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Circolare

Circolare numero 230 del 29-9-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quali patologie consentono la fruizione di prestazioni termali a carico della finanza pubblica e precisa i casi esclusi, con particolare riferimento alle malattie respiratorie. Indica inoltre le modalità di controllo e registrazione delle cure presso gli stabilimenti termali convenzionati, confermando le procedure già in uso e ammettendo sistemi di rilevazione alternativi purché idonei. Infine, stabilisce che gli stabilimenti termali INPS devono adeguarsi integralmente alle disposizioni sui controlli e, se non convenzionati con il SSN, devono attivarsi subito con la competente U.S.L. per la convenzione e il benestare alle cure nel frattempo erogate.

Patologie ammesse alle cure termali, controlli di rilevazione e obblighi per gli stabilimenti termali INPS

Patologie ammesse, controlli e obblighi per gli stabilimenti termali

La circolare fornisce indicazioni applicative in materia di cure termali a carico della finanza pubblica, soffermandosi su quali patologie siano ammesse, su quali siano escluse e sulle modalità di controllo delle prestazioni erogate. Vengono inoltre richiamati specifici obblighi organizzativi per gli stabilimenti termali INPS, con particolare attenzione alla necessità di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Patologie riconosciute per la fruizione delle cure termali

Per la parte di interesse, la circolare riporta l'elenco delle patologie allegato al decreto indicato in oggetto, i cui oneri per la fruizione delle prestazioni termali sono posti a carico della finanza pubblica.

Le patologie elencate comprendono:

  • malattie reumatiche: osteoartrosi e altre forme degenerative, reumatismi extra articolari, reumatismi infiammatori in fase di quiescenza, sindrome del tunnel carpale;
  • malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche, bronchiectasie, bronchiti croniche semplici o associate a componente ostruttiva.

Per queste ultime, il decreto prevede comunque l'esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave e/o da cuore polmonare cronico.

Chiarimenti sulle patologie osteo-articolari e respiratorie

La circolare precisa che le patologie osteo-articolari riconosciute dall'INPS per l'autorizzazione dei cicli di terapia termale risultano tutte comprese, anche se in modo sintetico, nell'elenco ministeriale.

Diversa è la situazione delle malattie respiratorie: dalle broncopneumopatie ostruttive sono esclusi sia l'enfisema avanzato, già considerato controindicazione al trattamento termale, sia l'asma bronchiale intrinseco ed estrinseco. Per tali patologie il trattamento termale non può essere concesso. La circolare aggiunge che, pur essendo le sindromi rinosinusitiche presenti nell'elenco ministeriale, esse non sono previste tra quelle autorizzabili dall'INPS.

Regime transitorio

Nelle norme transitorie del decreto è prevista la possibilità di fruire, fino al 31/12/1992, di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica, a condizione che in passato tali prestazioni siano state riconosciute dall'Istituto ai fini della concessione delle cure.

Questa possibilità non vale per:

  • enfisema avanzato;
  • asma bronchiale.

Tali forme morbose sono infatti espressamente escluse dall'elenco richiamato.

Controlli sulla fruizione delle cure termali

L'articolo 3 del decreto impone agli stabilimenti termali convenzionati con le UU.SS.LL. di registrare tutte le cure erogate mediante idonei sistemi di rilevamento nominativo, manuali, meccanici o elettronici. Il rilevamento deve avvenire al momento dell'erogazione della prestazione.

Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2 e per coloro che fruiscono, a qualsiasi titolo, del soggiorno alberghiero totalmente o parzialmente a carico di amministrazioni pubbliche, il rilevamento deve includere:

  • l'identificazione personale dell'assistito;
  • una documentazione che consenta la verifica oggettiva della sua effettiva partecipazione a ogni singola seduta di cure.

La finalità della norma è garantire che le cure siano effettivamente praticate dagli assicurati e che gli oneri sostenuti per il soggiorno non risultino vanificati.

Conferma delle procedure già in uso e sistemi alternativi

La circolare richiama le direttive già operative, che prevedono:

  • l'apposizione della firma giornaliera degli assicurati su fogli distinti per singolo tipo di cura;
  • lo scambio giornaliero di informazioni tra terme e strutture alberghiere in caso di assenza di qualche assicurato alle cure.

Tali direttive vengono confermate, in quanto ritenute tuttora idonee ai fini del decreto.

Per evitare agli stabilimenti termali l'adozione di sistemi diversi a seconda che i lavoratori risultino autorizzati dall'INPS, dalle UU.SS.LL. o dall'INAIL, è consentito l'utilizzo dei sistemi alternativi previsti dal decreto, ossia quelli meccanici o elettronici, purché siano idonei. Di tale possibilità deve essere data notizia a tutte le strutture termali e alberghiere convenzionate.

Obblighi degli stabilimenti termali INPS

Gli stabilimenti termali INPS presso i quali vengono erogate cure autorizzate dalle UU.SS.LL. o dall'INAIL devono adeguarsi integralmente alle disposizioni dell'articolo 3, con particolare riguardo al secondo comma.

La circolare richiama inoltre l'articolo 2, quinto comma, secondo cui i benefici previsti dalla norma, tra cui l'eventuale ammissione dei lavoratori a fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari e il diritto alle prestazioni economiche, non spettano se la cura è effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Per questo motivo, le direzioni degli stabilimenti interessati che non abbiano ancora stipulato la convenzione devono:

  • contattare immediatamente la competente U.S.L.;
  • provvedere al relativo adempimento;
  • acquisire il benestare per le cure che, nelle more, verranno erogate.

Punti principali

Patologie riconosciute per le cure termali a carico della finanza pubblica

Sono richiamate le patologie incluse nell'allegato al decreto: per le malattie reumatiche rientrano osteoartrosi e altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari, reumatismi infiammatori in fase di quiescenza e sindrome del tunnel carpale; per le malattie delle vie respiratorie rientrano sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche, bronchiectasie e bronchiti croniche semplici o con componente ostruttiva, con esclusione di asma ed enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave e/o cuore polmonare cronico.

Chiarimenti sulle esclusioni per le patologie respiratorie

La circolare precisa che le patologie osteo-articolari riconosciute dall'INPS ai fini dell'autorizzazione ai cicli termali sono comprese nell'elenco ministeriale. Per le malattie respiratorie, invece, sono escluse le broncopneumopatie ostruttive con enfisema avanzato e l'asma bronchiale, sia intrinseco sia estrinseco; per tali condizioni il trattamento termale non può essere concesso. Anche le sindromi rinosinusitiche, pur presenti nell'elenco ministeriale, non risultano tra le patologie autorizzabili dall'INPS.

Regime transitorio fino al 31/12/1992

Le norme transitorie del decreto consentono, fino al 31 dicembre 1992, la fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica solo se in passato tali prestazioni siano già state riconosciute dall'Istituto ai fini della concessione delle cure. Questa possibilità non si applica all'enfisema avanzato e all'asma bronchiale, poiché sono forme morbose espressamente escluse dall'elenco.

Controlli e registrazione delle cure termali

L'articolo 3 del decreto impone agli stabilimenti termali convenzionati con le UU.SS.LL. di registrare tutte le cure erogate con sistemi di rilevamento nominativo manuali, meccanici o elettronici, effettuati al momento della prestazione. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2 e per chi fruisce di soggiorno alberghiero totalmente o parzialmente a carico di amministrazioni pubbliche, la rilevazione deve includere l'identificazione personale dell'assistito e consentire la verifica oggettiva della sua effettiva partecipazione a ogni singola seduta.

Conferma delle procedure già adottate e uso di sistemi alternativi

Le direttive già in uso, basate sulla firma giornaliera degli assicurati su fogli distinti per tipo di cura e sullo scambio quotidiano di informazioni tra terme e strutture alberghiere in caso di assenze, sono confermate perché ritenute ancora idonee. Per evitare sistemi diversi a seconda dell'ente autorizzante, gli stabilimenti possono usare anche i sistemi meccanici o elettronici previsti dal decreto, purché idonei, e tale possibilità deve essere comunicata a tutte le strutture termali e alberghiere convenzionate.

Obblighi degli stabilimenti termali INPS

Gli stabilimenti termali INPS che erogano cure autorizzate dalle UU.SS.LL. o dall'INAIL devono conformarsi integralmente alle disposizioni dell'articolo 3, in particolare a quelle del secondo comma. Inoltre, poiché i benefici previsti dall'articolo 2 non spettano se la cura è svolta presso uno stabilimento non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, le direzioni degli stabilimenti che non abbiano ancora stipulato la convenzione devono contattare immediatamente la U.S.L. competente per regolarizzare l'adempimento e ottenere nel frattempo il benestare per le cure già erogate.

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