L. 26 luglio 1984, n. 413, nel regime delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti.

Effetti della mancata conversione del D.L. n. 345/1992

Il messaggio allegato chiarisce che la Camera dei Deputati ha respinto il disegno di legge di conversione del D.L. 21 luglio 1992, n. 345, relativo a misure urgenti in campo economico e sociale. Il decreto prevedeva, tra l’altro:

  • la proroga dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con riduzione della quota generale dall’8,50% al 7,50%;
  • un nuovo sgravio per dipendenti assunti in soprannumero rispetto alle forze in essere al 30 novembre 1991, per un anno e per specifiche tipologie di imprese;
  • la restituzione, in dieci annualità, delle somme a credito per sgravi per le imprese interessate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991;
  • un’ulteriore fiscalizzazione del contributo per il S.S.N. dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, aggiuntiva rispetto alle agevolazioni permanenti della L. 89/1991.

Poiché tali disposizioni risultano inserite solo in uno schema di disegno di legge governativo e non in una disciplina vigente, per il mese di agosto 1992 e i successivi le aziende non sono autorizzate a fruire delle agevolazioni previste dal decreto decaduto. Restano invece ferme le agevolazioni definitive già previste dalla L. 89/1991 per le categorie di imprese ivi menzionate.

Note di rettifica e gestione transitoria

In attesa della definizione legislativa della materia, le Sedi devono astenersi, fino al 30 novembre 1992, dall’inviare note di rettifica nei confronti delle aziende che abbiano comunque applicato i benefici previsti dal decreto n. 345/1992. La circolare segnala quindi una fase transitoria in cui, pur mancando la base normativa per i periodi successivi ad agosto, si evita l’immediato recupero delle somme in via amministrativa.

Rimborsi per le imprese industriali del Mezzogiorno e chiarimenti interpretativi

Per le domande di rimborso presentate da imprese industriali operanti nel Mezzogiorno in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si confermano le istruzioni operative della circolare n. 202 del 4 agosto 1992. La sede centrale precisa inoltre che:

  • il termine prescrizionale applicabile è quello decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
  • per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto gli sgravi devono essere calcolati sulle retribuzioni imponibili di previdenza ai sensi dell’art. 12 della L. 153/1969, nei limiti delle retribuzioni soggette a sgravio;
  • per personale "non più in forza" si intende il lavoratore che non fa più parte dell’organico aziendale al momento della presentazione della richiesta di rimborso, a prescindere dalla causa della cessazione del rapporto, come pensionamento, dimissioni o esonero.

Comunicazioni alle aziende

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle aziende il contenuto del messaggio con la massima urgenza, utilizzando i consueti canali informativi.

Punti principali

Pubblicazione del decreto e rinvio alle istruzioni precedenti

Si comunica che la G.U. n. 221 del 19 settembre 1992 ha pubblicato il decreto-legge in oggetto, il cui testo riproduce i decreti emanati nel corso del 1992 e poi decaduti per mancata conversione in legge. Per l’applicazione delle agevolazioni si richiamano le istruzioni già impartite con le circolari n. 29 del 31 gennaio 1992, n. 173 dell’8 luglio 1992 e n. 202 del 4 agosto 1992.

Recupero degli sgravi e della fiscalizzazione per agosto 1992

Le aziende che non abbiano applicato i benefici relativi agli adempimenti contributivi del mese di agosto 1992 possono recuperare le somme spettanti con la denuncia di settembre 1992, da presentare entro il 20 ottobre 1992, oppure con quella di ottobre 1992, da presentare entro il 20 novembre 1992. Il recupero deve avvenire secondo le modalità indicate nella circolare n. 29, utilizzando i codici: L165, preceduto dalla dicitura "REC.SGRAVIO D.L. 383/92"; L301, preceduto dalla dicitura "REC.SGRAVIO TOT. D.L. 383/92"; R150, preceduto dalla dicitura "REC.FISC. S.S.N. D.L. 383/92".

Nuovo sgravio incentivante per il Mezzogiorno: requisiti soggettivi

Si precisa che il nuovo sgravio incentivante, confermato dall’art. 1, comma 2, del decreto, spetta solo se ricorrono congiuntamente due requisiti: appartenenza delle aziende al settore industriale e svolgimento di attività nei settori indicati dal CIPE, secondo quanto già chiarito con la circolare n. 29. Restano quindi esclusi, ad esempio, aziende artigiane, pubblici esercizi, allevamenti di animali inquadrati in agricoltura e alberghi.

Sgravi ex L. 1089/1968 per soggetti esclusi dal nuovo sgravio

Per le imprese escluse dal nuovo sgravio incentivante, come indicato nella circolare n. 173, possono comunque spettare gli sgravi di cui all’art. 18 della L. 1089/1968 e successive modificazioni e integrazioni, se ne ricorrono i presupposti normativi.

Caratisti-armatori imbarcati su navi da pesca

In relazione ai caratisti-armatori imbarcati su navi da pesca, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, in quanto membri dell’equipaggio e lavoratori subordinati, non sia più precluso lo sgravio degli oneri sociali, purché svolgano attività professionale secondo il libretto di navigazione e siano compresi nel ruolo di equipaggio. Per la fiscalizzazione degli oneri sociali il beneficio può essere riconosciuto, poiché tali lavoratori sono inseriti nel regime delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti ai sensi della L. 26 luglio 1984, n. 413.

Mancata conversione del D.L. n. 345/1992 e limiti temporali di applicazione

Il messaggio allegato precisa che il D.L. 21 luglio 1992, n. 345, concernente misure urgenti in campo economico e sociale, non è stato convertito in legge. Per i periodi di paga scaduti fino al 31 luglio 1992 gli adempimenti aziendali hanno trovato copertura nella vigenza dei decreti decaduti; per il mese di agosto 1992 e successivi, in assenza di previsione legislativa, le aziende non sono autorizzate a fruire delle agevolazioni previste da quel decreto. Le Sedi devono astenersi fino al 30 novembre 1992 dall’invio di note di rettifica nei confronti delle aziende che abbiano comunque applicato i benefici del decreto n. 345/1992.

Agevolazioni permanenti e rimborsi connessi alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991

Restano in vigore le agevolazioni stabilite in via definitiva dalla L. 20 marzo 1991, n. 89, di conversione del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, per le categorie di imprese ivi previste. Per le domande di rimborso presentate da imprese industriali operanti nel Mezzogiorno in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si confermano le istruzioni della circolare n. 202 del 4 agosto 1992. Vengono inoltre precisati tre profili: il termine di prescrizione applicabile è quello decennale ex art. 2946 c.c.; per le aziende di pubblici servizi di trasporto gli sgravi vanno calcolati sulle retribuzioni imponibili ai sensi dell’art. 12 L. 153/1969, nei limiti delle retribuzioni soggette a sgravio; per personale non più in forza si intende il lavoratore non più presente nell’organico al momento della richiesta, qualunque sia la causa della cessazione.

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